Risoluzione n. 112 del 22/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per il gas metano usato per usi civili in condomini e cooperative con impianto centralizzato, il limite annuo di 480 mc per l'aliquota IVA del 10% va riferito a ciascuna utenza/unità immobiliare e moltiplicato per il numero delle unità allacciate, escludendo quelle che hanno già un impianto autonomo agevolato.
Chiarimenti sull'aliquota IVA agevolata per la somministrazione di gas metano a condomini e cooperative di abitanti
Somministrazione di gas metano per usi civili e aliquota IVA agevolata
La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sull'applicazione del n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, in materia di aliquota IVA per la somministrazione di gas metano usato per usi civili. Il documento si concentra sul caso di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi dotati di impianti centralizzati e collettivi.
Quadro di riferimento già chiarito dalla circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008
Viene richiamato il precedente chiarimento secondo cui i consumi di gas naturale indicati in bolletta o fattura sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% entro lo scaglione di 480 metri cubi, con decorrenza:
- dal 1° gennaio di ogni anno, oppure
- dalla data di attivazione della somministrazione, se successiva.
Tale limite vale fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, oppure fino alla data di cessazione del contratto se anteriore. Per i consumi eccedenti il limite di 480 mc si applica l'aliquota ordinaria del 20% sulla parte eccedente.
Applicazione del limite di 480 mc nei condomìni e nelle cooperative
Per la somministrazione di gas metano a condomìni e cooperative di abitanti che utilizzano impianti centralizzati, la risoluzione n. 108 del 2010 precisa che il limite annuo di 480 mc non va considerato in modo unitario per l'intero edificio, ma va riferito alle singole utenze delle unità immobiliari che compongono il condominio o la cooperativa.
Ne deriva che:
- il beneficio dell'aliquota IVA del 10% spetta fino a 480 mc annui per ciascuna utenza;
- in presenza di impianto centralizzato, il limite complessivo si ottiene moltiplicando 480 mc per il numero delle unità immobiliari allacciate all'impianto centralizzato.
Esclusione del rischio di duplicazione del beneficio
La risoluzione precisa che l'applicazione di tale criterio deve evitare, fin dall'origine, ogni possibile duplicazione del beneficio fiscale, nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento.
Per questo motivo, il numero delle unità immobiliari da considerare nel calcolo del plafond agevolato deve essere assunto al netto delle unità che dispongano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano per usi civili, per il quale sia già applicabile l'aliquota agevolata prevista dal n. 127-bis.
Attività di vigilanza
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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