Risoluzione n. 111 del 22/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il contribuente che ha già rideterminato il valore di un terreno a una certa data può avvalersi di una successiva agevolazione per una nuova data, previa nuova perizia e nuovo versamento dell’imposta sostitutiva, chiedendo il rimborso di quanto già pagato e senza versare le rate residue della precedente rideterminazione. Il principio vale anche se il nuovo valore peritale è inferiore al precedente.
Rideterminazione del valore dei terreni e rimborso dell’imposta sostitutiva
Rideterminazione del valore dei terreni e utilizzo di una nuova agevolazione
La risoluzione esamina la possibilità, per un contribuente che abbia già rideterminato il valore di un terreno alla data del 1° gennaio 2008, di applicare la successiva disciplina agevolativa introdotta per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Il documento chiarisce inoltre le conseguenze sul versamento dell’imposta sostitutiva già effettuata e sulle eventuali rate residue.
Quesito presentato dal contribuente
Il contribuente aveva già rideterminato il valore di un terreno sulla base di una perizia giurata di stima riferita al 1° gennaio 2008 e aveva versato le prime due rate dell’imposta sostitutiva dovuta. A seguito della previsione dell’articolo 2, comma 229, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, l’istante chiede se possa:
- avvalersi della nuova agevolazione;
- presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già versata;
- evitare il pagamento della terza rata della precedente rateazione, considerato che il terreno nel frattempo ha subito una diminuzione di valore.
Posizione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter beneficiare della nuova disciplina agevolativa. In particolare, dichiara di voler:
- far redigere entro il 31 ottobre 2010 una nuova perizia giurata di stima riferita al 1° gennaio 2010;
- versare la prima rata dell’imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore periziato;
- non pagare la terza rata relativa alla precedente rideterminazione al 1° gennaio 2008;
- chiedere il rimborso delle due rate già versate.
Quadro normativo richiamato
La risposta richiama anzitutto l’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che aveva consentito ai possessori di terreni edificabili e con destinazione agricola, alla data del 1° gennaio 2002, di rideterminare il valore di acquisto del terreno mediante perizia giurata e versamento di un’imposta sostitutiva pari al 4 per cento del valore periziato.
Il valore rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La risoluzione ricorda inoltre che interventi normativi successivi hanno più volte riproposto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni in date diverse. Nel caso esaminato, il contribuente aveva già usufruito della rideterminazione al 1° gennaio 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con adempimenti eseguiti entro il 30 giugno 2008.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria afferma che il contribuente che abbia già proceduto a una rideterminazione del valore dei terreni a una certa data può, se lo ritiene opportuno, avvalersi di una successiva norma agevolativa. In tale ipotesi, però, deve:
- determinare il valore del terreno alla nuova data del 1° gennaio 2010 mediante una nuova perizia giurata di stima;
- versare la relativa imposta sostitutiva;
- richiedere il rimborso dell’importo precedentemente versato.
Se il contribuente aveva optato per il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sulla precedente rideterminazione, non è tenuto a versare la rata o le rate successive riferite a quella precedente agevolazione.
Effetti della nuova perizia e valore inferiore
La risoluzione precisa che il medesimo principio vale anche se la nuova perizia giurata di stima attribuisce al terreno un valore inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia precedente. Pertanto, la variazione in diminuzione non impedisce l’accesso alla nuova disciplina, sempre che siano effettuati i relativi adempimenti nei termini previsti.
Responsabilità del perito
Viene infine ricordato che le perizie devono essere redatte con le responsabilità previste dall’articolo 64 del Codice di Procedura Civile.
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione conferma che:
- è possibile passare dalla rideterminazione del valore riferita al 1° gennaio 2008 a quella riferita al 1° gennaio 2010;
- occorre una nuova perizia giurata e il nuovo versamento dell’imposta sostitutiva;
- è ammesso il rimborso di quanto già versato per la precedente rideterminazione;
- non vanno pagate le rate residue della precedente rateazione;
- la nuova agevolazione è utilizzabile anche se il valore periziato successivo risulta inferiore al precedente.
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