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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34289/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da tre atti impositivi collegati a una complessa operazione immobiliare: un avviso di accertamento per l’anno 2013 emesso verso una società e due atti di accertamento ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 notificati a persone fisiche ritenute responsabili in solido per i debiti tributari sociali. Secondo l’Ufficio, il contratto di appalto tra due società sarebbe stato simulato e strumentale al trasferimento di ingenti somme, con interposizione fittizia e assenza di una reale autonomia imprenditoriale della società appaltante. I giudici tributari di merito avevano respinto la pretesa, ritenendo non provata la fittizietà delle operazioni e illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento per le annualità 2011 e 2012. In cassazione l’Agenzia ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, per uso indebito del decreto di archiviazione penale; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova per mancata valutazione degli indizi; 4) violazione della disciplina sull’azione ex art. 36 D.P.R. 602/1973 e sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la responsabilità dei liquidatori e soci sia autonoma e che il raddoppio dipenda solo dalla tempestiva denuncia penale; 5) violazione della disciplina sulla responsabilità di soci, amministratori e liquidatori della società estinta, per non averne riconosciuto i presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse comprensibile e non avesse attribuito efficacia vincolante al decreto di archiviazione, ma lo avesse solo valutato come elemento indiziario. Ha invece accolto il terzo motivo, censurando il giudice di merito per non aver esaminato in modo globale e non atomistico gli indizi dedotti dall’Ufficio sulla fittizietà soggettiva dell’operazione e sull’interposizione. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che la responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 ha natura civilistica e autonoma, non è soggetta a decadenza nel modo ritenuto dalla sentenza impugnata e che, per il raddoppio dei termini, per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016 rileva la sola tempestiva trasmissione della denuncia penale, non la successiva archiviazione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare violazioni di legge nei motivi di ricorso; la Corte lo applica per esaminare gli errori di diritto dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per la doglianza di nullità per motivazione apparente

  • art. 654 c.p.p.

    non attribuisce nel caso effetti vincolanti al provvedimento penale nel processo tributario; il giudice tributario può solo valutarne il contenuto come elemento indiziario

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per ribadire l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale e il potere del giudice di valutare gli elementi istruttori

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle globalmente e non in modo atomistico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio nella prova presuntiva e della pretesa fiscale

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la pretesa omessa o errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973

    la responsabilità dei liquidatori ha natura civilistica e autonoma; non è soggetta alla decadenza come ritenuto dalla sentenza impugnata

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la responsabilità connessa alla estinzione della società e dei soggetti coinvolti nella liquidazione

  • art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973

    per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016 il raddoppio dei termini è applicabile se la denuncia penale è trasmessa entro il termine ordinario, indipendentemente dall’esito del procedimento penale

  • art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015

    è la norma transitoria che disciplina il raddoppio dei termini di accertamento per annualità anteriori al 2016

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come fondamento civilistico della responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/1973

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come fondamento civilistico della responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/1973

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudice e non raggiunga il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
  • Nel processo tributario il giudice non è vincolato dal provvedimento penale di archiviazione, ma può e deve valutarne il contenuto motivazionale come elemento istruttorio, senza attribuirgli efficacia di giudicato.
  • La prova per presunzioni richiede un vaglio complessivo di tutti gli indizi: il giudice deve esaminarli dapprima singolarmente per escludere quelli irrilevanti e poi nel loro insieme, verificandone la convergenza, senza ricorrere a una valutazione atomistica.
  • Quando l’Ufficio fonda la pretesa su fittizietà soggettiva o interposizione, il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari offerti e spiegare perché essi non siano gravi, precisi e concordanti.
  • La responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 ha natura civilistica e autonoma rispetto all’obbligazione tributaria sociale; la sua azione non è soggetta a decadenza nei termini ritenuti dalla sentenza cassata, ma segue il termine ordinario di prescrizione.
  • Per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini di accertamento opera se la denuncia penale è stata trasmessa o presentata entro il termine ordinario di decadenza, senza che rilevi l’esito successivo del procedimento penale o la fondatezza della notitia criminis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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