Ordinanza n. 562/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la correzione dell’ordinanza n. 169 del 18 marzo 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 532 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario nel dispositivo dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario la ricorrente aveva impugnato il diniego o la limitazione dell'accesso documentale opposto dalla Direzione della Casa di Reclusione e, con motivi aggiunti, aveva impugnato atti concernenti la revoca del precedente trasferimento e il trasferimento d'ufficio presso un Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Interprovinciale. L'ordinanza n. 169 del 18 marzo 2026 aveva accolto l'istanza ex art. 116 c.p.a. e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si era dichiarato antistatario. È stata quindi proposta istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omessa distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale, ossia un difetto di corrispondenza tra la decisione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento senza necessità di attività interpretativa o di specificazione. Il dispositivo dell'ordinanza n. 169/2026 è stato pertanto integrato dopo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.000,00 per le spese della fase, con la clausola: "e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario." È stato ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.; le generalità della parte sono state oscurate.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.
Prevede le annotazioni di segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 116 c.p.a.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.
Costituiva la base dell'istanza di accesso trattata nel giudizio originario.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 241/90
Disciplina l'accesso documentale oggetto del giudizio originario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il testo richiama le disposizioni senza riportarne il contenuto.
Sono richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario può essere qualificata come errore materiale quando risulti dal provvedimento e dagli atti processuali una decisione di condanna alle spese, senza necessità di un'attività di interpretazione o di modifica sostanziale della decisione.
- L'errore materiale consiste nel difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica del provvedimento, purché l'errore sia rilevabile ictu oculi e la correzione non comporti una nuova valutazione decisoria.
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