Sentenza del 16/05/2019 n. 3046 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notifiche -Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha confermato il principio della cosiddetta scissione soggettiva degli effetti della notificazione: il notificante non deve subire conseguenze negative derivanti da ritardi non dipendenti dalla propria volontà dopo la consegna dell'atto all'organo notificatore, mentre nei confronti del destinatario la notificazione produce effetto al momento della ricezione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la decorrenza degli effetti della notificazione, distinguendo il momento rilevante per il notificante da quello rilevante per il destinatario. Per il notificante, gli effetti si producono quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale; per il destinatario, invece, si producono quando l'atto viene ricevuto. Il principio opera in modo generalizzato per le notificazioni e comunicazioni aventi rilievo, anche indiretto, ai fini processuali.
Norme richiamate
Art. 149, comma 3, codice di procedura civile
La disposizione viene interpretata nel senso che, quando la notificazione avviene tramite servizio postale, gli effetti per il notificante decorrono dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario decorrono dalla ricezione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni processuali occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario.
- Il notificante beneficia degli effetti della notificazione dal momento in cui consegna validamente l'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, anche se la ricezione da parte del destinatario avviene successivamente.
- Il destinatario è invece considerato raggiunto dagli effetti della notificazione solo quando l'atto entra nella sua sfera di conoscibilità secondo le modalità previste dalla legge.
- Per valutare la tempestività di un ricorso, di un'impugnazione o di un altro atto processuale, il termine a carico del notificante può essere rispettato con la consegna tempestiva all'organo notificatore, senza attendere la successiva consegna al destinatario.
- Il principio non elimina l'obbligo di una notificazione valida: la consegna tempestiva produce effetti per il notificante solo se sono rispettate le condizioni legali della notificazione.
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