Cassazione Penale, Sentenza n. 23131/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili per: 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a reati contro il patrimonio, armi e stupefacenti, con ruolo apicale ascritto a Cuomo Michele; 2) porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni (capo 2, contestato a Cuomo e Rese); 3) ricettazione di biciclette di alto pregio (capo 20, contestato a Rufolo). I motivi principali erano: carenza di prova del "pactum sceleris" e dell'affectio societatis (si sosteneva che i rapporti fossero riconducibili a legami familiari e non a un sodalizio criminoso organizzato), insufficienza e genericità delle intercettazioni come prova della disponibilità e del porto delle armi, e scarsa rilevanza del reato di ricettazione di biciclette per dimostrare la partecipazione di Rufolo all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati in modo generico e, comunque, manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte d'appello che aveva valorizzato: sentenze irrevocabili emesse nei confronti di altri correi (ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.), numerose intercettazioni analizzate in dettaglio, la presenza di una base logistica (ristorante), divisione di ruoli e gerarchia interna, la figura apicale e direttiva di Cuomo (anche durante la detenzione), attività di spaccio e di reperimento/porto di armi, nonché il ruolo operativo di Rese e la consapevolezza e i comportamenti di Rufolo (sequestro di quattro biciclette, di cui due di provata provenienza illecita). La Corte ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. e ha rideterminato le pene in senso favorevole agli imputati nella sede d'appello; in Cassazione i ricorsi sono stati comunque respinti. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistere il reato di associazione per delinquere sulla base della presenza di un'organizzazione anche minima (base logistica, divisione di ruoli, gerarchia, reiterazione di reati fine e disponibilità a operare nel tempo) e della consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio durevole.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante richiamata dall'accusa è stata espressamente esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ne rileva la menzione ma non ne condivide l'applicazione, confermando la ritenuta esclusione.
art. 238-bis cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione conferma l'utilizzo, da parte della Corte d'appello, del valore probatorio delle sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti di altri correi nel troncone separato, come elemento integrativo e confermativo delle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere non è sufficiente la mera amicizia o parentela: occorrono elementi concreti di organizzazione (base logistica, divisione di ruoli, gerarchia, programmazione di delitti e disponibilità continuativa a perseguire il programma criminoso).
- Le intercettazioni, se numerose e adeguatamente contestualizzate e corroborate da altri elementi (sequestri, sentenze irrevocabili, riscontri materiali), possono costituire prova idonea a dimostrare sia l'appartenenza al sodalizio sia condotte specifiche (detenzione/porto di armi, traffici di stupefacenti).
- Le sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti separati contro altri partecipanti hanno valore probatorio (art. 238-bis c.p.p.) e possono essere legittimamente richiamate per ricostruire il contesto associativo.
- Per la prova del porto abusivo di armi è importante dimostrare la disponibilità reale e l'utilizzo o la condotta compatibile con il trasporto in luogo pubblico; mere allusioni non corroborate possono essere insufficienti, ma dialoghi intercettati che riferiscono trasferte con armi e comportamenti coerenti possono integrare la prova.
- La rilevanza di un reato-fine minore (es. ricettazione di biciclette) come elemento di conferma della partecipazione al sodalizio dipende dal rapporto fattuale tra quella condotta e l'attività illecita complessiva: sequestri, dichiarazioni e collegamenti operativi rafforzano la prova della consapevolezza e della partecipazione.
- In cassazione i motivi generici o che non affrontano specificamente i punti decisivi della motivazione di merito rischiano l'inammissibilità; è quindi essenziale confrontarsi con le argomentazioni chiave svolte dalla Corte di merito.
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