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Sentenza

Sentenza del 05/10/2017 n. 5758 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - A mezzo posta ordinaria - Legittimità - Sussiste - Intimazione di pagamento - Notifica otre 5 anni dalla notifica della cartella - Intervenuta prescrizione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa all'IVA 2001, sostenendo che il credito fosse prescritto. La cartella di pagamento risultava notificata il 17 febbraio 2006, mentre l'intimazione era stata notificata il 30 aprile 2011, senza ulteriori atti interruttivi nel frattempo. In appello ha inoltre contestato la validità della notifica della cartella, effettuata tramite servizio postale ordinario e consegna al portiere, nonché la motivazione dell'intimazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la notifica della cartella tramite posta ordinaria, ai sensi degli artt. 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973. Tuttavia, proprio dalla data di quella notifica decorreva il termine quinquennale di prescrizione, non essendo intervenuti altri atti interruttivi entro il 30 aprile 2011. La cartella, in quanto atto amministrativo non equiparabile a una sentenza passata in giudicato, non comportava la conversione del termine breve in quello decennale. L'appello è stato accolto, l'intimazione di pagamento è stata annullata e Equitalia Sud e Agenzia delle Entrate sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. 602/1973

    Consente agli ufficiali della riscossione di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di consegna al portiere, la notifica si considera effettuata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere.

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite servizio postale, anche con modalità semplificata e consegna al portiere, senza applicare necessariamente la disciplina delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.

  • Art. 60 d.P.R. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e opera, per quanto non regolato dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973, anche per la notifica delle cartelle.

  • Art. 14 legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 legge n. 146/1998

    Ammette la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi e degli atti tributari da parte degli uffici finanziari, senza necessità di ricorrere alle formalità proprie della notificazione tramite ufficiale giudiziario.

  • Art. 2953 c.c.

    La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera soltanto quando il diritto sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo; non si applica automaticamente a una cartella divenuta definitiva per mancata opposizione.

  • Art. 75 d.P.R. 633/1972 e art. 17 legge n. 4/1929

    Per il diritto alla riscossione delle sanzioni in materia IVA derivanti da un provvedimento amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza, il termine di prescrizione è quinquennale.

  • Art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    È richiamato nel quadro della disciplina delle sanzioni tributarie, ma la decisione individua comunque nel termine quinquennale il periodo prescrizionale applicabile al credito derivante da provvedimento amministrativo definitivo.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella tramite posta ordinaria può essere valida, purché siano documentati l'invio, la ricezione e, quando pertinente, la consegna al portiere secondo le modalità previste dalla legge.
  • La definitività di una cartella per mancata impugnazione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
  • Il termine di prescrizione decorre, in linea generale, dalla notifica valida della cartella e può essere interrotto solo da atti validamente notificati al contribuente.
  • Quando tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento trascorre un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, senza atti interruttivi, l'intimazione può essere annullata per intervenuta prescrizione.
  • Il termine decennale è normalmente applicabile quando il credito deriva da una sentenza passata in giudicato; non è sufficiente che la cartella amministrativa sia divenuta definitiva per mancata opposizione.
  • In una controversia analoga è essenziale ricostruire documentalmente la sequenza degli atti, le relative date di notifica e la natura del credito, distinguendo tra imposte, sanzioni, contributi e crediti riconosciuti giudizialmente.

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