Circolare numero 80 del 25-06-2014
1. Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro 2. Adozione della codifica Ateco 2007 3. Codici Ateco da utilizzare 4. Struttura del manuale di classificazione 5. Chiarimenti sull’inquadramento di particolari attività: 5.1 Casse Edili 5.2 Sale di scommesse 6. Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce una procedura automatizzata per l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, basata su autocertificazione, controllo successivo e attribuzione in tempo reale di matricola, CSC e codici di autorizzazione. Viene inoltre adottata la codifica ATECO 2007 come riferimento per la classificazione delle attività economiche ai fini INPS, con indicazioni su codici da utilizzare, struttura del manuale e casi particolari. Sono infine forniti chiarimenti su alcune attività specifiche, come Casse Edili e sale di scommesse, e viene ribadito il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, con periodo transitorio per l’adeguamento.
Inquadramento automatizzato dei datori di lavoro e adozione della codifica ATECO 2007
Inquadramento automatizzato dei datori di lavoro e adozione della codifica ATECO 2007
La circolare disciplina il nuovo sistema di iscrizione e inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, fondato su automazione, autocertificazione e verifiche successive. Al tempo stesso aggiorna i criteri classificatori dell’INPS alla codifica ATECO 2007 e fornisce chiarimenti su alcuni casi particolari di inquadramento, oltre a ribadire l’obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale.
Procedura automatizzata di inquadramento
L’INPS introduce una procedura automatizzata in grado di attribuire in tempo reale, al momento della domanda, la matricola aziendale, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che incidono sulla tipologia e misura dei contributi dovuti. Il nuovo sistema si inserisce nell’impianto dell’art. 49 della legge n. 88/1989, che attribuisce all’Istituto il potere di classificare previdenzialmente i datori di lavoro.
La procedura automatizzata non modifica i criteri sostanziali di inquadramento già vigenti: il datore di lavoro continua a essere classificato in base all’attività effettivamente esercitata con lavoratori dipendenti. In caso di attività multiple, se non sussistono autonomia funzionale e organizzativa, l’inquadramento è unitario e si fonda sull’attività prevalente; le attività accessorie seguono il regime giuridico e contributivo di quella principale. Rimane comunque possibile l’apertura di una distinta posizione per un’attività secondaria solo se questa appartiene a un diverso settore e presenta i requisiti di autonomia funzionale e organizzativa.
La nuova procedura consente, nella generalità dei casi, l’immediata classificazione previdenziale e quindi il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi. L’INPS conserva però il potere-dovere di verificare le autocertificazioni: tutte le iscrizioni sono sottoposte a controllo automatizzato; se l’esito è positivo, l’inquadramento si consolida; se emergono difformità, la sede competente contatta il datore di lavoro o l’intermediario. Qualora l’autocertificazione non trovi riscontro, la sede modifica l’inquadramento sulla base dell’istruttoria con decorrenza retroattiva.
La procedura automatizzata non è utilizzabile per le nuove iscrizioni inviate oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti: in tali casi l’inquadramento è rimesso alla sede competente, previa verifica amministrativa o, se opportuno, ispettiva.
Adozione della codifica ATECO 2007
La circolare recepisce la codifica ATECO 2007 quale sistema di riferimento per la classificazione delle attività economiche ai fini INPS. Tale scelta deriva dal quadro europeo introdotto dal Regolamento (CE) n. 1893/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008, e risponde all’esigenza di una classificazione uniforme delle attività economiche.
I datori di lavoro che presentano domanda di iscrizione all’INPS devono indicare il codice dell’attività economica esercitata con riferimento alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desumendolo dalla tabella ATECO 2007 e dal manuale allegato. Se il codice o la descrizione dell’attività dichiarata non coincidono con quelli presenti presso la Camera di Commercio, l’inquadramento previdenziale deve comunque essere attribuito in base all’attività dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda INPS.
Per le attività plurime prive dei caratteri dell’autonomia funzionale e organizzativa, deve essere indicato il codice dell’attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti; le altre attività sono considerate sussidiarie o ausiliarie. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell’Istituto di inquadrare il datore nel settore previdenziale previsto dalla normativa, indipendentemente dal raggruppamento ISTAT delle attività.
Codici ATECO da utilizzare e integrazioni INPS
La classificazione ATECO 2007 consente diversi livelli di dettaglio, fino a 6 cifre. Nei rapporti con l’INPS deve tuttavia essere sempre indicato un codice a 6 cifre, cioè il maggior dettaglio possibile, e deve essere utilizzato esclusivamente il codice contenuto nel manuale allegato e nella procedura online di iscrizione dei datori di lavoro.
La circolare evidenzia che la codifica ATECO 2007 non è sempre sufficiente per le esigenze di inquadramento previdenziale dell’Istituto, poiché alcune attività non sono censite dall’ISTAT. Tra gli esempi sono richiamati i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare e i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni. Per tali ipotesi il manuale integra la classificazione ufficiale con codici di attività ad uso esclusivo INPS, raccolti nella sezione dedicata alle attività non censite dall’ISTAT.
Struttura del manuale di classificazione
L’inquadramento previdenziale è codificato tramite il CSC, composto da cinque cifre. La prima cifra identifica il settore di attività; la seconda e la terza la classe; la quarta e la quinta la categoria, ossia la famiglia di dettaglio delle attività esercitate. Per ciascuna attività catalogata dall’ISTAT, il manuale riporta il relativo CSC attribuito.
Quando una specifica attività presenta particolarità rilevanti ai fini contributivi, il manuale può indicare anche un codice di autorizzazione (CA). In tali casi, per un corretto inquadramento, devono essere attribuiti sia il CSC sia il CA. Il manuale è strutturato seguendo la medesima impostazione descrittiva della classificazione ISTAT, al fine di facilitarne l’uso e mantenere la correlazione con la codifica ATECO 2007.
Sono inoltre presenti riquadri denominati “Particolari criteri di inquadramento”, nei quali sono inserite note e rinvii a circolari e messaggi dell’Istituto relativi alle specifiche attività, per agevolare l’adozione del corretto provvedimento contributivo.
Chiarimenti su attività particolari
Per le Casse Edili la circolare supera il precedente orientamento che le collocava tra le attività ausiliarie dell’edilizia con CSC 1.13.05. Dopo approfondimenti sulla natura dell’attività svolta, esse vengono ricondotte al settore terziario con CSC 7.07.06, poiché svolgono un ruolo rilevante nell’erogazione di trattamenti economici e prestazioni integrative di natura previdenziale e assistenziale e non possono più essere considerate attività ausiliarie delle imprese edili in senso proprio. Non assume rilievo, ai fini classificatori, il fatto che al personale dipendente sia applicato il contratto collettivo del settore edile. La variazione decorre dal periodo di paga in corso alla data della circolare e le sedi devono provvedere alla notifica del nuovo inquadramento.
Per le sale di scommesse e le case da gioco viene richiamato l’orientamento già espresso dalla circolare n. 66/2010, secondo cui i lavoratori dipendenti devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals se l’attività è esercitata in modo esclusivo. Se invece l’attività è promiscua e priva di autonomia, i lavoratori restano assicurati presso l’INPS. Le imprese che svolgono tali attività devono essere inquadrate nel settore terziario sia quando versano solo contribuzioni minori con obblighi pensionistici ex Enpals, sia quando i lavoratori ricadono nel completo regime previdenziale INPS. In concreto, se la contribuzione pensionistica va alla gestione ex Enpals, si applica il CSC 7.07.09; se invece opera il regime previdenziale INPS pieno, il CSC è 7.07.08.
Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale
La circolare ribadisce che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, introdotto con la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, deve considerarsi obbligatorio e non discrezionale. Tale principio va coordinato con la possibilità, prevista dall’art. 49 della legge n. 88/1989, di aprire distinte posizioni aziendali quando il medesimo datore di lavoro è soggetto a obblighi contributivi differenziati e a diverse classificazioni previdenziali o assistenziali.
Per consentire un adeguamento graduale, è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014. Entro tale termine i datori di lavoro e/o gli intermediari devono registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le unità operative, abbinare a ciascuna i lavoratori che risultano oggi in capo a matricole diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive secondarie. In caso di mancato adempimento, le sedi INPS, dopo aver attivato le necessarie sinergie, provvederanno d’ufficio alla cessazione delle posizioni secondarie che abbiano lo stesso inquadramento previdenziale della posizione primaria.
La circolare precisa inoltre che le posizioni contributive secondarie sospese durante il periodo transitorio non potranno essere riattivate. Le procedure informatiche saranno aggiornate per recepire integralmente tali disposizioni e viene allegato il manuale tecnico della procedura di Iscrizione e variazione aziende su web - Internet.
Punti principali
Procedura automatizzata di inquadramento
L’INPS introduce un sistema automatizzato che, al momento della domanda, attribuisce in tempo reale la matricola aziendale, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione. La procedura non modifica i criteri sostanziali di inquadramento, che restano legati all’attività effettivamente svolta con lavoratori dipendenti. Il sistema si basa sull’autocertificazione del datore di lavoro e, se necessario, su un questionario personalizzato; resta fermo il potere dell’INPS di controllare le dichiarazioni e, in caso di difformità, di correggere l’inquadramento con effetto retroattivo. L’inquadramento automatizzato non è disponibile per domande di nuova iscrizione presentate oltre 45 giorni dall’inizio dell’attività con dipendenti, caso in cui la sede competente procede con verifica amministrativa o ispettiva.
Adozione della codifica ATECO 2007
La circolare recepisce ATECO 2007 come criterio nazionale di classificazione delle attività economiche ai fini dell’inquadramento previdenziale. I datori di lavoro, al momento dell’iscrizione all’INPS, devono indicare il codice dell’attività esercitata desunto dalla tabella ATECO 2007 e dal manuale allegato. Se il codice o la descrizione dell’attività non coincidono con quelli presenti presso la Camera di Commercio, prevale comunque quanto dichiarato nella domanda INPS. Per attività plurime senza autonomia funzionale e organizzativa, va indicato il codice dell’attività prevalente; l’adozione di ATECO 2007 non limita comunque il potere dell’Istituto di collocare il datore nel settore previdenziale corretto in base all’attività svolta.
Codici ATECO e codifica INPS
La classificazione ATECO 2007 può arrivare fino a 6 cifre di dettaglio e, nei rapporti con l’INPS, deve essere sempre indicato il codice a 6 cifre più dettagliato possibile, quello riportato nel manuale e utilizzato nella procedura online. Per alcune attività non censite dall’ISTAT, il manuale integra la classificazione con codici esclusivi INPS, nella sezione dedicata alle attività non censite dall’ISTAT. Il manuale di classificazione mantiene la struttura descrittiva dell’ISTAT per facilitare l’uso e la correlazione con la classificazione economica generale.
Struttura del CSC e codici di autorizzazione
L’inquadramento previdenziale è codificato tramite CSC composto da cinque cifre: la prima identifica il settore, la seconda e la terza la classe di attività, la quarta e la quinta la categoria o famiglia di dettaglio. Quando l’attività presenta peculiarità rilevanti ai fini contributivi, può essere necessario anche un codice di autorizzazione (CA), che deve accompagnare il CSC se indicato nel manuale. Il manuale riporta inoltre note esplicative e rinvii a circolari o messaggi per le attività che richiedono approfondimenti particolari.
Chiarimenti su Casse Edili e sale di scommesse
Per le Casse Edili viene superato il precedente inquadramento tra le attività ausiliarie dell’edilizia: l’attività è ora ricondotta al settore terziario con CSC 7.07.06, con variazione di inquadramento efficace dal periodo di paga in corso alla data della circolare. Per sale di scommesse e case da gioco, se i lavoratori sono soggetti al regime ex Enpals, l’inquadramento è nel terziario con CSC 7.07.09; se invece i lavoratori restano nel regime previdenziale INPS pieno, si applica il CSC 7.07.08.
Unicità della posizione contributiva aziendale
La circolare ribadisce che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale è obbligatorio. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014 entro cui datori di lavoro e intermediari devono censire le unità operative nella procedura Iscrizioni e Variazioni, abbinare i lavoratori alle diverse unità e richiedere la chiusura delle matricole secondarie. In caso di inerzia, le sedi INPS procederanno d’ufficio alla cessazione delle posizioni secondarie con il medesimo inquadramento della posizione primaria; le posizioni secondarie sospese nel periodo transitorio non potranno essere riattivate.
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