Circolare numero 78 del 17-06-2014
Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2013. Criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le regole per richiedere lo sgravio contributivo relativo agli importi corrisposti nel 2013 nell’ambito della contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Vengono riepilogati il quadro normativo, la ripartizione delle risorse disponibili, i limiti percentuali del beneficio, i requisiti dei contratti, le esclusioni, le modalità telematiche di domanda all’INPS e la procedura di ammissione, con eventuale riduzione proporzionale delle somme in caso di insufficienza del budget.
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello riferito alle retribuzioni 2013
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello riferito al 2013
La circolare fornisce le prime indicazioni operative sullo sgravio contributivo riconoscibile per le quote di retribuzione corrisposte nell’anno 2013 nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e illustra criteri di riparto delle risorse, condizioni di accesso, modalità di domanda e procedimento di ammissione al beneficio.
Quadro normativo e finalità della disciplina
La disciplina dello sgravio contributivo è stata modificata dall’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con l’obiettivo di stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond disponibile. Per il 2013 sono intervenuti, oltre alla legge di stabilità 2013, il DL 31 agosto 2013, n. 102, e il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che detta le regole applicative per la concreta fruizione dell’agevolazione.
La circolare chiarisce che il beneficio può essere riconosciuto anche per il 2013 in relazione a contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, secondo la normativa e gli accordi interconfederali vigenti.
Riparto delle risorse disponibili
L’art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria destinata allo sgravio del 2013, pari a 607 milioni di euro. Le risorse sono assegnate:
- nella misura del 62,5% alla contrattazione aziendale;
- nella misura del 37,5% alla contrattazione territoriale.
Qualora una delle due quote non venga integralmente utilizzata, la parte residua è assegnata all’altra tipologia contrattuale.
Oggetto del beneficio e limiti quantitativi
Per l’anno 2013 lo sgravio contributivo può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, con riferimento agli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale o di secondo livello.
Il provvedimento precisa che tale limite può essere rideterminato in base al monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate. Resta comunque fermo il tetto massimo della retribuzione contrattuale fissato dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.
Retribuzione contrattuale rilevante
Ai fini della determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio, assume rilevanza la retribuzione contrattuale. La circolare rinvia, sul punto, a quanto già precisato nelle istruzioni relative agli anni precedenti.
Misura dello sgravio
Nei limiti della retribuzione del lavoratore come sopra individuata, il beneficio consiste in:
- uno sgravio fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- lo sgravio totale della quota contributiva a carico del lavoratore.
La nota precisa inoltre che la riduzione di 25 punti costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche alle aziende che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS. Rimane escluso dal beneficio il contributo dello 0,30% ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato nel 2013 a integrazione della contribuzione per l’ASpI. Per la quota a carico del lavoratore, la circolare indica percentuali differenziate in base alla categoria di datore di lavoro e segnala l’esclusione del contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Condizioni di accesso
Per accedere allo sgravio i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono presentare specifiche caratteristiche:
- devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, se non già depositati, presso le Direzioni territoriali del Lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale;
- devono prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- possono riguardare anche risultati connessi all’andamento economico o agli utili dell’impresa, oppure ogni altro elemento utile al miglioramento della competitività aziendale.
Per i contratti territoriali, se non è possibile rilevare indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione devono essere ricondotti agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso al beneficio occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell’incentivo resta inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi previste dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Esclusioni
La circolare individua espressamente alcune ipotesi di esclusione. In particolare:
- in assenza del deposito degli accordi presso la Direzione territoriale del lavoro competente non è possibile l’ammissione allo sgravio;
- sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN;
- non accedono al beneficio le aziende che abbiano corrisposto ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.
Modalità di richiesta dello sgravio
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati. L’istanza riguarda anche i lavoratori iscritti all’INPGI e quelli iscritti alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda; per le aziende agricole, la matricola è rappresentata dal codice azienda;
- la tipologia di contratto, aziendale o territoriale, e la data di sottoscrizione;
- la data di deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
- l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra informazione che possa essere richiesta dall’Istituto.
La procedura attribuisce a ciascuna istanza un numero di protocollo informatico. La circolare anticipa che, tramite apposito messaggio, saranno rese note la documentazione necessaria per la composizione dei flussi XML e la data e l’ora da cui sarà possibile trasmettere le domande, anche in forma massiva, con possibilità di utilizzare i dati già presenti nei flussi UniEmens.
Nel caso in cui la contribuzione pensionistica sia versata ad altro ente, come l’INPGI, o alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, e vi siano anche contribuzioni minori dovute all’INPS, devono essere inviate due domande distinte.
Ammissione allo sgravio e riduzione proporzionale
Il decreto stabilisce che l’ammissione al beneficio riguardi tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. L’INPS provvede all’ammissione entro 60 giorni successivi al termine unico di invio delle istanze, con comunicazione tempestiva ai datori di lavoro e agli intermediari autorizzati.
Se le risorse disponibili non consentono di riconoscere lo sgravio nelle misure richieste, tutte le domande presentate nei termini restano comunque ammesse, ma gli importi vengono ridotti in percentuale, in proporzione al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annuale. L’eventuale rideterminazione è comunicata ai richiedenti al momento dell’ammissione.
La concreta fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva secondo la prassi già in uso.
Soggetti abilitati alla trasmissione
La trasmissione telematica delle domande è consentita ai soggetti già individuati dalla circolare n. 28/2011 e dai successivi messaggi dell’Istituto. La circolare rinvia a tali documenti anche per le modalità di accesso al servizio online.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina dello sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello è stata modificata dalla legge n. 92/2012 per renderla più stabile e razionalizzare l’uso delle risorse. Per il 2013 intervengono anche la legge di stabilità 2013, il DL n. 102/2013 e il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che definisce le regole operative per la fruizione del beneficio sugli importi corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2013.
Riparto delle risorse e misura del beneficio
Il decreto destina 607 milioni di euro allo sgravio del 2013, ripartiti per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale, con possibilità di riallocare l’eventuale residuo all’altra tipologia. Lo sgravio può essere riconosciuto entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, con facoltà di rideterminazione del tetto in base al monitoraggio delle domande, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale pari al 5%.
Aliquote e componenti escluse dallo sgravio
Il beneficio consiste in uno sgravio fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate, delle misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. È previsto inoltre lo sgravio integrale della quota contributiva a carico del lavoratore, con esclusione di specifici contributi indicati nella circolare.
Requisiti dei contratti e condizioni di accesso
Possono accedere al beneficio i contratti collettivi aziendali e territoriali, o comunque di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. I contratti devono prevedere erogazioni collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, oppure ai risultati economici o agli utili dell’impresa. Per i contratti territoriali, se non è possibile rilevare indicatori aziendali, i criteri devono riferirsi agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Soggetti interessati, esclusioni e adempimenti
La disciplina si applica anche alle imprese di somministrazione, con riferimento alla contrattazione di secondo livello dell’impresa utilizzatrice o delle organizzazioni cui essa aderisce. La fruizione è subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e rispetto degli accordi collettivi. Sono escluse le pubbliche amministrazioni, i dipendenti pubblici con contrattazione demandata ad ARAN e le aziende che abbiano corrisposto trattamenti economici o normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989.
Domanda telematica e procedura di ammissione
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, con indicazione dei dati aziendali, della tipologia e data del contratto, della data di deposito presso la DTL, dell’ente previdenziale destinatario dei contributi e di ogni altra informazione richiesta. L’INPS assegna un protocollo informatico alle istanze e comunicherà tempi e modalità per l’invio tramite procedura online, anche mediante flussi XML e utilizzo dei dati già presenti in UniEmens. L’ammissione avviene entro 60 giorni dal termine unico di invio; se le risorse non bastano, l’istituto riduce proporzionalmente gli importi richiesti.
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