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Circolare

Circolare numero 82 del 27-06-2014

1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di determinazione dei contributi volontari agricoli per il 2014, distinguendo tra lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni/IAP, contributi integrativi per operai a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO. Sono indicati aliquote, basi di calcolo, classi di reddito, importi settimanali e limiti minimi applicabili, con richiamo alle norme che regolano ciascuna categoria. Vengono inoltre precisate le differenze di disciplina per le autorizzazioni anteriori o successive a specifiche date di riferimento.

Calcolo dei contributi volontari per l'anno 2014 per le diverse categorie di lavoratori agricoli

Contributi volontari agricoli per l'anno 2014

La circolare definisce le modalità di calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2014 dalle diverse categorie di lavoratori agricoli. Il contenuto distingue chiaramente i regimi applicabili in funzione della qualifica del soggetto, della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e della specifica disciplina normativa di riferimento.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria, sia in data anteriore sia successiva al 30 dicembre 1995, la circolare indica che dal 1 gennaio 2014 l'aliquota complessiva F.P.L.D. è pari al 28,10%.

La composizione dell'aliquota è la seguente:

  • quota base: 0,11%, con coefficiente di riparto 0,003915;
  • quota pensione: 27,99%, con coefficiente di riparto 0,996085;
  • totale IVS: 28,10%, con coefficiente di riparto 1,000000.

La disciplina opera sia per i soggetti autorizzati entro il 30 dicembre 1995 sia per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, poiché per questi ultimi, già nel 2006, era stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, in applicazione dell'art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito medio giornaliero, definite annualmente con decreto ministeriale.

Per il 2014, le classi risultano adeguate in ragione della variazione annua ISTAT dell'1,1%. La circolare riporta le classi di reddito settimanale, il reddito settimanale medio imponibile e i contributi totali dovuti, comprensivi di:

  • quota pensione pari al 20,40% del reddito medio;
  • addizionale ex legge n. 233/1990 pari al 2,00% del reddito medio;
  • addizionale ex legge n. 160/1975 pari a € 0,66 x 3.

Sono indicati i seguenti importi totali settimanali:

  • 1ª classe: fino a € 223,95, contributo totale € 52,15;
  • 2ª classe: oltre € 223,95 e fino a € 298,60, contributo totale € 60,52;
  • 3ª classe: oltre € 298,60 e fino a € 373,25, contributo totale € 77,23;
  • 4ª classe: oltre € 373,25, contributo totale € 93,96.

La circolare precisa inoltre che il contributo settimanale non può essere inferiore a:

  • € 55,84 per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995;
  • € 64,85 per autorizzazioni successive al 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno di riferimento. Il calcolo va effettuato sull'imponibile contributivo determinato dalle retribuzioni percepite, applicando per il 2014 l'aliquota IVS vigente nel settore, pari al 27,99% più la quota base dello 0,11%.

La circolare chiarisce che non trova più applicazione il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in virtù dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi l'art. 28 del DPR n. 488/1968, in base al comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autenticamente interpretato la norma del 2006 nel senso della permanenza della disciplina previgente per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per il 2014, la circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere determinate dal competente Ministero con Decreto Direttoriale del 29 maggio, utilizzabili esclusivamente per questa categoria e sulla base dei salari medi convenzionali provinciali fissati anno per anno. L'aliquota da applicare è quella prevista per gli operai agricoli a tempo determinato, già indicata nella circolare.

È richiamata una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione, nella quale la colonna "retribuzione" riporta la retribuzione giornaliera imponibile fissata dal decreto direttoriale.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il D.lgs. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, prevede modalità differenti a seconda che l'autorizzazione alla contribuzione volontaria sia stata rilasciata prima o dopo il 12 luglio 1997.

Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997

Per i soggetti già autorizzati a tale data, i contributi volontari per il 2014 sono riportati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2014, il contributo volontario settimanale è determinato come somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda.

Il contributo integrativo è composto da:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio: € 19,07;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la domanda, applicando l'aliquota del 9,34% (8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ex art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base è pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla medesima base imponibile, applicando l'aliquota dello 0,11%.

La circolare riporta infine i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:

  • base IVS: 0,005789;
  • quota pensione: 0,994211;
  • totale: 1,000000.

Documentazione allegata e rinvii

La circolare richiama allegati specifici per il calcolo dei contributi dovuti da alcune categorie, in particolare:

  • allegato 1 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • allegato 2 per i coloni e mezzadri già autorizzati prima del 12 luglio 1997.

Sono inoltre effettuati rinvii a precedenti circolari dell'Istituto per aspetti di dettaglio già trattati in passato.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l'aliquota F.P.L.D. applicabile dal 1 gennaio 2014 è pari al 28,10%. La ripartizione è tra quota base allo 0,11% e quota pensione al 27,99%, con coefficienti di riparto rispettivamente pari a 0,003915 e 0,996085.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

In base all'art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate per il 2014 con la variazione ISTAT dell'1,1%. La circolare riporta le classi di reddito settimanale, i corrispondenti redditi imponibili e i contributi totali, comprensivi della quota pensione (20,40% RM), dell'addizionale legge 233/90 (2,00% RM) e dell'addizionale legge 160/75 (€ 0,66 x 3). Viene inoltre stabilito un contributo settimanale minimo di € 55,84 per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e di € 64,85 per autorizzazioni successive.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per l'integrazione fino a 270 giornate, il contributo integrativo volontario è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti e va calcolato sull'imponibile contributivo determinato dalle retribuzioni percepite, applicando per il 2014 l'aliquota IVS del settore pari al 27,99% più quota base dello 0,11%. La circolare chiarisce che non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall'art. 28 del DPR n. 488/1968, in virtù dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 334/1968 continua ad applicarsi l'art. 28 del DPR n. 488/1968, come interpretato dall'art. 785 della legge n. 296/2006. La circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere fissate dal Decreto Direttoriale del 29 maggio, valide per il 2014 e utilizzabili solo per questa categoria, precisando che l'aliquota da applicare è quella prevista per gli operai a tempo determinato. È richiamata una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il D.lgs. n. 184/1997 distingue tra autorizzazioni anteriori e successive al 12 luglio 1997. Per i già autorizzati a quella data, il contributo volontario 2014 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita, secondo gli importi riportati in allegato 2. Per le domande accolte con decorrenza 2014, il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente la domanda, con contributo integrativo composto da € 19,07 dovuti dal concedente in regime obbligatorio, più l'IVS al 9,34%, e contributo base calcolato con aliquota dello 0,11%. Sono indicati anche i coefficienti di ripartizione della 18ª classe: base IVS 0,005789 e quota pensione 0,994211.

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