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Circolare

Circolare numero 81 del 27-06-2014

Disposizioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per consentire ai datori di lavoro agricoli di fruire dell'incentivo previsto dall'art. 7, comma 5, lettera b) del DL n. 76/2013 per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari di indennità ASpI. Vengono richiamate le regole già illustrate per i datori di lavoro non agricoli e fornite le istruzioni per la presentazione della domanda, l'uso del Cassetto previdenziale Aziende agricole, l'attribuzione del codice di autorizzazione e la corretta compilazione della denuncia DMAG. È inoltre allegata la modulistica per la dichiarazione sugli aiuti de minimis e per la dichiarazione di responsabilità, con indicazione delle condizioni di accesso, dei limiti comunitari e degli obblighi successivi del datore di lavoro.

Istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo ASpI da parte delle aziende agricole

Incentivo ASpI per le aziende agricole: istruzioni operative

La circolare definisce le modalità con cui i datori di lavoro agricoli possono ottenere l'incentivo previsto dall'art. 7, comma 5, lettera b) del DL n. 76/2013 per l'assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari di indennità ASpI. Il documento si concentra sugli adempimenti operativi, rinviando alla circolare n. 175 del 18 dicembre 2013 per l'inquadramento generale della misura.

Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina generale

Per gli aspetti sostanziali della misura, quali analisi della norma, destinatari, oggetto del beneficio, cumulabilità con altri incentivi e condizioni di accesso, la circolare rinvia integralmente alla precedente n. 175/2013. Le cooperative e i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 2 della legge n. 240/1984 devono seguire, per la fruizione del beneficio, le istruzioni operative già previste per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

Presentazione della domanda e istruttoria

I datori di lavoro agricoli devono trasmettere alla Sede INPS competente una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e una dichiarazione di responsabilità, utilizzando la funzionalità "Incentivo ASpI" disponibile nel Cassetto previdenziale Aziende agricole, sezione Comunicazione on line. La stessa funzionalità consente di consultare l'esito della richiesta di ammissione. In caso di accoglimento, il sistema comunica nel campo "Note Comunicazione" il piano di fruizione del beneficio, con il numero delle quote mensili spettanti e il relativo importo.

Codice di autorizzazione

Alle aziende ammesse viene attribuito il codice di autorizzazione "A2", consultabile dal datore di lavoro nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole, tramite la funzione "Codice autorizzazione". Tale codice costituisce l'elemento necessario per l'esposizione dell'agevolazione nelle denunce contributive.

Compilazione della denuncia DMAG

Dopo l'ammissione e la comunicazione del piano di fruizione, il beneficio deve essere esposto nella denuncia DMAG del mese interessato. Per il lavoratore agevolato O.T.I. già autorizzato, il datore di lavoro deve indicare:

  • nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), il tipo retribuzione con valore "Y", il codice "A2" nel campo CODAGIO e, nel campo retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante secondo il piano di fruizione;
  • nelle denunce di variazione (V), se il beneficio riguarda periodi pregressi già denunciati, gli stessi elementi richiesti per le denunce principali.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione è sottoposta a un controllo di coerenza tra i dati dichiarati e quelli della richiesta di incentivo. In caso di difformità, la denuncia viene scartata con apposito messaggio di errore, secondo una modalità analoga a quella prevista per il codice CIDA.

Regime de minimis

La modulistica allegata disciplina la dichiarazione sugli aiuti de minimis. Il dichiarante deve indicare la norma da cui deriva il diritto all'agevolazione, i dati dell'impresa e gli eventuali aiuti già ricevuti nel triennio di riferimento. La dichiarazione richiama i massimali applicabili per impresa nel triennio (esercizio in corso e due precedenti):

  • 200.000 euro in via generale;
  • 100.000 euro per il trasporto su strada;
  • 30.000 euro per la pesca;
  • 15.000 euro per la produzione agricola;
  • 500.000 euro per i servizi di interesse economico generale.

Sono richiamati i regolamenti comunitari applicabili: Regolamento (CE) n. 1998/2006, Regolamento (CE) n. 875/2007, Regolamento (CE) n. 1408/2013 e Regolamento (CE) n. 360/2012. Ai fini del calcolo del massimale devono essere considerate tutte le categorie di aiuti pubblici concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito. Se le soglie sono superate, l'agevolazione non può essere concessa; se l'aiuto viene dichiarato incompatibile dalla Commissione europea e l'impresa ha superato i limiti, è previsto il recupero dell'intero beneficio concesso.

Dichiarazione di responsabilità e condizioni di accesso

Il modulo di responsabilità, reso ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, è finalizzato alla concessione dell'incentivo per l'assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore in godimento dell'indennità ASpI. Il datore di lavoro dichiara, tra l'altro:

  • che non esiste un obbligo di assunzione;
  • che l'assunzione o la somministrazione rispetta le norme sul diritto di precedenza;
  • che nella stessa unità produttiva non erano in atto, oppure erano in atto con specificazione delle qualifiche, sospensioni dal lavoro per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
  • che non sussiste coincidenza sostanziale degli assetti proprietari né rapporti di collegamento o controllo con il precedente datore di lavoro, oppure che, se tali rapporti esistono, sono trascorsi più di sei mesi tra licenziamento e assunzione/somministrazione;
  • che il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo fruisce dell'indennità ASpI;
  • che, se richiesto, è stata resa l'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 9 del DM 24 ottobre 2007.

Misura del contributo e obblighi successivi

Il contributo richiesto è pari al 50% dell'indennità ASpI che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore ed è riconosciuto per il periodo residuo non goduto. Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione della situazione dichiarata; la mancata o tardiva comunicazione comporta, oltre alle responsabilità penali, il recupero delle somme indebitamente percepite. La circolare richiama inoltre la decadenza dai benefici e le sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Trattamento dei dati personali

L'allegato contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. L'INPS è indicato come titolare del trattamento e i dati raccolti tramite il modulo sono utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura può causare impossibilità o ritardi nella definizione della pratica.

Punti principali

Ambito e rinvio alla precedente circolare

La circolare integra la n. 175 del 18 dicembre 2013 e si limita a illustrare le modalità operative per le aziende agricole. Per l'analisi della norma, i destinatari del beneficio, l'oggetto dell'agevolazione, la cumulabilità con altri incentivi e le condizioni di accesso, viene espressamente rinviato a quanto già chiarito nella circolare n. 175/2013. Le cooperative e i loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 2 della legge n. 240/1984 devono attenersi alle istruzioni operative previste per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

Domanda di ammissione al beneficio

Per accedere al contributo, i datori di lavoro agricoli devono trasmettere alla Sede INPS competente una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e una dichiarazione di responsabilità, utilizzando la funzionalità "Incentivo ASpI" presente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole, sezione Comunicazione on line. Tramite la medesima funzionalità è possibile verificare l'esito della richiesta di ammissione. In caso di accoglimento, nel campo "Note Comunicazione" viene indicato anche il piano di fruizione del beneficio, con il numero delle quote mensili spettanti e il relativo importo.

Codice di autorizzazione e gestione in Cassetto previdenziale

Alle aziende ammesse viene attribuito il codice di autorizzazione "A2", consultabile dal datore di lavoro nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole, attraverso la specifica funzionalità "Codice autorizzazione". Tale codice è il presupposto operativo per la successiva esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Compilazione della denuncia DMAG

Dopo l'ammissione al beneficio e la comunicazione del piano di fruizione, il datore di lavoro deve indicare nella denuncia DMAG, per ciascun mese e per il lavoratore agevolato O.T.I. già approvato, il tipo retribuzione "Y", il codice agevolazione "A2" e, nel campo retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante secondo il piano di fruizione. Le stesse indicazioni devono essere riportate nelle denunce di variazione "V" quando il beneficio spetta per periodi pregressi già denunciati. La denuncia contenente l'agevolazione è sottoposta a un controllo di coerenza tra i dati dichiarati e la richiesta datoriale; in caso di incongruenze, la denuncia viene scartata con apposito messaggio di errore, secondo una logica analoga a quella prevista per il codice CIDA.

Contenuto delle dichiarazioni e regime de minimis

Il modulo allegato richiede la dichiarazione sugli aiuti de minimis e prevede l'indicazione della norma da cui deriva il diritto all'agevolazione, dei dati del dichiarante e dell'impresa, nonché l'eventuale elenco degli aiuti già ricevuti nel triennio di riferimento. Il testo ricorda i massimali applicabili: 200.000 euro in generale, 100.000 euro per il trasporto su strada, 30.000 euro per la pesca, 15.000 euro per la produzione agricola e 500.000 euro per i servizi di interesse economico generale. Sono richiamati i regolamenti comunitari pertinenti: Reg. CE n. 1998/2006, n. 875/2007, n. 1408/2013 e n. 360/2012. La dichiarazione precisa inoltre che, ai fini del limite massimo, si considerano tutte le categorie di aiuti pubblici concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma o dall'obiettivo. Se le soglie sono superate, l'agevolazione non può essere concessa; se la Commissione europea dichiara l'aiuto incompatibile e l'impresa ha ricevuto aiuti oltre soglia, è previsto il recupero dell'intero importo concesso e non solo della parte eccedente.

Dichiarazione di responsabilità e condizioni per l'incentivo

La modulistica include una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da rendere per la concessione dell'incentivo sull'assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore percettore di ASpI. Il dichiarante attesta, tra l'altro, l'assenza di un obbligo di assunzione, il rispetto delle norme sul diritto di precedenza, l'assenza di sospensioni dal lavoro nella stessa unità produttiva oppure la loro eventuale esistenza con indicazione delle qualifiche interessate, l'assenza di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari o di rapporti di collegamento/controllo con il precedente datore di lavoro, oppure il decorso di più di sei mesi tra licenziamento e assunzione/somministrazione nei casi di collegamento o controllo, e il fatto che il lavoratore fruisca effettivamente dell'indennità ASpI. È inoltre richiesto di indicare l'eventuale autocertificazione resa alla Direzione provinciale del lavoro ex art. 9 del DM 24/10/2007.

Misura del contributo e obblighi successivi

In base alla dichiarazione, il datore di lavoro chiede il riconoscimento del contributo mensile pari al 50% dell'indennità ASpI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto. Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione della situazione dichiarata; la mancata o tardiva comunicazione comporta, oltre alle responsabilità penali, il recupero delle somme indebitamente percepite. Sono richiamate anche le conseguenze delle dichiarazioni mendaci e la decadenza dai benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Trattamento dei dati personali

L'allegato contiene l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. L'INPS è indicato come titolare del trattamento e i dati personali, anche sensibili e giudiziari, sono raccolti per finalità istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura può comportare impossibilità o ritardi nella definizione della pratica.

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