Circolare numero 83 del 01-07-2014
Quadro normativo di riferimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione, per il 2014, della riduzione percentuale del 14,17% sui premi e contributi agricoli dovuti all’INAIL/INPS, in attuazione della legge di stabilità 2014. Il beneficio si applica in base all’andamento infortunistico aziendale per le attività iniziate da oltre un biennio, mentre per quelle iniziate da non oltre un biennio è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro. Sono indicati criteri di individuazione dei destinatari, modalità di domanda telematica, decorrenze, ipotesi di rettifica degli indici di gravità e revoca con recupero delle somme non versate.
Riduzione 2014 dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali in agricoltura
Riduzione 2014 dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali in agricoltura
La circolare illustra l’attuazione, per il settore agricolo, della riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dalla legge di stabilità 2014. Il documento chiarisce la misura del beneficio per il 2014, i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle istanze e gli effetti in caso di rettifica o revoca.
Quadro normativo e presupposti della misura
La disciplina deriva dall’art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi INAIL da stabilire con decreto ministeriale su proposta dell’Istituto, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. La misura è stata adottata con la determina del Presidente INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014 e approvata con decreto interministeriale 22 aprile 2014. La circolare n. 25 del 7 maggio 2014 aveva già fornito i primi criteri operativi, rinviando a ulteriori istruzioni per la gestione agricoltura riscossa in forma unificata.
La legge di stabilità ha inoltre stabilito che la riduzione si applica in via temporanea, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi, che dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, nel rispetto dell’equilibrio assicurativo.
Misura della riduzione per il 2014
Per l’anno 2014, la riduzione dei contributi agricoli è fissata nella misura del 14,17%, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL. La percentuale si applica in modo uniforme a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, purché siano soddisfatti i criteri generali previsti dalla normativa. La riduzione si cumula con le altre agevolazioni e riduzioni già previste per il settore agricolo e si applica sul contributo dovuto al netto di ogni altro sconto o beneficio.
La circolare precisa anche che la percentuale sarà aggiornata per gli esercizi successivi al 2014 con determina del Presidente INAIL, sulla base delle elaborazioni statistiche dell’Istituto, da comunicare entro il 31 ottobre dell’anno precedente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione mediante decreto direttoriale entro la fine dell’anno precedente.
Criteri generali di individuazione dei destinatari
La norma distingue tra due categorie di lavorazioni: quelle iniziate da oltre un biennio e quelle iniziate da non oltre un biennio.
Per le attività avviate da oltre due anni, il requisito centrale è l’andamento infortunistico aziendale. La verifica viene eseguita confrontando l’andamento della singola impresa con quello medio nazionale: il beneficio spetta quando l’andamento registrato dall’azienda risulta inferiore o uguale a quello medio nazionale.
Per le attività iniziate da non oltre un biennio, invece, il presupposto è il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo caso il beneficio è riconosciuto soltanto in presenza di istanza telematica e dell’accertamento della regolarità contributiva da parte dell’INPS.
Attività iniziate da oltre un biennio
Per il comparto agricolo, i contributi per lavoratori dipendenti e autonomi sono accertati e riscossi dall’INPS, che provvede alla ripartizione tra INAIL e gestioni di competenza. Ai fini dell’applicazione della riduzione sono stati individuati valori specifici dell’indice di gravità medio (Igm):
- 8,32 per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare;
- 12,84 per i soggetti autonomi.
Per entrambe le categorie viene annualmente elaborato l’indice di gravità aziendale (Iga). La riduzione del 14,17% spetta quando l’Iga è inferiore o uguale all’Igm di riferimento. In base a tali parametri è stato predisposto l’elenco dei soggetti destinatari, cui il beneficio si applica sui contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014. Nella comunicazione dei dati utili per il modello F24 viene indicato se la riduzione prevista dalla legge 147/2013 è stata applicata.
Attività iniziate da non oltre un biennio
Per l’anno 2014, sono considerate lavorazioni iniziate da non oltre un biennio quelle avviate dal 3 gennaio 2012. I soggetti interessati devono essere:
- operanti da non oltre un biennio;
- in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
La domanda di riduzione va presentata in via telematica, tramite l’apposito servizio disponibile sul portale INAIL, entro la scadenza del biennio di attività. In via eccezionale, per il 2014, per consentire l’accesso al beneficio ai soggetti il cui primo biennio scada tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine è stato differito al 30 giugno 2014.
La riduzione decorre dal 1° gennaio 2014, ma è concessa soltanto dopo l’accertamento da parte dell’INPS della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. Una volta riconosciuta, la fruizione avviene tramite compensazione con i contributi dovuti, mediante la consueta istanza telematica di compensazione all’INPS.
Rettifica degli indici di gravità
La circolare disciplina anche l’ipotesi di contestazione della mancata applicazione del beneficio, ad esempio quando l’Iga risulti superiore all’Igm per effetto di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti. In tali casi gli interessati devono presentare alla sede INAIL competente un’istanza motivata di riesame, affinché l’evento venga ridefinito.
Dopo l’aggiornamento, l’Iga viene ricalcolato; se risulta pari o inferiore all’Igm di riferimento, il contributo assicurativo dovuto per il 2014 viene rideterminato con applicazione della riduzione del 14,17%. Anche in questa ipotesi la fruizione avviene dal gennaio 2015 mediante compensazione con i contributi dovuti all’INPS.
Revoca della riduzione e recupero degli importi
Per le attività iniziate da non oltre un biennio, il beneficio è strettamente collegato alla dichiarazione del rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro resa nella domanda telematica. Se da provvedimenti degli organismi pubblici competenti emerge la mancata osservanza di tali norme da parte del datore di lavoro, la riduzione già applicata viene revocata.
In caso di revoca, l’INPS procede al recupero degli importi non versati, comprensivi degli oneri accessori di legge, secondo le consuete modalità di riscossione.
Strumenti applicativi e rinvii
Per i profili tecnici di calcolo degli indici e delle modalità applicative, la circolare rinvia alla circolare INAIL n. 25/2014. Viene inoltre richiamato il servizio online INAIL "modulo riduzione agricoli (L. 147/2013 - primo biennio)", disponibile nella sezione servizi online del portale, nonché le note INAIL del 9 giugno 2014 e del 25 giugno 2014 che ne hanno illustrato l’operatività.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la legge 147/2013, il decreto-legge 4/2014 convertito in legge 50/2014, la determina INAIL n. 67/2014, il decreto interministeriale 22 aprile 2014 e la precedente circolare n. 25/2014. Il quadro normativo prevede, dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dei premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali, da stabilire con decreto ministeriale su proposta INAIL e nel limite delle risorse stanziate. La riduzione opera nelle more dell’aggiornamento delle tariffe e si applica tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.
Misura della riduzione per il 2014
Per il 2014 la riduzione è fissata al 14,17% per i contributi agricoli, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale INAIL. La percentuale si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, se ricorrono i criteri generali previsti. La riduzione si cumula con le altre agevolazioni già previste dalla normativa per il settore agricolo e si applica sul contributo dovuto al netto di ogni altro sconto o agevolazione.
Criteri generali di accesso e andamento infortunistico
La legge individua come criterio guida l’andamento infortunistico aziendale. Per le attività iniziate da oltre un biennio, il requisito è verificato mediante il confronto tra andamento infortunistico aziendale e andamento medio nazionale: il beneficio spetta se l’andamento della singola azienda è inferiore o uguale a quello medio nazionale. Per il settore agricolo, in via specifica, si utilizza il confronto tra indice di gravità medio (Igm) e indice di gravità aziendale (Iga). Per le attività iniziate da non oltre un biennio, invece, la riduzione è collegata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attività iniziate da oltre un biennio
Per le lavorazioni agricole iniziate da oltre due anni, i contributi relativi a lavoratori dipendenti, piccoli coloni a compartecipazione familiare e lavoratori autonomi sono accertati e riscossi dall’INPS, che ne cura la ripartizione. Gli Igm indicati sono pari a 8,32 per operai agricoli dipendenti e piccoli coloni a compartecipazione familiare e a 12,84 per i soggetti autonomi. La riduzione del 14,17% si applica se l’Iga è inferiore o uguale all’Igm; l’elenco dei destinatari è stato elaborato sulla base di tali parametri e il beneficio si applica ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.
Attività iniziate da non oltre un biennio
Per il 2014 sono considerate iniziative da non oltre due anni quelle avviate dal 3 gennaio 2012. I soggetti interessati devono essere operanti da non oltre un biennio, in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La domanda va presentata telematicamente tramite il servizio disponibile sul portale INAIL entro la scadenza del biennio; eccezionalmente, per le attività il cui biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine è differito al 30 giugno 2014. La riduzione decorre dal 1° gennaio 2014, ma è concessa solo dopo l’accertamento INPS della regolarità contributiva del datore di lavoro.
Decorrenza, fruizione e compensazione
La circolare precisa che la riduzione, una volta riconosciuta, è fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti, tramite istanza telematica di compensazione all’INPS. In particolare, per i soggetti con attività da non oltre un biennio e per i casi di rettifica dell’Iga, il beneficio sarà applicato a decorrere da gennaio 2015 in sede di compensazione, secondo le modalità ordinarie.
Rettifica degli indici di gravità
In caso di contestazione per mancata applicazione della riduzione, ad esempio per un Iga superiore all’Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, l’interessato deve presentare istanza motivata di riesame alla sede INAIL competente. Dopo la ridefinizione dell’evento, l’Iga viene ricalcolato e, se risulta pari o inferiore all’Igm di riferimento, il contributo 2014 è rideterminato con applicazione della riduzione del 14,17%.
Revoca del beneficio e recupero somme
Per le attività iniziate da non oltre un biennio, la riduzione è subordinata alla dichiarazione e al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. Se da provvedimenti degli organismi pubblici competenti emerge la mancata osservanza di tali norme, la riduzione già applicata viene revocata. In tutti i casi di revoca, l’INPS procede al recupero degli importi non versati, con gli oneri accessori di legge, secondo le consuete modalità.
Riferimenti operativi e servizi telematici
La circolare rinvia alla precedente circolare INAIL n. 25/2014 per le modalità di calcolo degli indici e precisa che per le attività agricole il nuovo servizio online "modulo riduzione agricoli (L. 147/2013 - primo biennio)" è disponibile nella sezione servizi online del portale INAIL. Sono richiamate anche le note INAIL del 9 giugno 2014 e del 25 giugno 2014 relative all’operatività del servizio.
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