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Circolare

Circolare numero 79 del 23-06-2014

Premessa. 1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. 1.1. Termini di pagamento del Tfs e del Tfr in caso di maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. 1.2. Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. 1.3. Adeguamento degli applicativi gestionali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina, come modificata dalla spending review e dal d.l. 101/2013, relativa al collocamento a riposo del personale in esubero delle amministrazioni pubbliche e ai conseguenti termini di pagamento del TFS/TFR. Chiarisce l’ambito di applicazione anche alle amministrazioni diverse da quelle statali, i criteri per l’accesso al prepensionamento nei limiti del soprannumero, l’incidenza degli adeguamenti alla speranza di vita e le regole, differenziate per casi, sulla decorrenza della liquidazione delle indennità di fine servizio o fine rapporto. Include inoltre esempi applicativi e il rinvio all’adeguamento dei sistemi gestionali.

Pensionamento del personale in esubero e termini di pagamento di TFS/TFR

Pensionamento del personale in esubero e termini di pagamento di TFS/TFR

La circolare illustra la disciplina applicabile al collocamento a riposo del personale in esubero nell’ambito delle misure di spending review e le conseguenti regole per la liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Il documento si concentra sia sui requisiti per il prepensionamento sia sulla decorrenza dei pagamenti delle indennità di fine lavoro, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dal d.l. n. 101/2013.

Quadro normativo e amministrazioni interessate

La circolare richiama la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del d.l. n. 95/2012, e il d.l. n. 101/2013, che ha integrato e chiarito la disciplina originaria. In base a tali interventi, le misure sulla gestione degli esuberi e sui prepensionamenti non riguardano solo le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e le agenzie, ma si estendono a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che attuino riduzioni di personale e dichiarino posizioni soprannumerarie o eccedentarie. Rientrano quindi anche autonomie locali, regioni e strutture del servizio sanitario nazionale.

Gestione delle eccedenze e risoluzione del rapporto

Le situazioni di soprannumerarietà o eccedenza devono essere gestite prioritariamente tramite l’art. 2, comma 11, lett. a), del d.l. n. 95/2012, come modificato dal d.l. n. 101/2013. La norma consente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, senza necessità di motivazione, nei confronti dei dipendenti che possiedano i requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero consentito il pensionamento con decorrenza entro il 31 dicembre 2016 secondo la disciplina previgente all’art. 24 del d.l. n. 201/2011. La circolare evidenzia inoltre la norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 101/2013, che conferma la facoltà dell’amministrazione di procedere alla risoluzione nei limiti del soprannumero.

Adeguamento alla speranza di vita e limite ordinamentale

Dal 1° gennaio 2013 i requisiti di accesso al trattamento pensionistico devono tenere conto dell’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2012. Ne consegue un incremento di 3 mesi del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e un aumento di 0,3 unità dei valori della somma età/anzianità della Tabella B della legge n. 243/2004 e s.m.i. L’adeguamento non si applica al requisito contributivo di 40 anni per la pensione indipendente dall’età, perché tale requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del d.l. n. 201/2011 e non era previsto dalla normativa precedente.

La circolare chiarisce anche che il requisito dei 65 anni non viene incrementato dalla speranza di vita quando opera come limite ordinamentale. In tal caso esso resta il limite non superabile per il collocamento a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio o il tempo necessario a conseguire la prima decorrenza utile della pensione. Su questo punto la circolare richiama la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101/2013.

Decorrenza del TFS/TFR per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, il termine per la liquidazione del TFS o del TFR decorre dalla data di cessazione dal servizio. Tuttavia, se si applica la disciplina derogatoria dell’art. 1, comma 23, del d.l. n. 138/2011, valgono termini più brevi per chi abbia conseguito il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011, o entro il 31 dicembre 2011 per scuola e AFAM.

In particolare:

  • per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale o alla massima anzianità contributiva, il termine è di 105 giorni dalla cessazione;
  • per la pensione anticipata con la “quota”, il termine è di 6 mesi dalla cessazione.

Negli altri casi si applicano i termini ordinari previsti dall’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 79/1997, come modificato dal d.l. n. 138/2011. La circolare precisa che, per la quota maturata dopo il 12 agosto 2011 e comunque entro il 31 dicembre 2011, il pagamento non può avvenire prima di 24 mesi se la cessazione avviene per dimissioni; se invece la cessazione avviene per raggiungimento del limite di età, il termine è di 6 mesi. Per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, maturata nello stesso arco temporale, il termine è ancora di 6 mesi.

Decorrenza del TFS/TFR per maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016

Per i dipendenti che maturano in deroga i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011, la circolare stabilisce che il termine di pagamento non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto pensionistico secondo l’art. 24 del d.l. n. 201/2011. Il principio richiamato dai ministeri vigilanti è che la liquidazione del TFS/TFR non può essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato con l’accesso al pensionamento secondo i requisiti ordinari.

Per individuare correttamente il termine occorre verificare:

  • quale pensione teorica sarebbe spettata applicando l’art. 24 del d.l. n. 201/2011;
  • se il requisito in deroga sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 o successivamente, poiché per il pensionamento per limite di età il termine è di 6 mesi se il requisito è stato conseguito entro tale data e di 12 mesi se è stato conseguito dopo.

Se il lavoratore raggiunge prima il diritto teorico alla pensione anticipata, il TFS/TFR resta soggetto alla regola dei 24 mesi. Se invece raggiunge prima il diritto teorico alla pensione di vecchiaia, il pagamento può avvenire dopo 6 o 12 mesi dalla data di maturazione di tale diritto.

Rapporti tra pensione anticipata e limite ordinamentale

La circolare dedica un’ulteriore precisazione ai casi in cui il limite di età ordinamentale dei 65 anni intervenga prima o dopo il diritto teorico alla pensione anticipata. Se il limite ordinamentale è raggiunto prima, o in coincidenza, del diritto teorico alla pensione anticipata, si applica il termine di 6 o 12 mesi, in funzione della data di maturazione del requisito in deroga rispetto al 31 dicembre 2013. Se invece il diritto teorico alla pensione anticipata è già maturato e il dipendente compie i 65 anni durante i 24 mesi di attesa, si applica il termine più favorevole di 6 o 12 mesi, decorrente dalla data del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia teorica o dal raggiungimento del limite ordinamentale dell’ordinamento di appartenenza.

Esempi applicativi

La circolare riporta cinque esempi per chiarire il criterio di calcolo dei termini. Gli esempi mostrano che, a seconda del caso, la prestazione può essere liquidata dopo 6 mesi, 12 mesi o 24 mesi. Viene inoltre specificato che gli adeguamenti alla speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono richiamati solo in via esemplificativa, poiché l’incremento effettivo non era noto al momento della redazione.

Adeguamento delle procedure informatiche

La parte finale della circolare segnala che gli applicativi SIN TFS e SIN TFR saranno adeguati per tenere conto delle diverse decorrenze del diritto al pagamento delle indennità di fine lavoro previste per il personale in esubero.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama la legge n. 135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012 e le precedenti circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2013 e n. 4/2014. Evidenzia poi che l’art. 2 del d.l. n. 101/2013 ha modificato e integrato la disciplina della spending review, chiarendo che le disposizioni sulla gestione degli esuberi si applicano a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che abbiano riduzioni di personale e dichiarato posizioni soprannumerarie o eccedentarie, quindi anche a autonomie locali, regioni e SSN.

Prepensionamento del personale in esubero

Le situazioni di soprannumerarietà o eccedenza devono essere gestite prioritariamente mediante l’art. 2, comma 11, lett. a), del d.l. n. 95/2012, come modificato, che consente la risoluzione del rapporto senza necessità di motivazione per i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero consentito il pensionamento con decorrenza entro il 31 dicembre 2016 secondo la disciplina previgente all’art. 24 del d.l. n. 201/2011. La norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 101/2013 conferma che, nei limiti del soprannumero, l’amministrazione procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Adeguamento alla speranza di vita e limite ordinamentale

Dal 1° gennaio 2013 i requisiti pensionistici sono adeguati all’incremento della speranza di vita stabilito dal decreto MEF 6 dicembre 2012: i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia aumentano di 3 mesi e i valori della somma età/anzianità della Tabella B della legge n. 243/2004 aumentano di 0,3. L’adeguamento non si applica al requisito contributivo di 40 anni per la pensione indipendente dall’età. Inoltre, il requisito dei 65 anni non subisce l’incremento della speranza di vita quando opera come limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio; l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101/2013 ribadisce che tale limite resta fermo salvo trattenimento in servizio o necessità di consentire la prima decorrenza utile della pensione.

Decorrenza del TFS/TFR per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Per i dipendenti che avevano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, il termine di pagamento del TFS/TFR decorre dalla cessazione dal servizio. Se ricorre la disciplina derogatoria dell’art. 1, comma 23, del d.l. n. 138/2011, con requisiti conseguiti entro il 12 agosto 2011 (o entro il 31 dicembre 2011 per scuola e AFAM), valgono termini più brevi: 105 giorni per la pensione di vecchiaia collegata al limite ordinamentale o alla massima anzianità contributiva, e 6 mesi per la pensione anticipata con la “quota”. Negli altri casi, si applicano i termini dell’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 79/1997, come modificato, con differenze legate alla causa di cessazione e al tipo di pensione; ad esempio, per la quota maturata dopo il 12 agosto 2011 ma entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non è pagabile prima di 24 mesi in caso di dimissioni, mentre in caso di raggiungimento del limite d’età il termine è di 6 mesi; per la massima anzianità contributiva maturata nello stesso periodo il termine è di 6 mesi.

Decorrenza del TFS/TFR per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016

Per i dipendenti che maturano in deroga i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011, la decorrenza del TFS/TFR non coincide con la cessazione, ma con il momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico applicando l’art. 24 del d.l. n. 201/2011. La circolare chiarisce che la liquidazione non può essere anticipata rispetto a quanto sarebbe accaduto con le regole ordinarie. Per determinare il termine di pagamento occorre verificare: il tipo di prestazione pensionistica teoricamente spettante con le nuove regole; se il requisito in deroga sia stato maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013, dato che per il pensionamento per limite di età i termini sono di 6 mesi se il diritto in deroga è conseguito entro tale data e di 12 mesi se è conseguito dopo. Se il diritto teorico alla pensione anticipata si raggiunge prima del limite di età, il TFS/TFR resta soggetto al termine di 24 mesi; se invece si raggiunge prima il diritto teorico alla pensione di vecchiaia, si applica il termine di 6/12 mesi da tale data.

Rapporto tra limite di età e diritto teorico alla pensione anticipata

La circolare indica due casi particolari. Se il limite ordinamentale dei 65 anni è raggiunto prima, o in coincidenza, del diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento è di 6 o 12 mesi secondo che il requisito in deroga sia maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013. Se il diritto teorico alla pensione anticipata è raggiunto prima e, durante l’attesa dei 24 mesi per il TFS/TFR, il dipendente compie i 65 anni, si applica il termine più favorevole di 6 o 12 mesi dalla data in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia teorica o dal compimento dell’età prevista dal limite ordinamentale.

Esempi applicativi

La circolare propone cinque esempi numerici per chiarire il meccanismo di calcolo dei termini. Gli esempi mostrano come il pagamento possa decorrere, a seconda dei casi, da 6 mesi, 12 mesi o 24 mesi, tenendo conto sia della data di maturazione del diritto in deroga sia della prima decorrenza teorica con le regole del d.l. n. 201/2011. Viene anche precisato che gli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2016 sono riportati solo a titolo esemplificativo, essendo non ancora noti al momento della circolare.

Adeguamento dei sistemi gestionali

Gli applicativi SIN TFS e SIN TFR saranno aggiornati per recepire le diverse decorrenze del diritto al pagamento delle indennità di fine lavoro previste per il personale interessato dalle disposizioni esaminate.

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