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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1216

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1216 della Commissione, del 22 aprile 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Wiener Gemischter Satz (DOP)

Normativa europea32024R1216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce la protezione unionale al nome "Wiener Gemischter Satz" come DOP, nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore vitivinicolo. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria, pubblicata a fini di eventuale opposizione, e non ha ricevuto opposizioni nei termini. Il nome viene quindi iscritto tra le denominazioni protette e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Protezione e registrazione come DOP del nome "Wiener Gemischter Satz" ai sensi della normativa UE sui vini.

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico/denominazione "Wiener Gemischter Satz" nel settore vitivinicolo, con effetto nell’Unione europea a seguito della registrazione e della protezione quale denominazione di origine protetta (DOP). Rileva per gli operatori del settore vino, le autorità competenti e i soggetti interessati alla tutela e all’uso del nome; non contiene esclusioni specifiche. La protezione opera dalla data di entrata in vigore del regolamento, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Wiener Gemischter Satz (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1216 della Commissione conferisce la protezione unionale al nome "Wiener Gemischter Satz" come denominazione di origine protetta nel settore vitivinicolo. Il provvedimento si inserisce nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dopo l’esame della domanda presentata dall’Austria e la pubblicazione senza che siano state presentate opposizioni.

Quadro normativo e procedimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 97, 98, 99 e 104. La domanda di registrazione del nome è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, e pubblicata per consentire eventuali opposizioni ai sensi dell’articolo 98. Poiché non è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione ha potuto procedere alla protezione del nome.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone che il nome "Wiener Gemischter Satz" (DOP) è protetto. Il regolamento non contiene ulteriori condizioni operative, deroghe o limitazioni specifiche, limitandosi a formalizzare la registrazione e la tutela del nome nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La domanda di registrazione del nome "Wiener Gemischter Satz" trasmessa dall’Austria è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Protezione del nome come DOP

In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome "Wiener Gemischter Satz" è protetto come denominazione di origine protetta (DOP) e deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolivini e bevande alcolichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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