Regolamento (UE) 2024/1205
Regolamento (UE) 2024/1205 del Consiglio, del 22 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo al Mali dopo la cessazione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite e la conseguente soppressione delle liste ONU recepite nel diritto dell'Unione. Mantiene un regime autonomo di misure restrittive, fondato su congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche nei confronti delle persone ed entità elencate nell'allegato I bis. Rivede inoltre le deroghe, con particolare attenzione alle esigenze umanitarie, alle spese essenziali, ai pagamenti dovuti e all'esecuzione di decisioni giudiziarie o arbitrali, e aggiorna gli obblighi di cooperazione, informazione e sanzioni nazionali. Viene anche sostituito l'allegato sulle autorità competenti degli Stati membri e sull'indirizzo per le notifiche alla Commissione.
Modifica il regolamento (UE) 2017/1770 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, aggiornando il regime di congelamento dei beni, le deroghe umanitarie, le procedure di inserimento in elenco e l'allegato sulle autorità competenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, nonché ai soggetti UE tenuti a rispettare i divieti di congelamento e messa a disposizione di fondi o risorse economiche. Riguarda il territorio dell'Unione, lo spazio aereo UE, gli aeromobili e i natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, le persone fisiche cittadini di uno Stato membro anche fuori dall'UE, le persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e le attività economiche svolte, anche solo in parte, nell'Unione. Il regolamento interviene nel contesto della cessazione del regime ONU di sanzioni per il Mali e dell'esistenza di misure restrittive autonome UE.
Regolamento (UE) 2024/1205 del Consiglio: modifica del regime restrittivo UE relativo al Mali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/1770 per adeguare il quadro delle misure restrittive in considerazione della situazione in Mali alla cessazione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite. Il legislatore UE mantiene tuttavia un regime autonomo di sanzioni, fondato su congelamento dei beni, divieto di messa a disposizione di fondi e misure mirate contro soggetti responsabili o complici di azioni che minacciano pace, sicurezza o stabilità del Paese, o che ostacolano la transizione politica.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel seguito della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza ONU e delle successive attuazioni UE, ma prende atto che il regime ONU è cessato il 31 agosto 2023 per mancata proroga. In tale quadro, il Consiglio elimina le disposizioni e le liste che recepivano il sistema ONU e ricalibra il regime UE autonomo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2024/1204.
Congelamento dei fondi e divieti fondamentali
Il nuovo articolo 2 stabilisce che sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell'allegato I bis. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, o destinarli a loro vantaggio. La struttura del regolamento si fonda quindi sul duplice presidio del congelamento patrimoniale e del divieto di disponibilità economica.
Criteri di designazione nell'allegato I bis
L'articolo 2 ter definisce le categorie di soggetti elencabili. Vi rientrano, in sintesi, coloro che: sono responsabili o complici di atti o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali; partecipano ad attacchi contro le Nazioni Unite, il personale associato o le presenze internazionali di sicurezza; ostacolano gli aiuti umanitari; commettono gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario; reclutano o impiegano bambini nei gruppi armati; agevolano consapevolmente il viaggio di persone soggette a restrizioni; ostacolano il completamento della transizione politica, incluse elezioni e trasferimento dei poteri; oppure risultano associati ai soggetti delle categorie precedenti. L'allegato deve riportare anche i motivi dell'inserimento e, se disponibili, dati identificativi utili.
Deroghe per spese essenziali, legali e amministrative
Il nuovo articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare, caso per caso, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per soddisfare bisogni di base, compensare spese legali ragionevoli, coprire costi di ordinaria gestione o custodia dei beni congelati, affrontare spese straordinarie e consentire taluni pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni. Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva agli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell'autorizzazione; ogni autorizzazione va poi comunicata entro due settimane.
Esenzione e autorizzazioni in materia umanitaria
L'articolo 3 bis è riscritto in modo da rafforzare il canale umanitario. Il divieto dell'articolo 2 non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere attività che soddisfino bisogni umani fondamentali, quando tali attività siano svolte da una serie di soggetti qualificati: ONU e organismi collegati, organizzazioni internazionali, ONG con status di osservatore all'Assemblea generale ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilaterali che partecipano a piani di risposta ONU o cluster OCHA, enti con certificato di partenariato umanitario UE o riconosciuti da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri e i rispettivi partner esecutivi. In via residuale, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari per tali finalità; se l'autorità non si pronuncia entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, l'autorizzazione si considera concessa. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro quattro settimane.
Esecuzione di decisioni e pagamenti pregressi
Gli articoli 4 e 5 disciplinano le principali deroghe collegate a situazioni giuridiche preesistenti. Il primo consente lo svincolo di fondi quando siano destinati a soddisfare crediti fondati su decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, purché la decisione non favorisca un soggetto listato e non contrasti con l'ordine pubblico nazionale. Il secondo consente lo svincolo per pagamenti dovuti in base a contratti, accordi o obbligazioni sorte prima dell'inserimento in elenco, a condizione che il pagamento provenga da un soggetto listato e non violi il divieto di messa a disposizione di fondi. In entrambi i casi, le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Operazioni bancarie su conti congelati e obblighi di congelamento di somme affluenti
L'articolo 6 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anche tali importi restino congelati e l'autorità competente sia informata senza indugio. Sono inoltre ammesse, purché soggette a congelamento, le somme corrispondenti a interessi o altri profitti maturati sui conti, nonché i pagamenti dovuti in base a contratti anteriori o a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali esecutive nello Stato membro interessato.
Obblighi di informazione, cooperazione e riservatezza
L'articolo 7 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente ogni informazione utile all'attuazione del regolamento, comprese quelle sui conti e importi congelati, e di collaborare con l'autorità competente. L'obbligo incontra il limite delle norme sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e del segreto professionale degli avvocati, esteso anche ad altri professionisti certificati autorizzati a rappresentare il cliente in procedimenti pendenti o futuri. Il regolamento prevede inoltre un ampio circuito di scambio informativo tra autorità nazionali, Commissione, autorità di contrasto, dogane, autorità prudenziali, autorità AML/CFT, autorità dei mercati finanziari e amministratori di registri pubblici, specie per individuare violazioni o elusioni.
Divieto di soddisfazione di richieste connesse a operazioni colpite dalle misure
L'articolo 10 esclude la soddisfazione di richieste derivanti da contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure restrittive, includendo domande di indennizzo, compensazione e richieste in materia di garanzie o controgaranzie. Il divieto opera se la domanda è proposta da soggetti listati o da chi agisca per loro tramite o per loro conto. L'onere di dimostrare la liceità della richiesta grava sul richiedente; resta fermo il diritto al controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'inadempimento contrattuale.
Procedure di listing, riesame e aggiornamento degli allegati
L'articolo 12 disciplina il meccanismo di designazione e revisione: il Consiglio modifica l'allegato I bis quando applica le misure dell'articolo 2, comunica la decisione e i motivi all'interessato, oppure pubblica un avviso se l'indirizzo non è noto, e consente la presentazione di osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L'elenco è riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Sanzioni nazionali, confisca e applicazione
L'articolo 13 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono prevedere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. Le norme nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione, con aggiornamento per ogni modifica successiva.
Trattamento dei dati personali e utilizzo limitato delle informazioni
L'articolo 13 bis riconosce a Consiglio, Commissione e alto rappresentante la possibilità di trattare dati personali per l'esercizio dei rispettivi compiti, in particolare per la preparazione delle modifiche all'allegato I bis e per la pubblicazione dell'elenco consolidato e della mappa interattiva delle sanzioni. Il trattamento di dati relativi a reati, condanne o misure di sicurezza è ammesso solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. Il nuovo articolo 14 bis ribadisce inoltre che le informazioni fornite o ricevute possono essere usate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Ambito di applicazione territoriale e soggettivo
Il nuovo articolo 15 estende l'applicazione del regolamento al territorio dell'Unione e al suo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, nonché a qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, in tutto o in parte, nell'Unione.
Allegato II e autorità competenti
L'allegato II è sostituito con un elenco aggiornato dei siti web delle autorità competenti nazionali e con il nuovo indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, individuato presso la DG FISMA. Per l'Italia, il sito indicato è quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo alle misure deroghe.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione del riferimento alle misure ONU
È soppressa la lettera h) dell'articolo 1 e viene eliminato l'articolo 2 bis; è inoltre soppresso l'articolo 3 ter e l'allegato I. Il regolamento riflette la cessazione, dal 31 agosto 2023, del regime di sanzioni delle Nazioni Unite per il Mali e l'aggiornamento del quadro UE a seguito della decisione di esecuzione (PESC) 2024/215 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/212.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
Il nuovo articolo 2 prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell'allegato I bis. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, o destinarli a loro vantaggio.
Criteri di inserimento nell'allegato I bis
Il nuovo articolo 2 ter indica le categorie di soggetti elencabili: responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano pace, sicurezza o stabilità del Mali; coinvolti in attacchi contro l'ONU, il personale associato o le presenze internazionali di sicurezza; responsabili di ostacoli agli aiuti umanitari; autori di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o umanitario; coinvolti nel reclutamento o impiego di bambini nei gruppi armati; soggetti che agevolano consapevolmente il viaggio di persone soggette a restrizioni di viaggio; soggetti che ostacolano la transizione politica, incluse elezioni e trasferimento dei poteri; soggetti associati a tali persone o entità. Nell'allegato devono essere indicati i motivi dell'inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi.
Deroghe per esigenze di base, spese legali, gestione dei conti e spese straordinarie
Il nuovo articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali ragionevoli, spese di normale gestione o custodia dei fondi, spese straordinarie e pagamenti da o verso conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni. Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva di almeno due settimane agli altri Stati membri e alla Commissione. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate entro due settimane.
Esenzione e autorizzazioni per attività umanitarie
Il nuovo articolo 3 bis esclude dall'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la messa a disposizione di fondi necessari per l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, quando svolte da ONU e suoi organismi, organizzazioni internazionali, ONG con status di osservatore presso l'Assemblea generale ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilaterali che partecipano a piani ONU o cluster OCHA, enti con certificato di partenariato umanitario UE o riconosciuti da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner esecutivi. In via residuale, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o la loro messa a disposizione; in assenza di risposta entro cinque giorni lavorativi, l'autorizzazione si considera concessa. Le autorizzazioni vanno comunicate entro quattro settimane.
Esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative
Il nuovo articolo 4 consente lo svincolo di fondi congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa anteriore o successiva all'inserimento in elenco, purché i fondi siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti riconosciuti da tale decisione, la decisione non favorisca un soggetto elencato e il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni anteriori
Il nuovo articolo 5 consente, in deroga al congelamento, lo svincolo di fondi per pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima dell'inserimento nell'allegato I bis, purché il pagamento sia effettuato da un soggetto elencato e non violi il divieto di messa a disposizione di fondi. Anche tali autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Accrediti su conti congelati e somme soggette a congelamento
Il nuovo articolo 6 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali importi restino congelati e l'autorità competente sia informata senza indugio. Non osta inoltre il versamento su conti congelati di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori e pagamenti dovuti in esecuzione di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, a condizione che restino congelati ai sensi dell'articolo 2.
Obblighi di cooperazione e forniture di informazioni
Il nuovo articolo 7 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti le informazioni utili al rispetto del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. L'obbligo è subordinato al rispetto delle norme sulla riservatezza e del segreto professionale forense, esteso anche ad altri professionisti certificati che rappresentano il cliente in procedimenti giudiziari pendenti o futuri. Le informazioni ricevute dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri e possono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute. Le autorità di contrasto, dogane, autorità prudenziali e AML/CFT, autorità dei mercati finanziari e amministratori di registri pubblici devono elaborare e scambiare tempestivamente le informazioni necessarie, soprattutto per individuare violazioni o elusioni.
Divieto di soddisfare determinate richieste contrattuali
Il nuovo articolo 10 esclude la soddisfazione di richieste collegate a contratti o operazioni il cui adempimento sia stato inciso, direttamente o indirettamente, dalle misure restrittive, comprese domande di indennizzo, compensazione, garanzia, proroga o pagamento di obbligazioni, garanzie o controgaranzie, quando la richiesta provenga da soggetti elencati o da chi agisca per loro conto. L'onere della prova della liceità della richiesta grava sul soggetto che la propone, fermo restando il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
Il nuovo articolo 11 rafforza lo scambio reciproco di informazioni su fondi congelati, autorizzazioni rilasciate, problemi di violazione e applicazione, nonché sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente ogni altra informazione rilevante che possa pregiudicare l'effettiva attuazione del regolamento.
Procedure di inserimento, riesame e modifica degli allegati
Il nuovo articolo 12 disciplina la procedura di inserimento in elenco: il Consiglio modifica l'allegato I bis quando decide l'applicazione delle misure dell'articolo 2, comunica la decisione e i motivi all'interessato, consente la presentazione di osservazioni e riesamina i casi in presenza di nuove prove. L'elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Alla Commissione è attribuito il potere di modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Sanzioni nazionali e confisca dei proventi
Il nuovo articolo 13 impone agli Stati membri di fissare norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere previsti adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. Gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione tali norme e le successive modifiche.
Trattamento dei dati personali
Il nuovo articolo 13 bis autorizza Consiglio, Commissione e alto rappresentante a trattare dati personali per svolgere i propri compiti, inclusa la preparazione e l'aggiornamento dell'allegato I bis e la pubblicazione dell'elenco consolidato e della mappa interattiva delle sanzioni. Il trattamento di dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza è consentito solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I bis. I tre organi sono qualificati come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Uso limitato delle informazioni
Il nuovo articolo 14 bis stabilisce che le informazioni fornite o ricevute in conformità del regolamento possono essere usate unicamente per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute.
Ambito territoriale e soggettivo di applicazione
Il nuovo articolo 15 specifica che il regolamento si applica nel territorio dell'Unione, compreso lo spazio aereo, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell'Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, nonché a qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, in tutto o in parte, nell'Unione.
Aggiornamento dell'allegato II e informazioni sulle autorità competenti
L'allegato II è sostituito con un elenco aggiornato dei siti web delle autorità competenti degli Stati membri e dell'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, ora indirizzate alla DG FISMA (relex-sanctions@ec.europa.eu).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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