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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1162

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1162 della Commissione, del 22 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione delle piante da impianto di Malus domestica nel territorio dell’Unione

Normativa europea32024R1162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’Unione per alcune merci vegetali provenienti dalla Turchia, sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dall’EFSA e delle informazioni trasmesse dalle autorità turche. Rimuove da una lista di piante ad alto rischio alcune tipologie di Malus domestica e Berberis thunbergii e, per Malus domestica, stabilisce condizioni specifiche di importazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. L’intervento mira a mantenere un livello di protezione adeguato contro gli organismi nocivi, pur consentendo l’accesso al mercato UE di merci ritenute a rischio accettabile sotto precise condizioni.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie dell’UE per alcune piante da impianto di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie della Turchia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nel territorio dell’Unione di piante da impianto di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie della Turchia. Incide, da un lato, sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, rimuovendo dalla categoria delle piante ad alto rischio specifiche merci di Malus domestica e Berberis thunbergii; dall’altro, sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, introducendo prescrizioni fitosanitarie per l’ingresso delle specifiche merci di Malus domestica. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1162 della Commissione

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria dell’Unione relativa ad alcune piante da impianto originarie della Turchia, alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA e delle informazioni fornite dalle autorità turche. La Commissione ritiene che, per determinate tipologie di Malus domestica e Berberis thunbergii, il rischio fitosanitario possa essere ricondotto a un livello accettabile, purché siano rispettate condizioni specifiche.

Contesto normativo e finalità

L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. In particolare, la Commissione interviene sugli elenchi di piante ad alto rischio e sulle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di merci vegetali provenienti da paesi terzi, applicando il meccanismo previsto dall’articolo 42 del regolamento di base.

Valutazioni scientifiche e conclusioni sul rischio

Per Malus domestica originaria della Turchia, l’EFSA ha identificato diversi organismi nocivi pertinenti, poi integrati con ulteriori specie o agenti nocivi nel parere modificato del 7 novembre 2022. La Commissione prende atto anche della verifica sull’applicazione da parte della Turchia delle misure di emergenza per Anoplophora chinensis e della mancata soddisfazione delle prescrizioni relative a Erwinia amylovora nelle zone protette. Per Berberis thunbergii, l’EFSA ha valutato le misure di riduzione del rischio e, in seguito alla conferma ufficiale dell’assenza di Malacosoma parallela in Turchia, tale organismo non è più considerato rilevante per le merci di cui trattasi.

Modifica del regolamento (UE) 2018/2019: rimozione dalla lista di alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato per escludere dall’elenco delle piante ad alto rischio:

  • le piante da impianto di Malus domestica originarie della Turchia costituite da occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie;
  • le piante da impianto di Malus domestica originarie della Turchia a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, con diametro massimo del fusto di 3 cm;
  • le piante da impianto di massimo tre anni di Berberis thunbergii in substrato colturale, di altezza massima 40 cm, originarie della Turchia.

La conseguenza pratica è che tali merci non sono più trattate come piante ad alto rischio ai fini della procedura ex articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1213: nuove misure per Malus domestica

Per le due categorie di Malus domestica sopra indicate, il regolamento inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 una nuova voce contenente le misure fitosanitarie da rispettare per l’importazione nell’Unione. Le prescrizioni riguardano la Turchia e comprendono:

  • una dichiarazione ufficiale sull’indenneità delle piante rispetto a Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi e Russellaspis pustulans;
  • l’attestazione che il sito di produzione è risultato indenne da tali organismi nocivi nel corso di ispezioni ufficiali svolte in momenti opportuni dall’inizio del ciclo di produzione;
  • l’obbligo di un sistema che assicuri la pulizia e la disinfezione di attrezzi e macchine per innesto, potatura ed estirpazione, così da garantire l’assenza di Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani e Diplodia bulgarica prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo considerato, oltre a ispezione ufficiale e campionamenti casuali e prove sistematiche per Diplodia bulgarica, Hoplolaimus galeatus e Pratylenchus loosi.

Certificati fitosanitari e documentazione

I certificati fitosanitari per tali piante devono contenere, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la dicitura che la partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione e l’indicazione dei siti di produzione registrati. La struttura della misura conferma che, nel sistema UE, la conformità documentale e la tracciabilità del sito produttivo sono elementi centrali della gestione del rischio.

Rapporto con altri atti dell’Unione

Per Malus domestica, le misure del presente regolamento si coordinano con:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, relativo a Anoplophora chinensis;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in particolare l’allegato II per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, l’allegato III per le zone protette, l’allegato IV per gli organismi regolamentati non da quarantena e l’allegato X, punto 9, per Erwinia amylovora.

Per alcune specie nocive ancora non inserite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072, la Commissione ritiene necessario mantenere misure fitosanitarie transitorie fino al completamento della valutazione del rischio. Per altre, come Cicadatra persica e Pyrolachnus pyri, non sono invece richieste prescrizioni di importazione perché non è stato osservato un impatto significativo nell’Unione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Aggiorna le misure fitosanitarie dell’Unione in seguito a valutazioni preliminari e scientifiche del rischio relative a merci vegetali originarie della Turchia.

Esclusione di specifiche merci da "piante ad alto rischio"

Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 eliminando dalla voce "Malus Mill." le piante da impianto di Malus domestica originarie della Turchia costituite da occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, e le piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, con diametro massimo del fusto di 3 cm, originarie della Turchia. Modifica anche la voce "Berberis L." escludendo le piante da impianto di massimo tre anni di Berberis thunbergii in substrato colturale, di altezza massima 40 cm, originarie della Turchia.

Nuove prescrizioni fitosanitarie per Malus domestica

Inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 una nuova voce per Malus domestica originaria della Turchia, riferita a: occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie; e piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, con diametro massimo del fusto di 3 cm. Per tali merci sono richieste dichiarazioni ufficiali, ispezioni ufficiali pre-esportazione, campionamenti e specifiche misure igieniche su attrezzi e macchine.

Organismi nocivi interessati e razionale tecnico

Le misure sono fondate sui pareri EFSA del 31 marzo 2022 e del 19 maggio 2022, integrati il 7 novembre 2022, e sulle informazioni supplementari della Turchia. Per Malus domestica sono considerati pertinenti, tra gli altri, Anoplophora chinensis, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Erwinia amylovora, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri, Russellaspis pustulans e Tomato ringspot virus. Per Berberis thunbergii sono indicati Bemisia tabaci e Malacosoma parallela; quest’ultimo, dopo conferma ufficiale della sua assenza in Turchia, non è più considerato rilevante.

Condizioni specifiche richieste per l’importazione

Per le merci di Malus domestica devono essere rispettate, oltre alle nuove misure del regolamento 2020/1213, le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 contro Anoplophora chinensis, le prescrizioni particolari dell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per Erwinia amylovora e le corrispondenti prescrizioni dell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072. Per Berberis thunbergii non sono ritenute necessarie ulteriori prescrizioni oltre a quelle corrispondenti dell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072.

Contenuto delle dichiarazioni e dei controlli

I certificati fitosanitari per Malus domestica devono riportare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la formula che attesta la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati. La dichiarazione ufficiale richiede inoltre l’assenza delle specie nocive elencate, l’assenza constatata tramite ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione, l’adozione di un sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, e un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campioni idonei a rilevare un’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %, oltre a ispezioni e campionamenti sistematici per alcuni organismi nocivi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturaimportazionisalute delle piantecommercio internazionale

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