Ordinanza n. 419/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle Graduatorie definitive pubblicate, rispettivamente il 05/12/2025 e il 09/12/2025, dal Comune di Legnano e da ALER -OMISSIS- (Comune di riferimento Legnano) relativamente all'Avviso Pubblico n. 11901 - Offerta abitativa 2025 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale -OMISSIS-, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui è stato attribuito il minor punteggio di 38,041 e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive relative all'Avviso Pubblico n. 11901 - Offerta abitativa 2025, nella parte in cui non riconoscono la priorità per la condizione di indigenza e attribuiscono il punteggio di 38,041
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni assegnatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive pubblicate dal Comune di Legnano e da ALER, chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare, perché non gli sarebbe stata riconosciuta la priorità spettante ai nuclei familiari in condizione di indigenza e gli sarebbe stato attribuito un punteggio di 38,041 anziché quello richiesto di 39,000. Il Comune non si è costituito; ALER si è costituita. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che, considerato l'elevato numero dei soggetti inseriti nella graduatoria, occorreva integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base agli avvertimenti inviati dalla piattaforma informatica durante la compilazione della domanda e al principio di autoresponsabilità, il ricorrente deve apparire responsabile delle conseguenze dell'errore commesso nella presentazione della domanda. Il Tribunale ha inoltre escluso l'utilità immediata della misura cautelare: secondo quanto precisato da ALER, il 20% delle 23 unità abitative disponibili nel Comune di Legnano, pari a due immobili, è riservato ai nuclei in condizione di indigenza; anche con il riconoscimento del punteggio di 39,000, il ricorrente si collocherebbe al quindicesimo posto della relativa graduatoria, quindi in posizione non utile per l'immediata assegnazione. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune di Legnano, con deposito della prova degli adempimenti. La pubblicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta per l'assenza del necessario fumus boni iuris e per l'inidoneità della posizione del ricorrente a conseguire l'immediata assegnazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente ha dimostrato di avere notificato il ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio secondo modalità idonee.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, gli errori commessi dal richiedente nella compilazione di una domanda amministrativa possono essere imputati al medesimo quando la piattaforma informatica abbia fornito avvertimenti idonei a segnalare l'errore, in applicazione del principio di autoresponsabilità; in tal caso può difettare il fumus boni iuris della domanda di annullamento.
- La tutela cautelare presuppone anche un'utilità concreta e attuale della misura: se, persino in caso di riconoscimento del punteggio rivendicato, il richiedente resterebbe in una posizione di graduatoria non utile rispetto al numero di posti disponibili, non sussiste una ragione sufficiente per sospendere l'efficacia della graduatoria.
- Quando l'accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare una pluralità elevata di soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
- L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice deve essere eseguita nei termini perentori stabiliti; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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