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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Pescara, Sezione 1

per ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro n. 156/2025 pubblicata il 24/04/25 nel procedimento allibrato al n. R.G. n. 315/2025

Giustizia amministrativa202500439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti n. 156/2025, con la quale le era stato riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nella sentenza civile, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre escluso che il Ministero potesse giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale, richiamando l'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile, accreditando alla ricorrente le somme riconosciute a titolo di bonus della carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Chieti, o un funzionario da questi individuato, incaricandolo di provvedere nei successivi 45 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi già prevista dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale civile e da attuare mediante accredito delle somme sul conto della carta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro; ai fini dell'ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, considerate le circostanze concrete, l'importo da corrispondere è contenuto e il credito produce già interessi in forza del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni statali, dei titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme di denaro si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza amministrativa.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale della medesima amministrazione: deve provvedere direttamente oppure trasmettere gli atti all'organo competente secondo le regole sul responsabile del procedimento.
  • In presenza di una persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando l'importo dovuto è contenuto e il credito è già assistito dalla maturazione di interessi prevista dal titolo giudiziale, in assenza di ulteriori esigenze dissuasive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

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