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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Scostamento - Caratteristiche - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fondata esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è stata ritenuta sufficiente. L'Amministrazione deve indicare nell'atto di accertamento le ragioni per cui lo scostamento integra una grave incongruenza; un divario modesto, come quello del 4%, non legittima di per sé l'accertamento. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto e l'accertamento annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento era stato fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore. Il contribuente ha contestato la validità dell'atto, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato né adeguatamente motivato la gravità dell'incongruenza richiesta dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993. Nel caso esaminato, lo scostamento era pari soltanto al 4%, quindi di lieve entità.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993

    L'accertamento può essere fondato sulla rilevata esistenza di "gravi incongruenze" tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.

    La norma richiede non un semplice scostamento, ma una grave incongruenza. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare e motivare specificamente la gravità del divario nell'atto di accertamento.

  • Cassazione n. 10778/2011

    Conferma che lo scostamento dagli studi di settore deve presentare carattere di gravità e che un divario lieve non è sufficiente, da solo, a legittimare l'accertamento.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi sul solo dato matematico dello scostamento: l'Amministrazione deve spiegare perché il divario costituisca una grave incongruenza.
  • Uno scostamento di lieve entità, come il 4%, non è normalmente sufficiente da solo a sostenere la pretesa tributaria.
  • La motivazione dell'accertamento deve contenere elementi concreti e individualizzati, non un generico richiamo agli studi di settore.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'atto evidenziando sia la modestia dello scostamento sia l'assenza di una motivazione specifica sulla sua gravità.

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