Sentenza del 24/03/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - Studi di settore - Scostamento - Caratteristiche - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fondata esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è stata ritenuta sufficiente. L'Amministrazione deve indicare nell'atto di accertamento le ragioni per cui lo scostamento integra una grave incongruenza; un divario modesto, come quello del 4%, non legittima di per sé l'accertamento. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto e l'accertamento annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento era stato fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore. Il contribuente ha contestato la validità dell'atto, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato né adeguatamente motivato la gravità dell'incongruenza richiesta dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993. Nel caso esaminato, lo scostamento era pari soltanto al 4%, quindi di lieve entità.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
L'accertamento può essere fondato sulla rilevata esistenza di "gravi incongruenze" tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.
La norma richiede non un semplice scostamento, ma una grave incongruenza. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare e motivare specificamente la gravità del divario nell'atto di accertamento.
Cassazione n. 10778/2011
Conferma che lo scostamento dagli studi di settore deve presentare carattere di gravità e che un divario lieve non è sufficiente, da solo, a legittimare l'accertamento.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi sul solo dato matematico dello scostamento: l'Amministrazione deve spiegare perché il divario costituisca una grave incongruenza.
- Uno scostamento di lieve entità, come il 4%, non è normalmente sufficiente da solo a sostenere la pretesa tributaria.
- La motivazione dell'accertamento deve contenere elementi concreti e individualizzati, non un generico richiamo agli studi di settore.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'atto evidenziando sia la modestia dello scostamento sia l'assenza di una motivazione specifica sulla sua gravità.
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