Sentenza del 13/05/2019 n. 6567 - Comm. Trib. Prov. Roma
Processo tributario - ricorso con modalità cartacea - costituzione telematica Ufficio - legittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della costituzione telematica dell'Ufficio nonostante il ricorso introduttivo fosse stato depositato con modalità cartacea. Il punto centrale era stabilire se la scelta della modalità analogica da parte del ricorrente impedisse alla controparte di utilizzare il processo tributario telematico.
La decisione
La costituzione telematica dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. Il D.L. n. 119/2018, mediante interpretazione autentica dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ha chiarito che ciascuna parte può utilizzare la modalità telematica in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dal fatto che il primo grado si sia svolto in forma cartacea. Prima dell'obbligatorietà generalizzata del processo tributario telematico, prevista dal 1° luglio 2019, era quindi possibile scegliere liberamente tra modalità cartacea e telematica per notifiche e depositi.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 119/2018
Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La norma chiarisce che le parti possono utilizzare la modalità telematica in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dall'eventuale svolgimento analogico del giudizio di primo grado.
Articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992
La disposizione, come interpretata autenticamente, consente l'utilizzo autonomo della modalità telematica da parte di ciascuna parte del processo tributario.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 e relativi decreti attuativi
Regolano le modalità operative del processo tributario telematico e consentono notifiche e depositi informatici anche quando la controparte abbia scelto la modalità cartacea.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta della modalità cartacea da parte di una parte non vincola la controparte, che può costituirsi e depositare atti telematicamente.
- La modalità telematica può essere utilizzata autonomamente in ogni grado di giudizio, anche se il grado precedente o l'atto introduttivo sono stati gestiti in forma analogica.
- Prima dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, cartaceo e telematico potevano coesistere nello stesso procedimento senza che ciò determinasse, di per sé, l'illegittimità degli atti.
- L'eventuale contestazione della costituzione telematica non è fondata soltanto sulla diversa modalità utilizzata dalla controparte; occorre individuare una specifica violazione delle regole processuali o tecniche applicabili.
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