Ordinanza n. 2901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1783/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro la comunicazione comunale di irricevibilità della SCIA per la realizzazione di un’area destinata a parcheggio temporaneo a uso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la comunicazione del Comune di Bacoli di irricevibilità della SCIA relativa alla realizzazione e gestione, nel periodo giugno-ottobre 2026, di un’area da destinare a parcheggio temporaneo a uso pubblico. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a rilevare che le questioni sottese richiedono un approfondimento nel merito. L’istanza cautelare è stata fondata, in particolare, sul periculum connesso all’approssimarsi della stagione balneare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nel merito, richiamando anche analoghi giudizi cautelari nei quali era stata concessa la tutela. In via provvisoria, ha attribuito prevalente rilievo al periculum derivante dall’approssimarsi della stagione balneare e, all’esito del bilanciamento degli interessi, ha concesso la misura cautelare, facendo salva ogni valutazione nella successiva fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può concedere provvisoriamente la tutela sulla base della prevalente considerazione del periculum e del bilanciamento degli interessi, facendo salva la decisione nel merito.
- L’approssimarsi di una stagione o di un periodo temporale rilevante per l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento impugnato può integrare un elemento significativo ai fini del periculum in mora.
- Il Consiglio di Stato può riformare un’ordinanza cautelare di rigetto del TAR e accogliere direttamente l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 62 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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