Cassazione Civile, Sentenza n. 34868/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'applicazione di sanzioni per ritardati, parziali o omessi versamenti dell'imposta erariale di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica per gli anni 2002-2007, con specifica censura sull'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) e sulla correttezza dell'aumento della sanzione base (triplicazione) operata dalla Commissione tributaria regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo errata l'applicazione da parte della Commissione tributaria regionale dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha precisato che il comma 5 richiede la sussistenza di "violazioni della stessa indole" secondo la definizione di cui all'art. 7 e che le violazioni relative a versamenti omessi o tardivi per annualità diverse, di regola, configurano violazioni autonome per le quali non è automaticamente applicabile il cumulo giuridico attenuato come disposto dal comma 5. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
La Corte ha interpretato il comma 5 come norma autonoma rispetto agli altri commi dell'art. 12: per applicarlo occorre che le violazioni siano "della stessa indole" (secondo art. 7) e non è sufficiente la mera ripetizione temporale di tardivi/omisisoni di versamento. Nel caso di specie la CTR ha applicato il comma 5 senza verificare la sostanziale identità dei fatti, dei motivi o delle modalità dell'azione, e ciò è stato ritenuto errato.
Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità.
L'art. 7 fornisce il criterio interpretativo per il concetto di "stessa indole": occorre valutare identità sostanziale di disposizioni, fatti, motivi o modalità. La Corte ha richiamato tale norma per escludere l'automatismo dell'applicazione del comma 5 in presenza di violazioni relative a periodi d'imposta diversi.
Rilevata dalla Cassazione come la sanzione di carattere sanzionatorio applicabile per i tardivi o omessi versamenti; la Corte ha già affermato in precedenza (sent. di rinvio) la possibilità di conciliare l'applicazione di art. 13 con l'indennità di mora (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1992), ma rimane da verificare l'eventuale cumulo giuridico secondo i criteri di cui all'art. 12.
d.lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 4
Indennità di mora di natura risarcitoria richiamata dalla Corte quale compatibile con la sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997; la questione dell'eventuale cumulo tra queste misure è stata rinviata al giudice del rinvio.
Massime di principio
- La disciplina del cumulo giuridico (art. 12 d.lgs. 472/1997) va applicata solo dopo aver valutato se le violazioni siano "della stessa indole" secondo l'art. 7: non è sufficiente la mera ripetizione temporale di ritardi o omissioni di versamento.
- I pagamenti omessi o tardivi relativi a periodi d'imposta diversi sono, di norma, da considerare violazioni autonome e possono richiedere sanzioni distinte salvo che non emerga identità sostanziale di fatti, motivi o modalità dell'azione.
- Quando si contesta l'applicazione del cumulo giuridico è necessario che la difesa documenti e dimostri la sussistenza (o l'assenza) della "stessa indole" delle violazioni: elementi fattuali e motivazionali coincidenti aiutano a ottenere l'applicazione del comma 5.
- Il giudice deve prima individuare la sanzione base più grave e poi valutare l'eventuale aumento previsto dall'art. 12, tenendo conto che i commi 1, 2 e 5 hanno presupposti diversi e non sono automaticamente sovrapponibili.
- In contenziosi analoghi, per ottenere l'attenuazione del cumulo è utile provare l'esistenza di un nesso di progressione o di identità sostanziale fra le violazioni; in assenza di ciò, aspettarsi sanzioni autonome per ogni annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35110/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34785/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34788/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34792/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34793/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34794/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →