Ordinanza n. 15330/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000074 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa vertical take off and landing (vtol) di classe micro/mini con peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8B03A1F0”, codice n. 6199675, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione del 19 marzo 2026 (doc. 3), 23.3.2026 (doc. 4), del 30 marzo 2026 (doc. 5); 2.2) i verbali del Seggio di gara del 15 aprile 2026 (doc. 8) e del 20 aprile 2026 (doc. 9); 2.3) i verbali della Commissione giudicatrice del 16.4.26 (doc. 6) e del 17.4.2026 (doc. 7); 2.4) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.5) l'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione ha dichiarato efficace l'aggiudicazione; 2.6) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.7) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell'Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati) nonché per accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del contratto d'appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpa con conseguente accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell'importo a base di gara e, in via estremamente subordinata per l'annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 17/6/2026: in parte qua: - del Verbale del Seggio gara n. 1 del 15/04/2026 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale della Commissione giudicatrice del 16/04/2026 di valutazione del fattore tecnico; - del Verbale della Commissione giudicatrice del 17/04/2026 di valutazione finale; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 20/04/2026 per la chiusura delle operazioni e la proposta di formulazione dell’aggiudicazione, tutti trasmessi da Armaereo in data 5/05/2026; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000074 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la «gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa vertical take off and landing (vtol) di classe micro/mini con peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8B03A1F0», codice n. 6199675, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l.; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siralab Robotics Srl il 10/7/2026: “l’annullamento previa sospensiva: 1) del del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000074 del 23 aprile 2026 (doc. 1) - comunicato in data 5 maggio 2026 (doc. 2) - con cui è stata aggiudicata la “gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa vertical take off and landing (vtol) di classe micro/mini con peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8B03A1F0”, codice n. 6199675, al costituendo RTI tra le società SKY EYE SYSTEMS s.r.l. (mandataria) e la società ALPI AVIATION s.r.l (mandante); 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: 2.1) i verbali della Commissione di preselezione del 19 marzo 2026 (doc. 3), 23.3.2026 (doc. 4), del 30 marzo 2026 (doc. 5); 2.2) i verbali del Seggio di gara del 15 aprile 2026 (doc. 8) e del 20 aprile 2026 (doc. 9); 2.3) i verbali della Commissione giudicatrice del 16.4.26 (doc. 6) e del 17.4.2026 (doc. 7); 2.4) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha verificato e ritenuto (erroneamente) sussistente il possesso dei requisiti in capo al costituendo RTI; 2.5) l’atto, se esistente, con il quale l’Amministrazione ha dichiarato efficace l’aggiudicazione; 2.6) il contratto qualora stipulato e il verbale di consegna anticipata qualora esistente; 2.7) gli artt. 13, 19 del Disciplinare di gara II Parte (Fase Offerta) e artt. 2, 6 dell’Allegato 1 Criteri di Valutazione Tecnico-Economici, limitatamente alla parte in cui siano lesivi della posizione della ricorrente, ovvero si pongano in contrasto con le norme in materia di procedure di evidenza pubblica come esposto nei motivi di ricorso (subordinati)” nonché di “accertare e dichiarare l’inefficacia e/o nullità del contratto d’appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 cpa con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente” e “la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari a quanto sarà dimostrato in giudizio e, comunque, in via equitativa tenendo conto del mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara” e, in via estremamente subordinata per “l’annullamento della procedura di gara e conseguente rinnovo della stessa”. - in data 1 luglio 2026 la società Siralab ha notificato atto di motivi aggiunti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sky Eye Systems S.r.l. In Proprio E In Qualità Di Mandataria Del Costituito R.t.i. Con La Società Alpi Aviation S.r.l. il 3/8/2026: l'annullamento in parte qua: - del Verbale del Seggio gara n. 1 del 15/04/26 per l’espletamento delle attività di valutazione della documentazione amministrativa; - del Verbale di gara della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione fattore tecnico; - del Verbale della “Commissione giudicatrice” del 20/04/26 di valutazione finale; - del Verbale del Seggio di gara n. 2 del 21/04/26 per la chiusura delle operazioni e la proposta di formulazione dell’aggiudicazione, tutti trasmessi da Armaereo in data 6/05/2026; - del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità prot. M_DA4B89B9 DE 12026 0000074 del 23 aprile 2026 con cui è stata aggiudicata la «gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (sapr) ad ala fissa vertical take off and landing (vtol) di classe micro/mini con peso massimo al decollo di 2,5 kg payload incluso - CIG BA8B03A1F0», codice n. 6199675, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della società Siralab Robotics S.r.l. - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al RTI Sky Eye Systems–Alpi Aviation della gara per l’acquisizione e il sostegno di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto ad ala fissa VTOL di classe micro/mini
Esito
La controversia
Siralab ha impugnato l’aggiudicazione del 23 aprile 2026, comunicata il 5 maggio 2026, e gli atti di gara presupposti, chiedendo anche l’inefficacia o nullità del contratto, il subentro o il risarcimento e, in subordine, la rinnovazione della procedura. Ha inoltre presentato motivi aggiunti. L’aggiudicataria ha proposto ricorsi incidentali diretti a contestare la mancata esclusione di Siralab. Prima della discussione di merito, Siralab ha promosso un autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 35 d.lgs. 36/2023 per ottenere documenti della gara, tra cui il contratto stipulato il 29 maggio 2026 e i relativi allegati, la garanzia definitiva, il visto della Corte dei conti, la documentazione sui requisiti dell’aggiudicataria e gli atti relativi al finanziamento SAFE. Ha chiesto di rinviare la discussione del ricorso principale fino alla trattazione di quello sull’accesso, sostenendo che i documenti richiesti sono strettamente strumentali alla propria difesa. Le controparti si sono opposte al rinvio.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il ricorso principale, né i motivi aggiunti o i ricorsi incidentali, e non ha svolto valutazioni sulla loro ammissibilità o fondatezza. Ha ritenuto opportuno trattare preliminarmente, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026, il separato ricorso sull’accesso, rinviando la discussione di merito del giudizio sull’aggiudicazione all’udienza pubblica del 25 novembre 2026. La scelta è motivata dall’esigenza di salvaguardare pienamente le prerogative difensive di Siralab, considerata la prospettata strumentalità dei documenti richiesti rispetto alla tutela nel giudizio di gara.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
la SIRALAB ROBOTICS srl (di seguito anche Siralab) ha proposto e depositato un autonomo ricorso (sub 9325/2026 RG di questo TAR) con il quale ha chiesto di accertare ai sensi dell’art. 116 cpa e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il proprio diritto all’accesso a documenti relativi alla gara in epigrafe
La disposizione è richiamata quale base del separato ricorso con cui l’impresa ha chiesto tutela del diritto di accesso ai documenti di gara. L’ordinanza non decide tale domanda.
art. 35 d.lgs. 36/2023
la SIRALAB ROBOTICS srl (di seguito anche Siralab) ha proposto e depositato un autonomo ricorso (sub 9325/2026 RG di questo TAR) con il quale ha chiesto di accertare ai sensi dell’art. 116 cpa e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 il proprio diritto all’accesso a documenti relativi alla gara in epigrafe
La disposizione è indicata insieme all’art. 116 c.p.a. come fondamento della richiesta di accesso agli atti della procedura; nessuna decisione sul merito dell’accesso è assunta in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando documenti richiesti con un separato ricorso per l’accesso sono prospettati come strettamente strumentali alla difesa in un giudizio di gara, il giudice può differire la trattazione del merito di quest’ultimo per trattare preliminarmente la domanda di accesso, così da salvaguardare le prerogative difensive, senza anticipare la decisione in rito o nel merito del ricorso sull’accesso.
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