Cassazione Civile, Sentenza n. 6684/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato prescritti crediti tributari (IRPEF, IVA e tasse automobilistiche) derivanti da cartelle notificate tra il 2001 e il 2008. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notificazione all'intimato. L'Agenzia propose revocazione per errore di fatto sostenendo che l'originale del ricorso per cassazione recava la relata di notifica e l'attestazione di consegna del 9/11/2017, comprovata anche dall'indice del fascicolo vistato dalla cancelleria. Oltre alla questione processuale sulla notificazione, l'Agenzia deduceva questioni di diritto sulla decorrenza e interruzione della prescrizione dei diversi crediti, sostenendo che il preavviso di iscrizione ipotecaria del 27/11/2014 fosse atto interruttivo rispetto alle cartelle precedenti.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per revocazione ritenendo configurabile un errore di fatto nella sentenza di cassazione che aveva affermato l'assenza di prova di notificazione: l'indice del fascicolo vistato dalla cancelleria e l'originale depositato provavano la notifica del 9/11/2017. La sentenza n. 16370/2021 della Cassazione è revocata nella parte che dichiarava inammissibile il ricorso. Giudicando in rescissorio sulla pronuncia di merito, la Corte rigetta i primi due motivi dell'Agenzia ma accoglie il terzo e il quarto motivo, rilevando che il preavviso di iscrizione ipotecaria è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione se integra una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto comunicata personalmente al debitore; per i tributi erariali (IVA, IRPEF) si applica il termine prescrizionale ordinario decennale. La sentenza della CTR Campania è cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania per riesame e regolazione spese.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'improcedibilità per mancanza di prova della notificazione; la sentenza di merito originaria era stata dichiarata improcedibile ai sensi di tale articolo.
art. 330 c.p.c.
Applicato anche alla revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione in tema di regole di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che l'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo e decisivo, non in una valutazione giuridica dei motivi.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come titolo normativo relativo alla revocazione per errore di fatto nei confronti di sentenze della Cassazione.
art. 2935 c.c.
Norma generale sulla prescrizione dei diritti; richiamata nel contestare i calcoli temporali della CTR in relazione ai termini prescrizionali delle singole pretese tributarie.
artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs. 46/1999
Richiamati dall'Agenzia nel quadro della disciplina dei ricorsi in materia di riscossione coattiva, con riferimento alla nozione di atti impugnabili; la Corte ricorda comunque la natura facoltativa dell'impugnazione di alcuni atti prodromici.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Indica l'elenco degli atti che devono essere impugnati in sede tributaria; la Corte sottolinea che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è espressamente indicato e quindi la sua impugnazione è facoltativa e non preclude la successiva impugnazione dell'atto principale.
art. 2946 c.c.
Fissa il termine ordinario decennale di prescrizione; la Corte lo applica ai tributi erariali quali IVA e IRPEF quando non è espressamente previsto un termine diverso.
art. 2953 c.c.
Richiamato nella discussione sull'eventuale conversione del termine prescrizionale per effetto della mancata opposizione: la Corte afferma che l'art. 2953 non opera per trasformare automaticamente termini brevi in termini decennali, salvo titolo giudiziale definitivo.
art. 2943 c.c. comma 4
Disciplina l'interruzione della prescrizione; la Corte valuta il preavviso di iscrizione ipotecaria alla stregua di un atto che può costituire una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto idonea a produrre effetti interruttivi.
art. 2948 c.c. comma 1 n. 4
Norma che prevede prescrizioni più brevi per obbligazioni periodiche; la Corte ricorda che le obbligazioni tributarie autonome non si esteriorizzano nel quinquennio previsto da questa norma per l'applicabilità generale.
art. 77 d.P.R. 692/1973
Richiamato in relazione all'iscrizione ipotecaria quale atto idoneo a produrre effetti interruttivi se è atto di costituzione in mora o manifestazione scritta della pretesa.
art. 74 disp. att. c.p.c.
L'apposizione del timbro di cancelleria sull'indice del fascicolo fa presumere la regolare produzione degli atti depositati; l'annotazione della cancelleria sull'indice è elemento probatorio decisivo per dimostrare il deposito e la notificazione.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite richiamata in relazione alla regolazione delle spese che verrà decisa in sede di rinvio.
Massime di principio
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria può interrompere la prescrizione se integra una manifestazione scritta di esercizio e tutela del credito comunicata personalmente al debitore; la valutazione spetta al giudice del merito.
- La mancata impugnazione di atti prodromici non espressamente elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 (es. preavviso di iscrizione) è facoltativa e non preclude la successiva impugnazione dell'atto principale.
- Per tributi erariali come IVA e IRPEF si applica, in assenza di diversa previsione, il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; la cartella e atti equiparati possono interrompere tale prescrizione.
- In caso di revocazione per errore di fatto contro una sentenza di Cassazione occorre dimostrare un errore meramente percettivo e decisivo risultante incontrovertibilmente dagli atti, non una diversa valutazione giuridica dei motivi.
- La prova della notificazione di un atto può essere desunta anche dall'indice del fascicolo vistato dalla cancelleria (art. 74 disp. att. c.p.c.), sicché l'annotazione di cancelleria costituisce elemento probatorio rilevante e presumibilmente fidefaciente.
- Il ritiro del fascicolo da parte della parte è efficace solo se risulta annotato in cancelleria; in assenza di annotazione si presume che il fascicolo non sia stato ritirato e che gli atti depositati siano ancora disponibili agli uffici.
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