Sentenza del 27/10/2015 n. 8522 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere prova contraria - Committente - Sussiste - Esistenza prestazioni - Fatture - Non sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La mera esibizione dei pagamenti non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'effettività delle prestazioni né la legittimità della detrazione IVA, poiché i pagamenti costituiscono soltanto elementi indiziari e devono essere valutati insieme a tutte le altre risultanze istruttorie. La pretesa fiscale è quindi risultata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha ritenuto oggettivamente inesistenti le prestazioni di sponsorizzazione del logo del contribuente su un'auto da corsa durante gare automobilistiche. Gli elementi valorizzati sono stati l'assenza di una reale struttura societaria e aziendale della fornitrice, il carattere standard del contratto e la mancanza di specificazioni o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il contribuente aveva l'onere di fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni, ma si è limitato a produrre la documentazione contabile relativa ai pagamenti.
Norme richiamate
Principi in materia di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti
Quando l'Amministrazione fornisce elementi seri e concordanti che fanno dubitare dell'effettività di una prestazione, spetta al committente dimostrare concretamente che l'operazione è stata realmente eseguita.
Cassazione civile, sentenze n. 9537/2011 e n. 1147/2010
I mezzi di pagamento non provano da soli la reale esecuzione delle operazioni, perché possono essere utilizzati per creare un'apparenza di transazioni effettive; devono pertanto essere valutati nel quadro complessivo degli elementi probatori.
Massime di principio
- La fattura e la registrazione contabile non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'effettività di una prestazione ai fini IVA.
- In presenza di indizi quali l'assenza di una struttura organizzativa del fornitore, contratti generici o standardizzati e mancanza di documentazione concreta sull'esecuzione, il committente deve fornire prove ulteriori e specifiche.
- I pagamenti bancari dimostrano soltanto il trasferimento di denaro e non provano automaticamente che la prestazione sia stata realmente resa.
- Per le sponsorizzazioni è opportuno conservare elementi verificabili dell'attività svolta, come materiale pubblicitario, fotografie, report delle gare, pubblicazioni, corrispondenza, ordini, dettagli delle modalità di esposizione del marchio e riscontri sull'organizzazione del fornitore.
- La valutazione deve essere complessiva: anche una documentazione formalmente regolare può essere disattesa se, nel complesso, emergono elementi incompatibili con la reale esecuzione dell'operazione.
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