Sentenza del 27/10/2015 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui erano stati recuperati maggiori ricavi per euro 49.054,00, costi indeducibili, imposte e sanzioni. Tra i vari motivi, ha contestato la validità dell'atto per la mancata allegazione della delega del Direttore Provinciale al funzionario che lo aveva sottoscritto, nonché l'assenza di prova della qualifica del sottoscrittore come impiegato della carriera direttiva. Ha inoltre dedotto vizi di notifica, carenze motivazionali, irregolarità dell'attività di controllo, mancata allegazione di documenti richiamati, errata ripresa di costi e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestivo e fondato l'appello, accogliendo in via preliminare il motivo relativo alla sottoscrizione dell'avviso. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto né allegato la delega del Direttore Provinciale e non ha dimostrato il valido potere di firma del funzionario sottoscrittore, l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973. Tale nullità è stata considerata radicale, insanabile e rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta in appello; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza di primo grado è stata annullata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 5.000,00 per le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. 600/1973
Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione e gli altri elementi prescritti.
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. In caso di contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega, soprattutto quando il firmatario non è il titolare dell'ufficio.
Art. 57, comma 2, D.P.R. 546/1992
La decisione considera deducibile anche in appello la questione relativa alla nullità radicale dell'avviso, poiché si tratta di un vizio rilevabile d'ufficio e non soggetto alle ordinarie preclusioni processuali.
Art. 58, D.P.R. 546/1992
La disposizione è richiamata per affermare che l'Agenzia avrebbe potuto produrre anche in appello la documentazione necessaria a dimostrare la delega, nel rispetto del contraddittorio.
Art. 39 e 40, D.P.R. 600/1973
Costituivano la base normativa dell'accertamento del maggior reddito d'impresa, ma le relative questioni di merito non sono state esaminate perché l'atto è stato annullato per il vizio della sottoscrizione.
Art. 109, TUIR
Era stato invocato dalla contribuente in relazione alla deducibilità delle spese per automezzi e utensili; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo preliminare.
Art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973
La contribuente aveva contestato la validità della notificazione dell'avviso, ma la Commissione non ha esaminato tale motivo poiché l'annullamento dell'atto è stato già disposto per la mancanza della prova della delega di firma.
Cassazione, sentenze n. 654/2014, n. 17400/2012, n. 18515/2010, n. 14942/2012 e n. 14626/2000
La giurisprudenza richiamata sostiene che la sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal capo dell'ufficio richiede una delega valida e che l'onere di provarne l'esistenza grava sull'Amministrazione. La mancanza di tale prova determina la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione deve poter dimostrare che il firmatario aveva un valido potere di delega o di sostituzione.
- La semplice dicitura nell'atto secondo cui la firma è apposta su delega non è necessariamente sufficiente se la delega non viene prodotta o se non è dimostrata la qualifica richiesta dalla legge.
- Il contribuente che contesta la validità della firma può ottenere l'annullamento dell'avviso senza che il giudice debba esaminare gli aspetti sostanziali dell'accertamento, se il vizio è ritenuto radicale e pregiudiziale.
- Secondo l'orientamento applicato nella sentenza, la nullità derivante dalla mancanza della valida sottoscrizione o della delega può essere rilevata anche d'ufficio e sollevata per la prima volta in appello.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare l'avviso notificato, l'identità e la qualifica del sottoscrittore, l'eventuale delega e la documentazione depositata dall'Amministrazione per provarne la validità.
- La decisione riflette l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal collegio; la concreta applicazione in casi futuri dipende dalla normativa vigente e dall'evoluzione della giurisprudenza.
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