Sentenza del 27/10/2015 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Abuso del diritto - Fatturazione - Nota di credito senza applicazione Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTP di Genova aveva inizialmente annullato l'avviso di accertamento. In appello, la Commissione ha riformato tale decisione, riconoscendo la natura abusiva dell'operazione e la legittimità del recupero dell'IVA indebitamente detratta per 2.250.000 euro. Sono state però ridotte le sanzioni al minimo edittale, poiché l'aumento del 50% applicato dall'Ufficio non era adeguatamente motivato. Le spese del grado sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società avevano stipulato una cessione di contratto di leasing immobiliare e la cedente aveva emesso una fattura per la prima rata, con IVA pari a 2.250.000 euro. La cessionaria aveva detratto tale IVA. Successivamente la cedente aveva emesso una nota di credito per lo storno integrale della fattura, ma senza neutralizzare l'IVA precedentemente detratta dalla cessionaria. L'Agenzia ha ritenuto che la sequenza di atti, pur formalmente lecita, fosse priva di valide ragioni economiche diverse dal conseguimento di un vantaggio fiscale: la cedente avrebbe generato IVA a debito compensabile con propri crediti, mentre la cessionaria avrebbe utilizzato l'IVA a credito per ridurre il debito annuale verso l'Erario. La società ha contestato l'abuso del diritto, sostenendo l'effettività dell'operazione, l'assenza di un danno erariale e la legittimità dell'emissione della nota di credito senza applicazione dell'IVA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 26
La norma disciplina le variazioni dell'imponibile e dell'imposta, comprese le note di credito.
La Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, la nota di credito non potesse consentire il mantenimento della detrazione IVA da parte della cessionaria, poiché la sequenza negoziale era stata utilizzata abusivamente per ottenere un vantaggio fiscale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54
Accertamento delle violazioni relative all'IVA.
L'accertamento fondato sul recupero dell'IVA indebitamente detratta è stato ritenuto legittimo.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 6, commi 4 e 5, e 30
Sono stati richiamati dall'Ufficio nel quadro della disciplina della fatturazione, della contabilizzazione dell'IVA e delle relative liquidazioni e compensazioni.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1
La società ne aveva invocato l'applicazione sostenendo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, ma la Commissione ha deciso nel merito accogliendo l'impugnazione dell'Ufficio.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7
L'aumento del 50% della sanzione è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione; le sanzioni sono state quindi ridotte al minimo edittale.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 6
La società aveva contestato l'applicabilità della sanzione per indebita detrazione, ma la Commissione ha confermato la debenza delle sanzioni, limitandone l'importo al minimo previsto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30055/2008
Utilizzazione di strumenti formalmente legittimi in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino complessivamente l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di un risparmio fiscale.
La sentenza individua l'abuso del diritto quando una serie di atti formalmente leciti è organizzata principalmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, senza sostanziali ragioni economiche alternative.
Risoluzione n. 383041 del 29 luglio 1980
È stata richiamata dall'Ufficio per sostenere la necessità di una corrispondenza tra fattura originaria e nota di variazione, anche con riferimento all'importo dell'IVA.
Risoluzione ministeriale n. 666305/1990
È stata invocata dalla società per sostenere che l'emittente può scegliere di non portare in detrazione l'IVA relativa alla nota di credito; tale argomento non è stato ritenuto decisivo, poiché il problema principale è stato individuato nell'abuso complessivo dell'operazione.
Massime di principio
- Anche una sequenza di atti formalmente leciti può essere disconosciuta fiscalmente quando, valutata nel suo complesso, non presenta ragioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio d'imposta.
- La detrazione IVA non può essere mantenuta quando l'operazione fatturata viene integralmente stornata e la struttura complessiva degli atti dimostra che la fatturazione era funzionale a creare un credito IVA artificiale o a spostare temporalmente l'imposta tra soggetti collegati.
- La legittimità astratta di una nota di credito senza applicazione dell'IVA non esclude la contestazione dell'abuso del diritto: occorre verificare gli effetti concreti dell'intera operazione e la sua sostanza economica.
- Per contestare l'abuso del diritto l'Amministrazione deve individuare il vantaggio fiscale e spiegare perché gli atti, considerati unitariamente, siano privi di valide ragioni economiche extrafiscali.
- La sanzione può essere dovuta anche quando l'operazione ha una base documentale reale, se la detrazione IVA risulta indebitamente conservata; tuttavia, ogni aggravamento della sanzione deve essere specificamente motivato.
- La presenza o meno di un gruppo societario formalmente costituito non è necessariamente decisiva: rileva soprattutto la funzione economica e fiscale effettivamente perseguita dalle operazioni e il coordinamento tra i soggetti coinvolti.
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