Sentenza del 21/06/2016 n. 5686 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - IMPUGNAZIONE DIVERSI ATTI CORRELATI - LITISPENDENZA - NE BIS IN IDEM - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE GIUDICE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contemporanea pendenza di due giudizi tributari collegati: il primo avente a oggetto un avviso di accertamento e il secondo avente a oggetto la relativa cartella di pagamento. Il tema è l'applicabilità del principio del ne bis in idem e della litispendenza quando i ricorsi, proposti in tempi diversi, riguardano la medesima questione sostanziale o atti tra loro derivati. Il giudice deve verificare il rapporto tra i ricorsi e accertare se vi sia identità della questione, per evitare decisioni contrastanti sugli stessi fatti.
La decisione
È stato affermato che il principio del ne bis in idem si applica anche ai processi tributari. Quando un secondo giudizio ripropone la stessa questione già oggetto di un precedente giudizio, anche se riferito a un atto successivo o derivato, il giudice deve dichiarare inammissibile il ricorso successivo. La regola mira a impedire la formazione di giudicati confliggenti. Il testo non indica il numero della sentenza, le parti o l'esito concreto del singolo procedimento; esprime tuttavia un principio favorevole alla definizione del secondo giudizio mediante declaratoria di inammissibilità, ove sia accertata l'identità della questione.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem nel processo tributario
Il divieto di bis in idem obbliga il giudice a dichiarare inammissibile il ricorso sulla stessa questione successivamente proposto.
Il principio impedisce che la medesima questione, relativa agli stessi fatti e tra le stesse parti, sia esaminata più volte in procedimenti distinti, anche quando i giudizi riguardano atti tributari collegati o successivi.
Litispendenza
Il giudice deve confrontare i ricorsi introduttivi e verificare se le controversie pendenti abbiano il medesimo oggetto sostanziale, anche quando formalmente riguardano atti diversi, come un avviso di accertamento e la cartella conseguente.
Cassazione civile, sentenza n. 15441/2010
È richiamata come precedente conforme sull'obbligo del giudice di verificare i rapporti tra giudizi tributari collegati e di prevenire il rischio di conflitto tra giudicati.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è sufficiente che i ricorsi riguardino atti formalmente diversi: occorre verificare se il secondo atto dipenda dal primo e se il secondo giudizio riproponga la stessa questione sostanziale.
- Se due giudizi pendenti hanno lo stesso oggetto sostanziale, il giudice deve prevenire il doppio giudizio e il rischio di decisioni incompatibili, dichiarando inammissibile il ricorso successivo o adottando il rimedio processuale appropriato.
- L'impugnazione di un atto derivato, come una cartella fondata su un avviso di accertamento, non consente automaticamente di riaprire una questione già sottoposta a giudizio in un procedimento precedente.
- La verifica deve essere concreta e riguardare parti, fatti, causa petendi e questione effettivamente sottoposta al giudice; la mera connessione tra atti non equivale sempre a identità di causa.
- Chi intende contestare un atto tributario collegato a un altro deve coordinare le impugnazioni e rappresentare al giudice l'eventuale pendenza di procedimenti connessi, per evitare duplicazioni e preclusioni.
Testo integrale
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