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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13002/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo e una successiva intimazione di pagamento relativi a una pluralità di cartelle di pagamento, deducendo, con riferimento alle sole posizioni aventi natura tributaria, vizi formali e motivazionali degli atti della riscossione, violazioni dello Statuto del contribuente, mancanza di prova della rituale notifica delle cartelle presupposte, nonché decadenza e prescrizione dei crediti. Il ricorso fu respinto in primo grado e l'appello fu rigettato dalla CTR, che ritenne regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate le cartelle presupposte e insussistente la prescrizione. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifici motivi di appello, specie sulla prova della notifica delle cartelle e sulle conseguenze sugli atti di riscossione; con il secondo deduceva violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che la CTR avesse escluso la prescrizione senza adeguato esame del decorso dei termini e dell'efficacia interruttiva degli atti. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata dei carichi ai sensi della legge n. 197 del 2022, producendo la documentazione attestante l'adesione e i versamenti dovuti.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi oggetto di lite e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo integrato il presupposto previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha precisato che, ai fini dell'estinzione dei giudizi di cassazione relativi ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione, il perfezionamento della definizione rileva secondo la disciplina richiamata e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta dimostrava il soddisfacimento del requisito richiesto. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata quale base del preavviso di fermo amministrativo impugnato

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata quale base dell'intimazione di pagamento impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione

  • art. 1, commi da 231 a 252, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamata come base della definizione agevolata dei carichi e della richiesta di estinzione del giudizio

  • art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    prevede che il giudizio avente a oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata si estingue con cessazione della materia del contendere

  • art. 12-bis d.l. 30 luglio 2025, n. 108, conv. con modif. dalla L. 26 settembre 2025, n. 143

    richiamato per individuare il momento del perfezionamento della definizione ai fini dell'estinzione nei giudizi di cassazione

Massime di principio

  • Quando il debitore dimostra il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio, il processo si estingue e non occorre esaminare i motivi di ricorso.
  • Nei giudizi di cassazione relativi a debiti inclusi nella definizione agevolata, l'estinzione è collegata al perfezionamento della procedura secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • La produzione della documentazione attestante l'adesione alla definizione e l'avvenuto versamento delle somme dovute è sufficiente, se non contestata in modo decisivo, a consentire la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • L'intervenuta estinzione per definizione agevolata assorbe ogni censura sul merito, ivi comprese le doglianze relative alla notifica degli atti presupposti e alla prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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