Ordinanza n. 238/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 23 febbraio 2026, con cui la Prefettura di Cosenza ha respinto l’istanza per il rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha allegato un pregiudizio derivante dal diniego, ma il TAR ha rilevato che non risultava pregiudicata la sua attività lavorativa.
La decisione
Il TAR, con cognizione sommaria e senza anticipare le valutazioni di merito, ha respinto la domanda cautelare. Ha considerato rilevanti i numerosi controlli cui il ricorrente era stato sottoposto, ma ha ritenuto comunque insussistenti i presupposti per la sospensione dell’atto. In particolare, quanto al periculum in mora, ha osservato che il diniego non pregiudica l’attività lavorativa del ricorrente; nel bilanciamento degli interessi è quindi prevalso l’interesse dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora e all’esito del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti cautelari accertabili nella fase di cognizione sommaria, senza pregiudizio per la decisione di merito.
- Il periculum in mora non è configurabile quando il provvedimento impugnato non compromette l’attività lavorativa del ricorrente né determina un pregiudizio concreto e attuale di analoga gravità.
- Nel bilanciamento cautelare, in assenza di un pregiudizio concreto per il ricorrente, può prevalere l’interesse pubblico rappresentato dall’Amministrazione alla conservazione dell’efficacia del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1211/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1218/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →