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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27722/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che il giudizio riguardava un imputazione per la quale in appello era stata richiesta o valutata integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, c.p.p. e che nel ricorso erano stati proposti tre motivi: i primi due contestavano l'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria della Corte di appello nel giudizio abbreviato e l'acquisizione documentale svolta, mentre il terzo denunciava un mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione, ritenuto non incidente sulla comprensione della contestazione né sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che anche nel giudizio abbreviato la Corte di appello può esercitare i poteri officiosi di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. e che, nel caso concreto, la documentazione richiesta era stata acquisita nel contraddittorio delle parti. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo perché riferito a un mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione, inidoneo a compromettere la comprensione della condotta contestata e l'esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio di appello, anche se celebrato con rito abbreviato, la Corte può esercitare poteri officiosi di integrazione probatoria.

  • art. 24 Cost.

    Il mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione non incide sul diritto di difesa se la contestazione resta chiara.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la Corte di appello conserva il potere di disporre integrazione probatoria officiosa ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti.
  • L'acquisizione della documentazione nel contraddittorio delle parti esclude la fondatezza della censura relativa alla lesione del diritto di difesa per asserita integrazione probatoria illegittima.
  • Un mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione non determina nullità o lesione difensiva se la condotta contestata resta comunque univocamente comprensibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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