Cassazione Civile, Ordinanza n. 04797/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di un credito bancario verso due garanti personali di una società titolare di conto corrente. Il credito derivava dallo scoperto del conto intestato alla società, dopo la revoca degli affidamenti e il recesso della banca dal rapporto. Gli ingiunti opposero il decreto contestando la legittimazione attiva del cessionario, la prova e l’ammontare del credito, il calcolo degli interessi e proponendo anche una domanda riconvenzionale su un distinto corrispettivo societario. In primo grado l’opposizione fu accolta, ma la Corte d’appello ritenne provato il credito sulla base della documentazione prodotta, qualificò il rapporto di garanzia come fideiussione, respinse la domanda riconvenzionale e condannò i fideiussori al pagamento. In cassazione i ricorrenti dedussero quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1832, 2697 e 2698 c.c., sostenendo che la mancata contestazione dell’estratto conto non esonerasse il creditore dall’onere di provare integralmente il credito e che mancasse la prova del rapporto e del saldo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbero state prodotte scritture contabili o certificazioni notarili idonee a provare il credito; (3) nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex artt. 1418 e 1421 c.c. e art. 117 TUB, prospettata come rilevabile d’ufficio; (4) violazione dell’art. 343 c.p.c., dell’art. 2 l. 287/1990 e dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la fideiussione fosse nulla per violazione della normativa antitrust e che, conseguentemente, fosse maturata la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva valorizzato non una mera mancata contestazione astratta dell’estratto conto, ma l’assenza di specifiche contestazioni sulle risultanze contabili prodotte e la clausola fideiussoria che attribuiva efficacia probatoria alle scritture della banca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava la valutazione del materiale probatorio, non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per novità della questione: la dedotta nullità del conto corrente per difetto di forma scritta non era stata trattata nei gradi di merito e la parte non aveva assolto l’onere di autosufficienza nell’indicare dove l’avesse dedotta. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché la questione di decadenza ex art. 1957 c.c. era nuova e non specificamente localizzata negli atti, sia perché la relativa verifica avrebbe richiesto accertamenti di fatto preclusi in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1832 c.c.
La mancata contestazione dell’estratto conto rileva solo se accompagnata dalla mancanza di specifiche contestazioni sulle operazioni contabili; non esonera automaticamente il creditore dall’onere probatorio in ogni ipotesi, ma nel caso concreto la Corte ha valorizzato l’assenza di contestazioni specifiche.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ne ha ravvisato violazione perché ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta e non contestata specificamente.
art. 2698 c.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 2697 c.c., senza accoglimento della censura.
art. 50 d.lgs. 385/1993
La limitata efficacia probatoria dell’estratto conto ex art. 50 TUB è stata ritenuta non decisiva in cassazione, trattandosi di valutazione di merito e di clausola contrattuale che attribuiva rilevanza probatoria alle scritture bancarie.
art. 117 d.lgs. 385/1993
Invocato per la pretesa nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la dedotta nullità del conto corrente; la questione è stata considerata nuova e quindi inammissibile.
art. 1421 c.c.
La rilevabilità d’ufficio della nullità non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una questione che richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
art. 343 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla necessità o meno di appello incidentale per riproporre la questione di nullità della fideiussione.
art. 2 l. 287/1990
Richiamato per la dedotta nullità antitrust della fideiussione; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e carenza di specificazione.
art. 1957 c.c.
La deduzione della decadenza dalla garanzia è stata ritenuta nuova e non scrutinabile in cassazione in assenza di specifica indicazione degli atti di merito in cui era stata proposta.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In materia di prova del saldo di conto corrente, la mancata contestazione dell’estratto conto può assumere valore decisivo quando il debitore non muova contestazioni specifiche alle operazioni annotate e la documentazione prodotta consenta di ricostruire il credito azionato; il ricorrente per cassazione deve quindi confrontarsi con la reale ratio della decisione di merito e non con un diverso paradigma astratto di contestazione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione del materiale istruttorio né l’omessa considerazione di singoli elementi di prova; è necessario allegare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Le questioni nuove, anche se attinenti a nullità rilevabili d’ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; chi le deduce deve indicare specificamente in quali atti del giudizio precedente le abbia già prospettate.
- La deduzione della decadenza del creditore garante ex art. 1957 c.c. richiede un puntuale radicamento nel thema decidendum dei giudizi di merito e una specifica indicazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- Quando il giudice di merito attribuisce efficacia probatoria a una clausola contrattuale che richiama le scritture contabili della banca, l’interpretazione della clausola e la valutazione della sua portata probatoria sono tendenzialmente insindacabili in sede di legittimità se non sotto specifici e corretti profili di violazione di legge.
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