Sentenza del 22/12/2016 n. 26729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del giudice del merito per inosservanza del principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione. Il giudice del rinvio aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 12,50% all'importo maturato in relazione al rendimento della polizza PIA, basandosi su certificazioni Enel e su quantificazioni matematico-attuariali. Secondo la Cassazione, invece, l'aliquota agevolata può applicarsi esclusivamente alla parte di rendimento effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato dal fondo di previdenza complementare, previa verifica della natura e dell'entità di tale rendimento.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché accerti concretamente se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato, quale rendimento abbia conseguito e quale parte della somma liquidata sia riconducibile a tale rendimento. Solo su questa parte potrà essere applicata l'aliquota del 12,50%. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Principi richiamati dalla Corte in materia di tassazione delle prestazioni derivanti da previdenza complementare aziendale.
L'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera prestazione liquidata dal fondo, ma soltanto alla componente qualificabile come rendimento del capitale effettivamente investito sul mercato.
Cass., ordinanza n. 29538/2011
Il giudice deve accertare "la natura e quantità del rendimento" verificando "se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato" e il rendimento conseguito.
Il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto sull'investimento del capitale e sul rendimento realmente prodotto dal mercato; non sono sufficienti calcoli attuariali o certificazioni interne privi di prova dell'effettivo investimento.
Massime di principio
- Nei contenziosi fiscali riguardanti prestazioni di previdenza complementare, l'aliquota agevolata deve essere riferita soltanto alla quota di rendimento finanziario effettivamente generata dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La qualificazione formale della prestazione o l'indicazione contenuta in certificazioni del datore di lavoro non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente modalità, entità e risultati degli investimenti effettuati dal fondo.
- Quando una sentenza di rinvio non rispetta il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, la decisione può essere nuovamente cassata e la causa rinviata per un accertamento conforme.
- In assenza di prova dell'effettivo rendimento di mercato, l'aliquota del 12,50% non può essere estesa automaticamente all'intera somma liquidata al contribuente.
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