Ordinanza n. 209/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza -del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 439/2023 del 12.10.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso non integralmente eseguito, oggetto della precedente sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, già definito con sentenza che aveva ordinato all’Unione dei Comuni Medio Sannio di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo mediante il pagamento delle somme dovute, degli interessi, delle spese e delle competenze, era stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso o un suo delegato. Il commissario ad acta ha depositato un’istanza motivata chiedendo una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, in ragione delle difficoltà e della complessità delle attività da svolgere.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni poste a fondamento della richiesta e considerando la complessità dell’incarico. Ha assegnato ulteriori 120 giorni per la conclusione dell’attività commissariale, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha inoltre precisato che il compenso del commissario sarà determinato, sulla base dell’attività effettivamente svolta e risultante dalla relazione finale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002. L’ordinanza non modifica il contenuto della precedente decisione di ottemperanza né accerta l’avvenuto pagamento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, artt. 49 e seguenti, 57 e 83
La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere effettuata in relazione all’attività commissariale concretamente svolta, quale emergerà dalla relazione finale, secondo la disciplina delle spese di giustizia.
d.lgs. n. 231/2002
La precedente sentenza di ottemperanza aveva disposto il pagamento degli interessi dovuti ai sensi della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine assegnato al commissario ad acta può essere prorogato quando una richiesta motivata evidenzi ragioni obiettive, anche connesse alla complessità dell’incarico, tali da rendere congrua la prosecuzione dell’attività sostitutiva.
- La proroga dell’incarico commissariale decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che la dispone o, se anteriore, dalla sua notificazione.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato in funzione dell’attività concretamente espletata e documentata nella relazione finale, applicando la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Come è indicizzato
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