Circolare n. 31 del 1/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il decreto 11 febbraio 2008 che semplifica gli adempimenti per i contribuenti che esercitano più attività o operano con più punti vendita/produzione. Viene ridotto l’obbligo di annotazione separata ai soli ricavi delle diverse attività, mentre gli studi di settore si applicano in base all’attività prevalente, individuata nei ricavi maggiori. La disciplina distingue tra regime transitorio per il 2007 e regime a decorrere dal 2008, e definisce quando i risultati degli studi possono essere usati direttamente in accertamento e quando solo per la selezione dei contribuenti da controllare.
Semplificazione dell’annotazione separata per gli studi di settore
Decreto 11 febbraio 2008 sulla semplificazione dell’annotazione separata negli studi di settore
La circolare n. 31/E del 2008 esamina le novità introdotte dal decreto ministeriale 11 febbraio 2008 in materia di studi di settore per i contribuenti che esercitano più attività d’impresa o operano con più unità locali. Il provvedimento interviene sia sugli adempimenti contabili sia sulle modalità di applicazione e di utilizzo degli studi in sede di accertamento, con l’obiettivo di semplificare il sistema e ridurre gli oneri per i contribuenti.
Quadro previgente
In origine, i decreti di approvazione dei primi studi di settore prevedevano cause di inapplicabilità in due ipotesi principali:
- esercizio dell’attività mediante più punti di produzione o vendita in locali non contigui, in assenza di contabilità separata;
- esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio, in assenza di contabilità separata, quando i ricavi delle attività estranee allo studio superavano il 20% dei ricavi complessivi.
Successivamente, il decreto 24 dicembre 1999 aveva introdotto l’obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, mentre il decreto 25 marzo 2002 aveva disciplinato l’applicazione degli studi per i soggetti multipunto e multiattività con software dedicato (GE.RI.CO. Annotazione separata), mantenendo però un carattere sperimentale e, quindi, senza consentire un utilizzo pieno e diretto ai fini dell’accertamento.
Finalità della nuova disciplina
La circolare evidenzia che la gestione dell’annotazione separata si era rivelata gravosa sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria, anche a causa della complessità della normativa e della modulistica. L’evoluzione degli studi di settore, soprattutto attraverso studi evoluti e accorpamenti di attività, ha progressivamente ridotto il numero dei soggetti interessati da tali obblighi; il decreto 11 febbraio 2008 completa questo processo eliminando definitivamente gli adempimenti residui e rivedendo le modalità di utilizzo degli studi.
Nuova configurazione dell’obbligo di annotazione separata
Con l’art. 1, comma 1, del decreto, l’obbligo di annotazione separata è mantenuto solo per le imprese che esercitano due o più attività, per almeno una delle quali siano stati approvati gli studi di settore. L’obbligo riguarda esclusivamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, compresi quelli derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Viene quindi meno la precedente necessità di annotare separatamente anche i componenti contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dello studio. La circolare precisa inoltre che le modalità operative di annotazione restano libere: il contribuente può utilizzare codici causali, registri sezionali, schede extracontabili o altri strumenti idonei.
Applicazione degli studi secondo il criterio dell’attività prevalente
L’art. 1, comma 2, del decreto stabilisce che gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi. In presenza di più attività, lo studio da applicare è quello riferito all’"attività prevalente", intesa come quella dalla quale deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi.
La circolare chiarisce che:
- se più attività rientrano nello stesso studio, i relativi ricavi devono essere sommati ai fini dell’individuazione della prevalenza;
- il criterio vale anche quando alcune attività sono soggette agli studi di settore e altre ai parametri;
- nel caso in cui prevalga un complesso di attività riconducibile a uno stesso studio, il contribuente applica quello studio e compila il modello con i dati riferiti all’intera attività d’impresa.
Sono riportati esempi numerici che mostrano come la prevalenza venga determinata sommando i ricavi delle attività riconducibili al medesimo studio e come, in base alla distribuzione dei ricavi, il contribuente possa essere assoggettato agli studi oppure ai parametri.
Uso dei risultati degli studi in accertamento dal periodo d’imposta 2008
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, i risultati degli studi applicati secondo il criterio dell’attività prevalente possono essere utilizzati in accertamento con due modalità diverse, in funzione del peso delle attività non prevalenti sui ricavi complessivi:
- se i ricavi delle attività non prevalenti sono pari o inferiori al 30% dei ricavi totali, i risultati possono essere utilizzati direttamente ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146/1998;
- se superano il 30%, i risultati sono utilizzabili soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
La circolare richiama anche il principio di ragionevolezza nell’impiego delle stime, già affermato in precedenti documenti di prassi, e sottolinea che l’Ufficio deve considerare nel contraddittorio eventuali particolari situazioni in cui la presenza di attività non prevalenti possa alterare la rappresentatività dello studio applicato.
Trattamento degli aggi e dei ricavi fissi
Ai fini della verifica delle soglie del 20% e del 30%, devono essere considerati anche gli aggi e i ricavi fissi, valorizzati secondo criteri specifici:
- gli aggi vanno considerati per l’entità percepita;
- i ricavi fissi vanno considerati al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.
La circolare porta esempi relativi sia a studi ordinari sia a studi che trattano specificamente attività con aggi o ricavi fissi, chiarendo quando tali componenti concorrono al prospetto "Imprese multiattività" e quando invece sono considerati ricavi direttamente afferenti all’attività, con conseguente esclusione del prospetto.
Imprese multipunto
Con la medesima decorrenza del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 viene abolita anche la causa di inapplicabilità relativa all’esercizio dell’attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui.
La circolare segnala però un caso particolare: per il 2007 lo studio SM47U resta formalmente in vigore e il relativo decreto di approvazione contemplava ancora la causa di inapplicabilità per le imprese multipunto. In base alla nuova disciplina, tale studio è applicabile anche a contribuenti che operano con più punti di vendita, fino alla revisione prevista. Anche in questo caso, in sede di accertamento, l’Ufficio deve tenere conto dell’incidenza concreta della pluralità delle unità locali sulla capacità di produrre ricavi.
Regime transitorio per il periodo d’imposta 2007
Per agevolare il passaggio alla nuova disciplina, l’art. 3 del decreto prevede un regime transitorio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, riservato alle imprese che svolgono due o più attività non considerate dal medesimo studio e che realizzano dalle attività non prevalenti ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi.
In tale ipotesi:
- i risultati dello studio relativo all’attività prevalente non possono essere usati direttamente per l’accertamento;
- possono essere usati solo per la selezione delle posizioni da controllare.
La soglia del 20% coincide con quella che, nella disciplina previgente, faceva scattare la causa di inapplicabilità. La circolare precisa che nei modelli per il 2007 è stato inserito il prospetto "Imprese multiattività", da compilare solo nei casi previsti dalle istruzioni, e che nel calcolo vanno inclusi anche aggi e ricavi fissi, secondo le regole sopra richiamate.
Esclusione dell’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998
La circolare conclude chiarendo che la disciplina preclusiva delle rettifiche fondate su presunzioni semplici, prevista dall’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998, non si applica ai contribuenti che esercitano più attività non rientranti nel medesimo studio quando i ricavi delle attività non prevalenti superano:
- il 20% dei ricavi totali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- il 30% dei ricavi totali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
La ragione è che, in tali casi, le risultanze dello studio possono non offrire un livello di attendibilità sufficiente rispetto alla reale situazione economica del contribuente, soprattutto quando una quota significativa dei ricavi deriva da attività non considerate dallo studio applicato.
Punti principali
Superamento della disciplina previgente
La circolare ricostruisce il quadro precedente, nel quale le imprese multipunto o multiattività potevano essere escluse dall’applicazione degli studi di settore in assenza di contabilità separata, con una soglia del 20% per le attività non considerate dallo studio. Evidenzia che tale sistema aveva reso complessa la gestione degli adempimenti e poco agevole l’utilizzo dei dati per il controllo fiscale.
Nuovo obbligo di annotazione separata
L’obbligo è ristretto alle imprese che esercitano due o più attività per almeno una delle quali siano approvati gli studi di settore, e riguarda soltanto i ricavi delle diverse attività esercitate, compresi quelli da vendite con aggio o ricavo fisso. Restano ferme le modalità libere di annotazione, tramite codici causali, registri sezionali o schede extracontabili.
Applicazione degli studi in base all’attività prevalente
Per i soggetti che svolgono più attività, lo studio da applicare è quello relativo all’attività prevalente, cioè quella che genera la maggiore entità di ricavi nel periodo d’imposta. Se più attività rientrano nel medesimo studio, i relativi ricavi si sommano ai fini della prevalenza; se vi sono anche attività soggette a parametri, il criterio resta invariato.
Utilizzo in accertamento dal 2008
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, i risultati dello studio possono essere usati direttamente in accertamento solo se i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. Se superano tale soglia, gli studi servono solo alla selezione delle posizioni da controllare. La circolare richiama inoltre il principio di ragionevolezza nell’uso delle stime e la necessità di considerare le specificità del caso concreto nel contraddittorio.
Regime transitorio per il 2007
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la soglia rilevante è il 20% dei ricavi complessivi. In tale ipotesi, se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 20%, i risultati dello studio non possono essere usati direttamente per l’accertamento ma solo per la selezione. Nei modelli 2007 è previsto il prospetto "Imprese multiattività".
Imprese multipunto e casi particolari
Viene abrogata anche la causa di inapplicabilità relativa all’esercizio dell’attività mediante più unità locali non contigue. Per il 2007 viene richiamato il caso dello studio SM47U, che continua a trovare applicazione anche in presenza di più punti vendita fino alla sua revisione. La circolare segnala che, in sede di accertamento, l’Ufficio deve considerare l’effetto della pluralità delle sedi sulla capacità di generare ricavi.
Esclusione della tutela dell’art. 10, comma 4-bis, L. 146/1998
La disciplina preclusiva delle rettifiche basate su presunzioni semplici non opera per i contribuenti multiattività con ricavi delle attività non prevalenti superiori al 30% dal 2008 e superiori al 20% per il 2007. La ragione è che, in tali casi, le risultanze dello studio possono non offrire un grado sufficiente di attendibilità rispetto all’effettiva situazione economica del contribuente.
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