Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/12/2015 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Asti

Spese di rappresentanza e spese di sponsorizzazione - Oggetto della prova nelle spese di rappresentanza e di sponsorizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la qualificazione fiscale delle spese di rappresentanza, pubblicità, propaganda e sponsorizzazione ai fini della deducibilità dal reddito. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, senza una diretta e comprovata aspettativa di incremento delle vendite. Sono invece spese pubblicitarie o di propaganda quelle dirette prevalentemente a informare i consumatori sui prodotti, marchi, servizi o sull'attività dell'impresa, con finalità di promozione e incremento delle vendite. Le spese di sponsorizzazione sono qualificabili come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dalla legge, quando il contribuente non dimostri l'esistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

La decisione

Dal testo emerge il principio secondo cui la qualificazione della spesa dipende dalla sua finalità prevalente e dall'onere della prova a carico del contribuente. In assenza della prova di un collegamento diretto tra sponsorizzazione e ritorno commerciale, la spesa è trattata come spesa di rappresentanza e soggetta ai relativi limiti di deducibilità. Non sono però indicati l'esito concreto del giudizio, l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso, né le parti processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74

    Rientrano tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.

    La norma, secondo il principio richiamato, distingue le spese di rappresentanza da quelle pubblicitarie sulla base della finalità economica perseguita e dell'eventuale aspettativa di incremento delle vendite.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, già art. 74, comma 2

    Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

    La distinzione deve essere effettuata valutando la finalità prevalente dell'iniziativa. Le spese di sponsorizzazione sono di rappresentanza se il contribuente non prova un diretto ritorno commerciale.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una spesa dipende dalla sua finalità concreta e prevalente, non dalla denominazione utilizzata nel contratto o nella contabilità.
  • Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente spese pubblicitarie: per ottenere il relativo trattamento il contribuente deve dimostrare un collegamento diretto con la promozione di prodotti, marchi, servizi o con un ritorno commerciale atteso.
  • In mancanza di prova documentale di un ritorno commerciale diretto, la sponsorizzazione tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza e resta deducibile nei limiti previsti dalla normativa.
  • La prova può riguardare, tra gli altri elementi, la visibilità del marchio, il pubblico raggiunto, la coerenza con il mercato obiettivo, le modalità di promozione e il nesso tra iniziativa sponsorizzata e incremento delle vendite.
  • L'onere di dimostrare la natura pubblicitaria o promozionale della spesa grava sul contribuente che intende beneficiare del relativo regime fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.