Sentenza del 14/12/2015 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Asti
Spese di rappresentanza e spese di sponsorizzazione - Oggetto della prova nelle spese di rappresentanza e di sponsorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la qualificazione fiscale delle spese di rappresentanza, pubblicità, propaganda e sponsorizzazione ai fini della deducibilità dal reddito. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, senza una diretta e comprovata aspettativa di incremento delle vendite. Sono invece spese pubblicitarie o di propaganda quelle dirette prevalentemente a informare i consumatori sui prodotti, marchi, servizi o sull'attività dell'impresa, con finalità di promozione e incremento delle vendite. Le spese di sponsorizzazione sono qualificabili come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dalla legge, quando il contribuente non dimostri l'esistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
La decisione
Dal testo emerge il principio secondo cui la qualificazione della spesa dipende dalla sua finalità prevalente e dall'onere della prova a carico del contribuente. In assenza della prova di un collegamento diretto tra sponsorizzazione e ritorno commerciale, la spesa è trattata come spesa di rappresentanza e soggetta ai relativi limiti di deducibilità. Non sono però indicati l'esito concreto del giudizio, l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso, né le parti processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74
Rientrano tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.
La norma, secondo il principio richiamato, distingue le spese di rappresentanza da quelle pubblicitarie sulla base della finalità economica perseguita e dell'eventuale aspettativa di incremento delle vendite.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, già art. 74, comma 2
Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.
La distinzione deve essere effettuata valutando la finalità prevalente dell'iniziativa. Le spese di sponsorizzazione sono di rappresentanza se il contribuente non prova un diretto ritorno commerciale.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una spesa dipende dalla sua finalità concreta e prevalente, non dalla denominazione utilizzata nel contratto o nella contabilità.
- Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente spese pubblicitarie: per ottenere il relativo trattamento il contribuente deve dimostrare un collegamento diretto con la promozione di prodotti, marchi, servizi o con un ritorno commerciale atteso.
- In mancanza di prova documentale di un ritorno commerciale diretto, la sponsorizzazione tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza e resta deducibile nei limiti previsti dalla normativa.
- La prova può riguardare, tra gli altri elementi, la visibilità del marchio, il pubblico raggiunto, la coerenza con il mercato obiettivo, le modalità di promozione e il nesso tra iniziativa sponsorizzata e incremento delle vendite.
- L'onere di dimostrare la natura pubblicitaria o promozionale della spesa grava sul contribuente che intende beneficiare del relativo regime fiscale.
Testo integrale
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