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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato l'effettiva esistenza di alcune operazioni documentate da fatture emesse dalla società Q. S.r.l., ritenuta emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, contestava la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi relativi a tre fatture per l'acquisto di pani di alluminio, nonché l'errata ripartizione dell'onere della prova e l'omessa motivazione su fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, in presenza di una fattura formalmente regolare, spetta inizialmente all'Ufficio fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione. Solo dopo tale dimostrazione l'onere passa al contribuente, che deve provare concretamente l'effettiva esecuzione della cessione o prestazione; la sola fattura, la regolarità contabile o i pagamenti non sono sufficienti. Nel caso concreto, la contribuente aveva prodotto documentazione ritenuta idonea a dimostrare la consegna della merce direttamente alle fonderie, mentre l'Agenzia si era basata principalmente sulle irregolarità della società emittente, senza ulteriori elementi specifici riferiti alla contribuente. I primi due motivi sono stati dichiarati infondati e gli altri due inammissibili. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre accessori e 200 euro di spese borsuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    La deducibilità dei costi richiede che siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. In caso di contestazione per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi idonei a mettere in dubbio l'effettività del costo, dopodiché spetta al contribuente dimostrarne concretamente l'esistenza.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5

    La determinazione della base imponibile IRAP presuppone costi effettivi e riferibili all'attività esercitata; le contestazioni devono essere valutate secondo le regole sull'effettività e sull'onere della prova.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    La fattura regolare, contenente gli elementi prescritti, è idonea a rappresentare l'operazione e costituisce, in via generale, il titolo per la detrazione dell'IVA, salvo che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza dell'operazione o altre cause ostative.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso esaminato, l'Amministrazione doveva prima fornire elementi concreti sull'inesistenza delle operazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi. I motivi dell'Agenzia sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché non coglievano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata o non indicavano con precisione la decisività del fatto.

Massime di principio

  • La mera circostanza che il fornitore sia una cartiera o abbia emesso fatture false verso altri soggetti non dimostra automaticamente che anche le operazioni del contribuente siano inesistenti: servono elementi specifici riferiti alla singola operazione e al singolo acquirente.
  • In presenza di una fattura formalmente regolare, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori o presuntivi concreti sull'inesistenza dell'operazione; solo a quel punto il contribuente deve dimostrare l'effettiva cessione o prestazione.
  • La prova del contribuente non può limitarsi alla fattura, alla regolarità delle scritture contabili o ai pagamenti. È opportuno conservare documenti di trasporto, prove di consegna, ordini, contratti, riscontri logistici, registri di magazzino, analisi della merce e altra documentazione coerente.
  • Le presunzioni semplici possono essere sufficienti per l'Amministrazione, ma devono essere gravi, precise e concordanti e devono riguardare, per quanto possibile, la posizione concreta del contribuente.
  • Quando l'operazione è oggettivamente inesistente, non è normalmente configurabile la buona fede del cessionario, poiché il contribuente dovrebbe sapere se ha effettivamente ricevuto beni o servizi.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione dei fatti: occorre contestare puntualmente la ratio decidendi e indicare con precisione la violazione di legge o il fatto decisivo omesso.

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