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Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) nota prot. n. 15900 del 13/1/2026 con la quale il dirigente della Direzione Ragioneria Generale – Programmazione Bilancio – Partecipate del Comune di Catania chiede il pagamento del canone unico patrimoniale applicando le tariffe aggiornate con deliberazione G.M. n. 253/2025; 2) deliberazione G.M. n. 253 del 18/12/2025, pubblicata all’albo pretorio dal 18/12/2025 al 2/1/2026, avente ad oggetto: “Art. 19 bis del d.l. 95/2025 - convertito nella legge 118/2025 - Adeguamento Istat delle tariffe del canone unico patrimoniale (cup) relative all'occupazione di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari e del canone per le aree mercatali - legge n. 160 del 27 dicembre 2019” nella parte relativa all’adeguamento - indicato all’allegato “B” della suddetta deliberazione - delle tariffe c.u.p. per l’esposizione pubblicitaria; 3) ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque, collegato.

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di richiesta del pagamento del canone unico patrimoniale con applicazione delle tariffe aggiornate e deliberazione comunale di adeguamento Istat delle tariffe per l'esposizione pubblicitaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Catania ha richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale applicando le tariffe aggiornate con deliberazione della Giunta municipale, nonché la deliberazione stessa nella parte concernente l'adeguamento delle tariffe relative all'esposizione pubblicitaria, oltre agli atti connessi. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la pronuncia si limita a disporre un incombente istruttorio.

La decisione

Il TAR ha disposto che il Comune depositi, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a base della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto ritenuto utile alla decisione. L'ordine è adottato in vista dell'udienza di merito fissata per il 9 luglio 2026, in applicazione degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Il giudice ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto idoneo a incidere sulla decisione, anche ai fini della verifica dell'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante entro il termine per la costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il collegio può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili all’istruzione della controversia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    , anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990

    La documentazione da acquisire deve consentire anche di valutare l'eventuale rilevanza dei vizi formali o procedimentali alla luce della disciplina dei vizi non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita tempestivamente il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • L’espressione “atti utili al giudizio”, riferita agli obblighi documentali dell’amministrazione, comprende ogni atto o documento potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari per valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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