L.R. Piemonte 17/2005
"Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte funzioni regionali ed enti locali per l’autorizzazione, realizzazione, trasformazione e ampliamento di sale e arene cinematografiche, con criteri di programmazione, un nucleo tecnico consultivo e monitoraggio annuale. Dal 2017 introduce anche interventi agevolati di riqualificazione urbana per sale chiuse, dismesse o esistenti, con vincolo di destinazione per almeno 10 anni.
Disciplina piemontese dell’esercizio cinematografico e delle autorizzazioni per sale e arene
Disciplina dell’esercizio cinematografico in Piemonte
La legge regionale piemontese definisce l’assetto amministrativo e programmatorio dell’esercizio cinematografico nel territorio della Regione. Regola le autorizzazioni per sale e arene cinematografiche e, con successive integrazioni, introduce un regime speciale per interventi di riqualificazione urbana collegati a nuove sale o al recupero di quelle esistenti.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a razionalizzare la distribuzione territoriale delle strutture cinematografiche e a promuovere una rete di sale più qualificata, accessibile e tecnologicamente avanzata. I principi guida sono la centralità dello spettatore, lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione, il pluralismo tra le diverse tipologie di esercizio e la valorizzazione della funzione sociale dell’esercizio cinematografico. La Regione promuove inoltre la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, sono definiti:
- sala cinematografica: spazio chiuso con schermo destinato a pubblico spettacolo cinematografico;
- cinema-teatro: sala destinata anche a rappresentazioni teatrali;
- multisala: insieme di due o più sale nello stesso immobile, strutturalmente comunicanti;
- arena: cinema all’aperto, funzionante solo nel periodo stagionale stabilito dal regolamento;
- cinecircoli e cinestudi: spazi associativi disciplinati dalle norme di sicurezza.
Indirizzi di programmazione territoriale
La Regione orienta lo sviluppo dell’esercizio cinematografico secondo criteri di equilibrio territoriale e qualità urbana. In particolare, favorisce:
- l’offerta coerente con i bisogni dei cittadini e con il sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- la riqualificazione e il riuso di aree urbane, migliorando vivibilità e sicurezza;
- la tutela dei centri storici;
- la salvaguardia e il rafforzamento dell’esercizio nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree svantaggiate;
- lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie di esercizio nel rispetto della libera concorrenza.
Regolamento attuativo e criteri autorizzativi ordinari
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, che disciplina i criteri per autorizzare:
- la realizzazione di nuove sale e arene;
- la trasformazione e l’adattamento di immobili;
- la ristrutturazione o l’ampliamento di strutture già esistenti.
Il regolamento deve considerare, tra l’altro, il rapporto popolazione/schermi a livello provinciale, l’ubicazione delle strutture, il periodo massimo di apertura stagionale delle arene, il livello qualitativo degli impianti, la priorità ai trasferimenti entro la stessa provincia, la dimensione e qualità dell’offerta nel bacino di utenza, la semplificazione per le sale con meno di 100 posti, la viabilità e la documentazione necessaria all’istruttoria.
Regime speciale per riqualificazione urbana e rigenerazione
Per interventi finalizzati alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree degradate, alcune tipologie di opere non sono soggette ai criteri del regolamento ordinario. Il regime speciale riguarda:
- la riattivazione di sale chiuse o dismesse;
- la realizzazione di nuove sale mediante riuso di immobili esistenti, anche con demolizione e ricostruzione e ampliamento entro i limiti urbanistici;
- la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico di sale esistenti, anche con demolizione e ricostruzione o con uso di pertinenze, accessori o terreni confinanti.
Contenuti e agevolazioni degli interventi speciali
Gli interventi speciali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e beneficiano di specifiche premialità. All’interno dei locali cinematografici possono essere compresi centri culturali multifunzionali, servizi di proiezione e sonori, foyer, spazi di passaggio, casse automatiche, baby parking, servizi analoghi e luoghi di somministrazione senza ingresso indipendente. Per tali spazi è ammessa una superficie aggiuntiva fino al 30% della superficie lorda esistente, salvo la capacità edificatoria residua.
All’esterno dei locali, nell’area urbana degradata interessata dall’intervento, possono essere realizzati esercizi commerciali, attività di somministrazione, attività multiculturali, aree espositive, spazi di incontro sociale e locali per svago e tempo libero, entro il limite della superficie dei locali cinematografici e dei relativi servizi integrativi, sempre nel rispetto della capacità edificatoria residua.
Sono inoltre ammessi:
- modifiche dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, nel rispetto dei vincoli architettonici;
- mutamento della destinazione d’uso in atto.
Condizioni, vincoli ed esclusioni per gli interventi speciali
Gli interventi devono rispettare la normativa vigente in materia antisismica, sicurezza, antincendio, igiene, paesaggio e assetto idrogeologico. I fabbricati che beneficiano delle agevolazioni devono restare destinati all’esercizio cinematografico per almeno 10 anni.
Gli interventi speciali non possono riguardare:
- terreni agricoli;
- fabbricati abusivi o con procedimenti edilizi pendenti ai sensi del titolo IV del d.p.r. 380/2001, fino alla regolarizzazione;
- fabbricati nei centri storici, per gli interventi di nuova realizzazione mediante riuso di immobili esistenti;
- fabbricati in aree a inedificabilità assoluta, nelle fasce fluviali A e B del PAI, in ambiti di dissesto PAI o in aree con classi di pericolosità geologica specificamente indicate;
- realizzazione o ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano soggetti alla disciplina di settore.
Nei centri storici, gli interventi ricadenti nel regime speciale sono sottoposti al parere vincolante della Commissione regionale competente per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o monumentale.
Procedura per gli interventi speciali
Gli interventi speciali devono essere attuati con progetti unitari, anche per fasi successive e su più edifici o lotti, purché inseriti in una progettazione complessiva coerente sotto il profilo architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale.
In caso di demolizione e ricostruzione con modifica di superficie, volumetria, prospetti e sagoma, occorre un rilievo asseverato del fabbricato e la quantificazione della superficie esistente. Per tali calcoli si applicano le regole urbanistiche vigenti al momento della presentazione del progetto; se la consistenza non è determinabile, si considera la massima capacità edificatoria consentita dagli strumenti vigenti.
La domanda va presentata allo Sportello unico per le attività produttive, insieme alla richiesta del titolo edilizio. Il titolo edilizio richiede una preventiva deliberazione comunale che attesti:
- l’interesse pubblico dell’iniziativa per la riqualificazione urbana;
- la rimozione di condizioni di degrado sociale, edilizio ed economico;
- il corretto inserimento nel contesto urbano;
- l’eventuale contributo straordinario dovuto.
Gli standard urbanistici eventualmente dovuti e non reperibili devono essere monetizzati. Per questi interventi non si applicano limiti ulteriori all’apertura o al potenziamento del circuito cinematografico, salvo quelli previsti dalla legislazione nazionale.
Nucleo tecnico di valutazione
Per verificare l’applicazione del regolamento e supportare il sistema autorizzativo è istituito un Nucleo tecnico di valutazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle autonomie locali, dei piccoli comuni, delle camere di commercio e dell’AGIS Piemonte e Valle d’Aosta.
I componenti degli enti e associazioni designati sono nominati dai rispettivi organismi. Il Nucleo ha funzioni consultive, esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni, dura in carica 3 anni e può avvalersi, caso per caso, di rappresentanti della provincia e del comune interessati. Per i comuni montani può avvalersi anche di un rappresentante UNCEM.
Rilascio delle autorizzazioni
Le domande e l’istruttoria sono disciplinate dal regolamento attuativo. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo, salvo la semplificazione prevista per le sale con capienza inferiore a 100 posti.
Monitoraggio e informazione alla Commissione consiliare
La Regione realizza un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi di comuni, province, camere di commercio e collaborazione dell’AGIS, e predispone un rapporto annuale sull’andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici. Il rapporto e ogni altra informazione utile sono trasmessi alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.
Norma transitoria
Per la prima applicazione, il rapporto annuale non è trasmesso secondo la scadenza ordinaria ma trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge.
Valutazione di attualità
La legge conserva un contenuto ancora riconoscibile in materia di autorizzazioni e programmazione dell’esercizio cinematografico, ma alcune parti risultano oggi in parte superate dalla successiva disciplina nazionale del cinema e dell’audiovisivo. Restano comunque presenti disposizioni operative, specie sul regime degli interventi di riqualificazione urbana e sulle autorizzazioni comunali.
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