L.R. Piemonte 4/2006
"Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte l’organizzazione, il coordinamento e la programmazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, istituisce organi consultivi e tecnici, prevede un programma triennale e un fondo unico di finanziamento. Molte disposizioni operative e finanziarie erano legate al primo avvio del sistema e al triennio 2006-2008, quindi oggi hanno valore prevalentemente storico.
Sistema regionale piemontese per la ricerca e l'innovazione
Sistema regionale piemontese per la ricerca e l’innovazione
La legge istituisce e disciplina il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione in Piemonte, definendone finalità, soggetti partecipanti, strumenti di programmazione, organi consultivi e tecnici, valutazione degli interventi e copertura finanziaria. Il provvedimento si colloca nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, con applicazione limitata al territorio regionale piemontese.
Finalità e obiettivi generali
La Regione Piemonte organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca nello Spazio europeo della ricerca, perseguendo uno sviluppo sostenibile e coerente con gli indirizzi comunitari. Gli obiettivi riguardano sia la promozione della ricerca e dell’innovazione, sia il consolidamento del sistema della ricerca e la valutazione sistematica dei risultati.
In particolare, la legge mira a:
- favorire ricerca e innovazione in ambito scientifico, tecnologico e umanistico;
- incrementare le opportunità di finanziamento della ricerca;
- rendere attrattiva la Regione per studenti, studiosi e ricercatori, con attenzione ai ricercatori italiani all’estero;
- sostenere il capitale umano, la formazione dei giovani ricercatori e il trasferimento tecnologico;
- promuovere il sistema piemontese nella ricerca europea e le collaborazioni internazionali;
- rafforzare i rapporti tra ricerca e sistema produttivo, anche mediante reti e infrastrutture immateriali;
- sostenere progetti innovativi, buone pratiche, proprietà intellettuale e interventi a favore delle PMI;
- integrare risorse pubbliche e private e coordinare ricerca e innovazione nelle politiche di settore.
La Regione riconosce inoltre agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche attraverso poli specialistici e multidisciplinari.
Sistema regionale della ricerca e soggetti coinvolti
Concorrono al sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità programmi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo. Sono inoltre ricompresi, se stabilmente organizzati sul territorio regionale, soggetti economici, sociali, culturali e istituzionali, tra cui organizzazioni di categoria, fondazioni, autonomie locali e funzionali, aziende sanitarie regionali e il CREL.
La partecipazione al sistema è quindi ampia e di tipo reticolare, ma subordinata alla presenza di una stabile organizzazione in Piemonte.
Programmazione regionale degli interventi
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee generali di intervento per raggiungere le finalità della legge e individua le risorse finanziarie necessarie. La proposta della Giunta deve essere trasmessa al Consiglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sulla base di tali linee generali, la Giunta approva il programma triennale della ricerca entro 60 giorni dall’approvazione delle linee generali, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
Il programma triennale:
- individua aree e settori d’intervento;
- definisce azioni e obiettivi strategici;
- stabilisce criteri generali, assi di intervento e criteri di valutazione dei progetti;
- ripartisce le risorse disponibili per macrosettori, compresi i fondi di settore previsti da altre norme.
La Giunta può aggiornare periodicamente il programma con le stesse modalità. Gli interventi settoriali regionali devono essere raccordati con quelli finanziati dalla legge e con le misure del Programma pluriennale per le attività produttive previsto dalla l.r. 34/2004.
Organi di governance, consultazione e supporto tecnico
La legge istituisce una struttura articolata di organi per il coordinamento della politica regionale sulla ricerca.
Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito il Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.
Il Comitato:
- concorre all’elaborazione delle linee generali di intervento;
- contribuisce alla definizione del programma triennale;
- favorisce collaborazione e interazione fra i soggetti del sistema regionale della ricerca.
La composizione include il Presidente della Giunta o l’Assessore delegato, rappresentanti di fondazioni, associazioni imprenditoriali e camerali, e altri enti individuati dalla Giunta fino a un massimo di 25, nel rispetto di un’equilibrata partecipazione di categorie istituzionali, economiche, sociali, del terzo settore, enti di ricerca, fondazioni culturali, sindacati e soggetti dell’istruzione superiore e dei settori commercio e agricoltura. Possono inoltre farne parte, su designazione, rappresentanti delle università piemontesi e dell’Università di Scienze gastronomiche.
I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, restano in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo. Il Comitato può avvalersi della consulenza della Commissione scientifica e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente. Il Presidente della Giunta o l’Assessore delegato presiedono il Comitato e possono coinvolgere ulteriori componenti regionali in relazione ai temi trattati.
Comitato ristretto
Il Comitato ristretto è l’organo esecutivo del Comitato regionale. È composto da alcuni rappresentanti del Comitato e da membri cooptati a rotazione dal Presidente, con partecipazione anche dei rappresentanti universitari se presenti nel Comitato regionale.
Il Comitato ristretto formula le proposte relative alle linee generali di intervento e al programma triennale e le presenta al Comitato regionale, che le sottopone alla Giunta.
Commissione scientifica
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta istituisce la Commissione scientifica, definendone organizzazione e funzionamento.
Si tratta di un organo multidisciplinare di consulenza:
- per la Giunta, su valutazione, analisi e previsione delle tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;
- per il Comitato regionale, ai sensi della legge.
La Commissione formula pareri sulle linee generali di intervento, sul programma triennale e sui sistemi e metodi di valutazione delle attività di ricerca. È composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, dura per la legislatura e comunque fino al rinnovo, elegge un Presidente e può avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati dalla Giunta. Presenta una relazione annuale alla Giunta. Ai componenti spettano compensi determinati dalla Giunta, in deroga alla disciplina generale sui compensi per gli organi collegiali regionali.
Coordinamento tecnico regionale
È istituito anche il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l’innovazione, con la funzione di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione di informazioni e dati all’interno dell’amministrazione e diffonderli verso i soggetti del sistema. Il Coordinamento formula proposte di interventi integrati, specie tra ricerca, innovazione e attività produttive.
La Giunta individua con proprio provvedimento le strutture regionali che vi partecipano e assegna a una di esse le funzioni di segreteria e supporto al Comitato regionale e alla Commissione scientifica, nonché di raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni mediante un sistema informativo dedicato.
Valutazione degli interventi e dei risultati
I progetti e programmi di ricerca finanziati con risorse regionali sono sottoposti a tre livelli di valutazione:
- valutazione preliminare per accedere al finanziamento;
- valutazione in itinere;
- valutazione finale dei risultati.
I sistemi e i metodi di valutazione sono individuati dalla Giunta su proposta della Commissione scientifica. Inoltre, la Giunta nomina un nucleo di valutazione esterno composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, in carica per la legislatura e comunque fino al rinnovo, con presidente interno.
Il nucleo svolge la valutazione in itinere e finale e trasmette annualmente una relazione sui risultati delle politiche regionali. Anche ai suoi componenti spettano compensi determinati dalla Giunta, in deroga alla disciplina ordinaria.
Clausola valutativa e rendicontazione al Consiglio
La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica e di organizzazione del sistema regionale.
È previsto un primo rendiconto dopo un anno dall’entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all’istituzione e al funzionamento del Comitato e della Commissione scientifica.
Trascorsi due anni, la Giunta deve presentare annualmente una relazione più articolata sullo stato di attuazione del programma triennale, comprensiva di:
- quadro dei finanziamenti assegnati e descrizione dei progetti finanziati;
- attività di promozione e informazione;
- ricadute occupazionali, formative ed economiche.
La relazione deve inoltre illustrare il raccordo tra gli interventi regionali, lo stato del sistema informativo e il tasso di sviluppo della ricerca e dell’innovazione attribuibile agli interventi, anche con riferimento al saldo di mobilità dei ricercatori verso e dalla Regione.
Aiuti di Stato e adempimenti europei
Gli atti applicativi della legge che prevedano aiuti di Stato devono essere notificati secondo gli articoli 87 e 88 del Trattato, salvo i casi in cui gli aiuti siano erogati nel rispetto dei regolamenti comunitari di esenzione.
Fondo unico per la ricerca e l’innovazione
È previsto, subordinatamente all’approvazione del progetto di riordino normativo di cui alla legge, un Fondo unico per la ricerca e l’innovazione all’interno del bilancio regionale, destinato al finanziamento organico del sistema regionale della ricerca.
Regime transitorio e prima attuazione
Nelle more dell’istituzione del Comitato regionale e della Commissione scientifica, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, continua a operare il coordinamento interistituzionale per la ricerca già esistente.
Entro 12 mesi dall’approvazione della legge, la Giunta deve presentare una proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento di programmi e progetti di ricerca e innovazione, con l’obiettivo di aumentare efficienza, efficacia e integrazione delle politiche regionali.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 270 milioni di euro per il triennio 2006-2008, ripartita in 40 milioni per il 2006, 80 milioni per il 2007 e 150 milioni per il 2008. Per il 2006 sono indicati specifici stanziamenti su diverse unità previsionali di base, in parte per spese di investimento e in parte per spese correnti.
Sono inoltre previsti oneri generali per il 2006 pari a 3 milioni di euro, comprensivi dei compensi per la Commissione scientifica e il nucleo di valutazione, coperti con appositi stanziamenti di bilancio. Per gli anni 2007 e 2008 la copertura avviene secondo la disciplina finanziaria regionale richiamata dalla legge.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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