L.R. Piemonte 6/2006
"Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 6 del 1 febbraio 2006 aggiorna la disciplina sulle indennità dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale, sostituendo il riferimento al domicilio con quello alla residenza e precisando i criteri di distanza per il rimborso. Integra inoltre la l.r. 39/1998 consentendo l’impiego, per gli uffici interessati, anche di personale di società a partecipazione pubblica tramite apposita convenzione.
Modifica delle indennità di consiglieri e giunta regionale e del personale degli uffici regionali
Modifica della disciplina sulle indennità regionali e sul personale degli uffici
La legge regionale del Piemonte interviene su due testi normativi preesistenti: da un lato modifica la disciplina delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale; dall’altro integra la normativa sul personale addetto agli uffici regionali, ampliando le possibili modalità di reperimento delle risorse umane.
Indennità e criteri di riferimento per la residenza
La modifica alla l.r. 10/1972 sostituisce, nel calcolo dei riferimenti territoriali, il termine «domicilio» con «residenza». La disciplina risultante collega quindi il trattamento previsto alla residenza dell’interessato, anziché al domicilio.
Inoltre, per il comma 2 dell’articolo 2 della stessa legge, il richiamo al «domicilio ed il capoluogo della Regione» viene sostituito con «la residenza e il capoluogo della Regione», precisando che il parametro opera sino a una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano. Ne deriva un criterio di limitazione territoriale più definito per l’applicazione della disposizione.
Personale addetto agli uffici e convenzioni con società partecipate
La l.r. 39/1998 viene integrata prevedendo che il personale addetto agli uffici indicati dai commi 1 e 2 possa essere individuato anche tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tale ipotesi, l’utilizzo del personale e il rimborso della relativa spesa, nei limiti delle risorse già previste, sono disciplinati da un’apposita convenzione tra le parti.
Ambito applicativo e rilevanza attuale
L’atto opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale piemontese e modifica testi normativi regionali già esistenti. Si tratta di una disciplina di modifica, priva di un autonomo regime temporale transitorio nel testo fornito, e ancora utile come base per ricostruire il contenuto vigente delle norme richiamate.
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