Circolare numero 224 del 15-12-2016
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI. Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.Si forniscono altresì le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 185/2016 al sistema delle sanzioni per i percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI che non rispettano gli obblighi del patto di servizio, nonché la nuova disciplina di calcolo della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali con cessazioni nel 2016. Vengono descritte le fattispecie sanzionatorie, gli effetti sulle prestazioni e sulla contribuzione figurativa, le modalità di comunicazione e ricorso, i criteri e i limiti del ricalcolo NASpI, le attività economiche interessate e le relative istruzioni procedurali e contabili.
Novità sanzioni politiche attive e NASpI per stagionali turismo/termali ex d.lgs. 185/2016
Novità sanzionatorie e ricalcolo NASpI per lavoratori stagionali
La circolare esamina le disposizioni correttive introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, in materia di politiche attive del lavoro e di prestazioni di disoccupazione. Il documento si concentra su due ambiti: le sanzioni connesse alla mancata osservanza degli obblighi previsti dal patto di servizio per i percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI, e la disciplina speciale di calcolo della NASpI per alcuni lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali con cessazione nel 2016.
Quadro normativo di riferimento
Il d.lgs. n. 185/2016 interviene sui decreti attuativi del Jobs Act, con particolare riferimento:
- all’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, che disciplina le misure sanzionatorie per la violazione degli obblighi legati allo stato di disoccupazione e al patto di servizio personalizzato;
- all’art. 43 del d.lgs. n. 148/2015, integrato con il comma 4-bis, che introduce un meccanismo derogatorio di calcolo della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente agli eventi di cessazione intervenuti nel 2016.
Obblighi del disoccupato e patto di servizio
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, il lavoratore disoccupato deve presentarsi al Centro per l’Impiego nei termini previsti per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto deve contenere l’impegno a:
- partecipare a iniziative e laboratori per rafforzare le competenze nella ricerca attiva del lavoro;
- partecipare a iniziative formative, di riqualificazione o ad altre misure di politica attiva o attivazione;
- accettare offerte di lavoro congrue, secondo i criteri che saranno definiti dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL. Fino all’adozione del relativo provvedimento, restano applicabili i criteri dell’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92/2012.
Misure sanzionatorie per ASpI, NASpI, DIS-COLL e Mobilità
L’art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, come modificato dal d.lgs. n. 185/2016, prevede sanzioni graduate in base alla tipologia di violazione, sempre in assenza di giustificato motivo.
Mancata presentazione a convocazioni o appuntamenti
In caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione, la profilazione, la stipula del patto o i contatti periodici con il responsabile delle attività, si applicano:
- alla prima mancata presentazione: decurtazione di un quarto di mensilità, pari a 8 giorni di prestazione;
- alla seconda mancata presentazione: decurtazione di una mensilità, pari a 30 giorni di prestazione;
- alla ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Mancata partecipazione a iniziative di politica attiva
Per la mancata partecipazione alle iniziative e ai laboratori di rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata presentazione a convocazioni e appuntamenti.
Per la mancata partecipazione a iniziative formative, di riqualificazione, ad altre iniziative di politica attiva o attivazione, nonché per la mancata partecipazione ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, si applicano:
- alla prima mancata partecipazione: decurtazione di una mensilità, pari a 30 giorni di prestazione;
- alla ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua
La mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Effetti delle sanzioni e criteri di applicazione
La circolare precisa che:
- le sanzioni decorrono dal giorno successivo all’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal Centro per l’Impiego;
- la decurtazione della prestazione comporta anche il mancato accredito della contribuzione figurativa per il medesimo periodo;
- se la durata residua della prestazione è inferiore alla sanzione da applicare, l’INPS opera la decurtazione solo nei limiti delle giornate ancora spettanti;
- se il provvedimento sanzionatorio è comunicato quando la prestazione è già terminata, l’INPS procede comunque all’esecuzione del provvedimento e richiede la restituzione delle somme indebitamente erogate.
Disciplina sanzionatoria per l’ASDI
L’ASDI, istituito dal d.lgs. n. 22/2015 e disciplinato dal decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è inserito nel sistema di condizionalità delle politiche attive. Il diritto all’ASDI è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla sottoscrizione del patto di servizio e al rispetto degli obblighi di partecipazione alle iniziative proposte.
In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, si applicano le seguenti sanzioni:
- per la mancata presentazione a convocazioni o appuntamenti: alla prima mancata presentazione, decurtazione di un quarto di mensilità con mantenimento dei soli incrementi per carichi familiari; alla seconda, decurtazione di una mensilità con mantenimento dei soli incrementi; alla ulteriore mancata presentazione, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- per la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: alla prima volta, decurtazione di una mensilità con mantenimento dei soli incrementi per carichi familiari; alla successiva, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- per la mancata partecipazione alle iniziative formative/di attivazione o per il rifiuto di un’offerta congrua: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Anche per ASDI valgono i criteri di decurtazione nei limiti del residuo spettante e di recupero delle somme in caso di tardiva comunicazione del provvedimento.
Comunicazione dei provvedimenti e tutela avverso le sanzioni
Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base dei provvedimenti adottati dai Centri per l’Impiego e trasmessi tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150/2015. Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere all’ANPAL, che istituisce un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali. L’INPS comunica al destinatario la violazione accertata, la misura della sanzione e la durata della decurtazione espressa in giornate.
NASpI per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’art. 43, comma 4-bis, del d.lgs. n. 148/2015, introdotto dal d.lgs. n. 185/2016, prevede un meccanismo di calcolo più favorevole della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, per gli eventi di disoccupazione con cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Il meccanismo opera quando:
- la durata della NASpI calcolata secondo i criteri ordinari è inferiore a quella ottenibile riutilizzando anche periodi contributivi del quadriennio già impiegati per altre prestazioni di disoccupazione, esclusa la mini-ASpI e la NASpI;
- la differenza tra le due durate è almeno pari a 12 settimane.
In tal caso la durata della prestazione è incrementata di un mese, ma non può comunque superare il limite massimo di 4 mesi.
Esempio applicativo e limiti del ricalcolo
La circolare riporta un esempio in cui, a fronte di 30 settimane di contribuzione utile, il calcolo ordinario produce una NASpI di 15 settimane. Se, nel quadriennio, vi sono anche periodi utilizzati in precedenti prestazioni di disoccupazione ordinaria, ASpI o mini-ASpI 2012, tali contribuzioni possono essere riutilizzate ai fini del ricalcolo. Qualora la differenza tra i due calcoli raggiunga almeno 12 settimane, la durata può aumentare di un mese; tuttavia, il totale non può mai eccedere i 4 mesi complessivi, anche se il ricalcolo teorico porterebbe a un importo maggiore.
Attività economiche e categorie di lavoratori interessate
La disciplina speciale si applica ai lavoratori stagionali impiegati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, individuati secondo le tabelle richiamate dalla circolare n. 194/2015 e integrate con i nuovi CSC 40405 e 40407 relativi al codice ATECO 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie).
Tra le attività indicate figurano, in sintesi:
- strutture ricettive alberghiere e assimilate, villaggi turistici, ostelli, rifugi, colonie, affittacamere, bed and breakfast, residence e aree di campeggio;
- ristorazione con somministrazione, ambulante, su treni e navi, bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche;
- gestione di stabilimenti balneari;
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti;
- agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, guide alpine;
- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- stabilimenti termali.
Aspetti finanziari e copertura degli oneri
Il comma 4-ter dell’art. 43 del d.lgs. n. 148/2015 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, quantificati in 57 milioni di euro per il 2016 e in 78,6 milioni per il 2017. La copertura avviene tramite riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa per il 2016 e mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per il 2017. È inoltre previsto il monitoraggio degli effetti finanziari e, in caso di scostamenti, l’adozione di misure correttive con ulteriori riduzioni del Fondo, accompagnate dall’accantonamento e indisponibilità di una quota pari al 50 per cento degli oneri indicati.
Aspetti procedurali e gestione informatica
L’applicazione DsWeb viene integrata con il servizio di ricalcolo della durata della NASpI. Per i lavoratori interessati occorre utilizzare la qualifica/categoria B, già introdotta per gli stagionali del settore ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015.
I soggetti interessati sono individuabili in apposite liste consultabili in intranet, nel percorso:
- Servizi
- Datawarehouse reportistica
- Lavoratori Stagionali destinatari D.Lgs. n. 185/2016.
Per procedere al ricalcolo:
- deve essere completato il pagamento della domanda;
- la pratica deve essere riaperta dall’operatore della struttura territoriale;
- nel campo "qualifica" deve essere inserito il codice "B".
Il ricalcolo è effettivo solo se ricorrono congiuntamente i requisiti previsti, tra cui:
- qualifica/categoria B;
- cessazione nell’anno 2016;
- presenza nel quadriennio antecedente di prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012;
- indicatore DEFINITIVA = "S";
- durata teorica della NASpI inferiore a quattro mesi prima del ricalcolo.
In presenza di qualifica B e cessazione 2016, il ricalcolo produce effetti solo se la durata teorica ricalcolata risulta almeno superiore di 12 settimane rispetto a quella inizialmente spettante; la durata erogabile resta comunque incrementata di un mese e comunque entro il limite massimo di 4 mesi.
Istruzioni contabili
Per i recuperi derivanti dall’applicazione delle sanzioni dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, come modificato dal d.lgs. n. 185/2016, vengono istituiti specifici conti contabili per indennità di mobilità, ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato resta di competenza della Direzione generale.
Per l’incremento della durata NASpI riconosciuto ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, la rilevazione contabile continua ad avvenire nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 194/2015. Anche in questo caso i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sono curati direttamente dalla Direzione generale.
Conclusione operativa
La circolare fornisce quindi un quadro completo delle nuove regole sanzionatorie per i fruitori di prestazioni di disoccupazione condizionate alla partecipazione attiva e chiarisce, sul piano amministrativo e contabile, la gestione del ricalcolo NASpI per la platea ristretta dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con cessazione nel 2016.
Punti principali
Premessa normativa e finalità della circolare
La circolare richiama il d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che ha corretto e integrato i decreti attuativi del Jobs Act. Le innovazioni riguardano, da un lato, l’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 sulle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi connessi al patto di servizio e, dall’altro, l’art. 43 del d.lgs. n. 148/2015, introducendo un trattamento NASpI derogatorio per alcuni lavoratori stagionali di turismo e stabilimenti termali, limitatamente alle cessazioni avvenute nel 2016.
Sanzioni per i percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL e Mobilità
Per i soggetti disoccupati tenuti alla conferma dello stato di disoccupazione, alla profilazione e alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva e all’accettazione di offerte congrue, la circolare riepiloga le sanzioni applicabili dai Centri per l’Impiego in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo. Le sanzioni vanno dalla decurtazione di un quarto di mensilità o di una mensilità fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, a seconda del tipo di violazione e della reiterazione.
Disciplina specifica e sanzioni per ASDI
Anche l’ASDI è assoggettato ai meccanismi di condizionalità previsti dalla normativa sulle politiche attive. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni, alle iniziative di orientamento, alle iniziative formative o di attivazione, oppure il mancato accoglimento di un’offerta congrua, comporta decurtazioni dell’assegno e, nei casi più gravi o reiterati, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. In alcuni casi la sanzione consiste solo nella perdita della quota base, con mantenimento degli incrementi per carichi familiari.
Decorrenza, effetti delle decurtazioni e gestione dei casi tardivi
Le sanzioni decorrono, di regola, dal giorno successivo all’evento sanzionato, salvo diversa indicazione del Centro per l’Impiego. La decurtazione comporta non solo il mancato pagamento della somma corrispondente, ma anche il mancato accredito della contribuzione figurativa per il periodo interessato. Se la sanzione supera il residuo della prestazione, l’INPS la applica nei limiti delle giornate ancora spettanti; se invece la comunicazione arriva quando la prestazione è già cessata, l’Istituto richiede la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Comunicazione dei provvedimenti e ricorsi
Le sanzioni vengono applicate dall’INPS sulla base dei provvedimenti trasmessi dai Centri per l’Impiego tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive. Il lavoratore può impugnare il provvedimento davanti all’ANPAL, che istituisce un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali. L’INPS notifica comunque all’interessato una comunicazione con l’indicazione della violazione, della sanzione e della durata della decurtazione espressa in giornate.
NASpI per lavoratori stagionali di turismo e stabilimenti termali
Per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la cessazione involontaria intervenuta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 consente un ricalcolo della durata della NASpI. Se il calcolo ordinario risulta inferiore rispetto al ricalcolo che riutilizza anche i periodi contributivi del quadriennio già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione, la durata è incrementata di un mese, purché la differenza sia almeno di 12 settimane. In ogni caso la durata complessiva non può superare 4 mesi.
Ambito oggettivo e attività economiche interessate
La circolare individua le attività economiche e i codici CSC/ATECO rilevanti per l’applicazione della disciplina speciale, in continuità con la circolare n. 194/2015 e con l’integrazione dei CSC 40405 e 40407 associati al codice ATECO 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie). Sono ricomprese, tra le altre, strutture ricettive, ristorazione, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e alpine, ristorazione take-away, nonché stabilimenti termali.
Copertura finanziaria e monitoraggio
Gli oneri del comma 4-bis dell’art. 43 del d.lgs. n. 148/2015 sono quantificati in 57 milioni di euro per il 2016 e 78,6 milioni per il 2017, con specifiche coperture a valere su diverse autorizzazioni di spesa e sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L’INPS è incaricato di monitorare gli effetti finanziari, anche tramite il sistema di monitoraggio presso il Ministero del lavoro; in caso di scostamenti sono previsti ulteriori accantonamenti e riduzioni di fondi.
Procedure operative per il ricalcolo NASpI
La procedura DsWeb viene integrata con il servizio di ricalcolo della durata NASpI. Per i lavoratori interessati deve essere utilizzata la qualifica/categoria B (stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali). L’operatore, dopo aver completato i pagamenti, deve riaprire la domanda e inserire la qualifica "B"; il ricalcolo opera solo se ricorrono congiuntamente i requisiti previsti, tra cui cessazione nel 2016, presenza di precedenti prestazioni di disoccupazione nel quadriennio e durata teorica inferiore a quattro mesi prima del ricalcolo.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per i recuperi derivanti dalle sanzioni relative ad ASpI, mini-ASpI, NASpI, DIS-COLL e Mobilità sono istituiti specifici conti di gestione. Per la maggior durata NASpI riconosciuta ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, la rilevazione contabile continua ad avvenire nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 194/2015. I rapporti finanziari con lo Stato restano in capo alla Direzione generale.
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