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Circolare

Circolare numero 219 del 14-12-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) dei contributi associatividovuti dagli iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Fe.Na.I.D.D. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, delle quote associative dovute dagli iscritti. Vengono definite le modalità di invio e convalida delle deleghe, le regole per revoca e decorrenza, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le disposizioni sulla durata della convenzione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la rilevazione dei flussi e dei rapporti finanziari con l’associazione.

Convenzione INPS-Fe.Na.I.D.D. per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti

Convenzione INPS-Fe.Na.I.D.D. per la riscossione delle quote associative

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 31 ottobre 2016 tra INPS e Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.), approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento illustra in modo operativo le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata della convenzione e le istruzioni contabili.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS in favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale. Si applicano le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti riporta:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria della stessa.

Tali dati sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nella sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e nella sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

La circolare precisa che l’esazione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo; pertanto l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe alla riscossione

Per consentire la riscossione delle quote associative, l’associazione sindacale trasmette all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione;
  • i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega.

Le revoche devono essere riferite alle scadenze del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

In parallelo, l’associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata di copia di un valido documento d’identità.

Le deleghe cartacee devono essere presentate entro il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente, e entro il 28 gennaio e il 19 febbraio dell’anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS precisa inoltre di non assumere responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non coincidano con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; ogni comunicazione inerente a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, lo stesso associato invii una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. In tal caso, l’INPS comunica tempestivamente l’eventuale revoca della revoca all’associazione interessata.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono previsti i seguenti importi:

  • 2,20 euro per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
  • 1,99 euro per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • 0,17 euro per la gestione del singolo modello F24;
  • 0,17 euro per la riscossione di quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con sistema UNIEMENS.

La variazione annuale dei costi è oggetto di specifica comunicazione scritta; a seguito della comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riguardo ai casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • a seguito della perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula della convenzione.

Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa di avere efficacia alla data di scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

L’associazione si impegna infine a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La sede della Fe.Na.I.D.D. è indicata in Via Torino n. 95, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto della Fe.Na.I.D.D., viene istituito il conto GPA25591, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.)".

Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Contestualmente sono istituiti:

  • GPA35591, per l’accreditamento dei contributi associativi;
  • GPA11591, per il debito per contributi associativi.

Tali conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

INPS e Fe.Na.I.D.D. hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il contributo associativo viene riscosso dall’INPS congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con la stessa periodicità e secondo le modalità ordinarie. L’avviso di pagamento evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione trasmette all’INPS, tramite flussi telematici indirizzati alla Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato la delega. Sono previste specifiche scadenze per l’invio delle revoche riferite al 30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, sottoscritte dal singolo associato e corredate di documento d’identità, entro il 15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio hanno effetto dall’anno successivo. Se per uno stesso anno arrivano più deleghe a favore di associazioni diverse, l’INPS non considera nessuna delle deleghe ai fini della riscossione.

Convalida, mancata corrispondenza e responsabilità

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici mette a disposizione delle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi dell’Istituto.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, la acquisisce in procedura e la comunica contestualmente all’associazione via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo l’ipotesi di revoca della revoca prima di tale tariffazione, caso nel quale l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) 2,20 euro; gestione revoca deleghe sindacali 1,99 euro; gestione singolo modello F24 0,17 euro; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS 0,17 euro. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e tutele per INPS

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza. È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della Fe.Na.I.D.D. è indicata in Via Torino n. 95, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi con F24 per conto della Fe.Na.I.D.D. è istituito il conto GPA25591, relativo ai contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della federazione. Sono inoltre istituiti i conti GPA35591 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPA11591 per il debito per contributi associativi. Il conto GPA25591 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale, che gestisce direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

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