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Circolare

Circolare numero 223 del 14-12-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2016 con il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega telematica, i termini di efficacia, la periodicità dei versamenti all’Organizzazione, il costo del servizio a carico del Sindacato, nonché le clausole di responsabilità, revoca e recesso. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per i contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo recepisce il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014 e ne illustra disciplina operativa, profili economici, responsabilità e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Modalità di adesione e delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:

  • deve essere sottoscritta dal delegante;
  • deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
  • deve indicare l’Organizzazione con la sigla S.Na.P.E.L.;
  • deve riportare espressamente la misura del contributo dovuto.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e i suoi effetti cessano con il pagamento della prestazione. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se sorgono controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Versamento delle somme trattenute e servizi online

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

L’Istituto mette inoltre a disposizione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e recesso

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità dell’INPS e clausole di tutela

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data di stipula.

L’INPS si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o qualora sopravvengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È prevista anche la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in caso di gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti sono istituiti specifici conti:

  • GPA25588, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del S.Na.P.E.L.;
  • GPA11588, per la rilevazione del debito verso il S.Na.P.E.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042, per l’imputazione del rimborso delle spese per il servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare al Sindacato.

I versamenti delle somme trattenute devono essere imputati in dare del conto GPA11588 e disposti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati dell’Organizzazione

La sede legale del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) è in via d’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i contributi associativi dovuti dagli iscritti al Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione erogata.

Modalità di rilascio della delega e requisiti formali

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Sulle deleghe deve essere indicata la sigla S.Na.P.E.L. e l’importo del contributo deve essere specificato nell’atto di delega.

Durata degli effetti e termini di presentazione

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e i suoi effetti si esauriscono con il pagamento della prestazione. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, il Sindacato deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Versamenti all’Organizzazione e periodicità

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online, fatturazione e costo del servizio

Sui servizi online dell’INPS, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Organizzazione può consultare gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione. Il costo del servizio è pari a € 0,80 per singola delega; eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate successivamente e l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità dell’INPS e clausole di salvaguardia

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’Istituto può recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive dell’Organizzazione o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25588, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola a favore del S.Na.P.E.L., e GPA11588, per la rilevazione del debito verso il Sindacato in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati identificativi dell’Organizzazione

La sede legale del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) è indicata in via d’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).

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