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Circolare

Circolare numero 222 del 14-12-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2016 tra INPS e S.Na.P.E.L. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi degli iscritti. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i flussi informativi tra INPS e datore di lavoro nei casi di integrazione salariale con pagamento diretto, nonché le regole di versamento all’associazione, il costo del servizio e gli aspetti di responsabilità e contenzioso. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e la disciplina di validità, rinnovo e facoltà di sospensione o recesso della convenzione.

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per consentire la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee erogate dall’Istituto. Vengono disciplinate le modalità di adesione, revoca, versamento e contabilizzazione delle somme, oltre ai profili di responsabilità e alla durata dell’accordo.

Ambito di applicazione

La trattenuta dei contributi associativi può essere effettuata a favore di S.Na.P.E.L. sulle prestazioni percepite dai beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Delega per la trattenuta e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità.

Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La relativa documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Il codice identificativo di S.Na.P.E.L. è "1004".

Revoca, nuove deleghe e contestazioni

La comunicazione di revoca può essere effettuata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se la revoca è comunicata direttamente all’Istituto, l’INPS acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione revocata.

Qualora un’associazione presenti una delega relativa a una prestazione sulla quale sia già attiva una delega ad altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, oggetto di comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione.

Per S.Na.P.E.L. le percentuali comunicate sono le seguenti:

  • 4% su NASpI;
  • 4% su ASDI;
  • 4% su DIS-COLL;
  • 1,50% su CIG;
  • 2% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Modalità di versamento, servizi telematici e costo del servizio

L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L’Istituto mette a disposizione dell’associazione, tramite i servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", attraverso la quale sono resi disponibili:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo sono oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’associazione perde i requisiti richiesti dalla legge o intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Dati dell’associazione e istruzioni contabili

La sede legale di S.Na.P.E.L. è indicata in via d’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25587, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35587, per l’accreditamento a S.Na.P.E.L. dei contributi associativi;
  • GPA11587, per la rilevazione del debito verso S.Na.P.E.L.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e contestualmente le rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25587, GPA35587 e GPA11587.

Punti principali

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, revoca e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla richiesta di prestazione e sottoscritta dal delegante, con copia del documento di identità. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali; in caso di nuova delega su prestazione già gravata da altra delega, è necessaria la preventiva revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata e allegazione del documento d’identità. La delega cessa comunque i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Gestione delle contestazioni

Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’associazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute. Se l’associazione risulta soccombente in un giudizio sulla validità della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Misura dei contributi associativi

La trattenuta deve essere indicata espressamente nella delega in percentuale alla prestazione ed essere uguale per tutti gli iscritti. Per S.Na.P.E.L. le percentuali comunicate sono: 4% su NASpI, 4% su ASDI, 4% su DIS-COLL, 1,50% su CIG e 2% sui restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamenti, costi e servizi online

L’INPS versa all’associazione le trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’associazione paga un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega; le variazioni annuali dei costi sono comunicate separatamente e l’associazione può recedere entro 60 giorni. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione elenchi dei deleganti e dei pagamenti telematici, oltre a fatture e comunicazioni inerenti la convenzione.

Responsabilità, durata e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e sindacato e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25587 per i contributi trattenuti, GPA35587 per l’accreditamento a S.Na.P.E.L. e GPA11587 per il debito verso l’associazione. I rimborsi delle spese di esazione sono imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con rilevazione contabile contestuale.

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