Circolare numero 221 del 14-12-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confartigianato Imprese Abruzzo (CONFARTIGIANATO ABRUZZO) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 settembre 2016 tra INPS e Confartigianato Imprese Abruzzo per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati i soggetti che possono aderire, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, le tempistiche di riversamento e gli adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto di integrazioni salariali. Sono inoltre indicate le responsabilità dell’Associazione, le condizioni di durata e recesso della convenzione, nonché le istruzioni contabili e i conti da utilizzare.
Convenzione INPS-Confartigianato Imprese Abruzzo per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-Confartigianato Imprese Abruzzo per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 settembre 2016 tra INPS e Confartigianato Imprese Abruzzo, disciplinando la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee e le relative modalità operative, contabili e di responsabilità. Il testo richiama inoltre il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione consente ai beneficiari di specifiche prestazioni INPS di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Possono aderire:
- i percettori di trattamenti di mobilità;
- i beneficiari di NASPI, ASDI e DIS-COLL;
- i percettori di disoccupazione speciale;
- i beneficiari di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- i percettori di sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione opera quindi su prestazioni temporanee, con trattenuta automatizzata a favore dell’Associazione sindacale aderente, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla delega.
Delega alla trattenuta e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita tramite apposita delega trasmessa all’INPS, compilata sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità.
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta, esaurendo quindi la propria efficacia con la liquidazione della stessa.
Revoca, nuova delega e contestazioni
La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Quando la revoca è inviata direttamente dall’associato, l’INPS procede quanto prima alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’associazione revocata.
Se un’associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, comunicata dal datore di lavoro o dagli interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute. Analogamente, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Adempimenti nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991.
La documentazione relativa alle deleghe, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, in conformità all’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.
Misura del contributo associativo e riversamento delle somme
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.
Confartigianato Imprese Abruzzo ha comunicato le seguenti aliquote:
- 0,70% per NASPI;
- 0,70% per ASDI;
- 0,70% per DIS-COLL;
- 0,70% su CIG;
- 0,70% sui restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi on line, costi del servizio e aspetti contabili
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi. Tramite la medesima applicazione vengono inoltre resi disponibili l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali, le fatture relative al costo dei servizi e le altre comunicazioni inerenti la convenzione.
Il costo del servizio è determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di specifica comunicazione; l’Associazione, a seguito di tale comunicazione, può recedere entro 60 giorni.
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25582, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35582, per l’accreditamento alla Confartigianato Imprese Abruzzo dei contributi associativi;
- GPA11582, per la rilevazione del debito verso l’Associazione.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi relativi a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà di recesso o sospensione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Sede legale dell’Associazione
La sede legale di Confartigianato Imprese Abruzzo è indicata in via Paolucci n. 3, Pescara (PE).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione, sottoscritta il 19 settembre 2016 e predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente agli iscritti di Confartigianato Imprese Abruzzo di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, revoca e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione e obbligatoriamente sottoscritta dal delegante, con allegata copia del documento di identità. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto; se la revoca è inviata direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione revocata. Se una nuova delega riguarda una prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegazione del documento d’identità. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente ricevute; in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute.
Misura del contributo e modalità di versamento
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega in percentuale sulla prestazione previdenziale e uniforme per tutti gli iscritti. Confartigianato Imprese Abruzzo ha comunicato le seguenti aliquote: 0,70% su NASPI, 0,70% su ASDI, 0,70% su DIS-COLL, 0,70% su CIG e 0,70% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.
Servizi informatici, costo del servizio e contabilità
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture relative al costo dei servizi e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è pari a € 0,80 per singola delega; la variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione e l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25582, GPA35582 e GPA11582, mentre il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042.
Responsabilità, controversie, durata e facoltà di recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, del logo o dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede legale dell’Associazione
La sede legale di Confartigianato Imprese Abruzzo è indicata in via Paolucci n. 3, Pescara (PE).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 dic 2016Circolare numero 218 del 14-12-2016
- Circolare · 14 dic 2016Circolare numero 219 del 14-12-2016
- Circolare · 14 dic 2016Circolare numero 220 del 14-12-2016
- Circolare · 14 dic 2016Circolare numero 222 del 14-12-2016
- Circolare · 14 dic 2016Circolare numero 223 del 14-12-2016
- Circolare · 13 dic 2016Circolare numero 217 del 13-12-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →