Circolare numero 218 del 14-12-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e S.Na.P.E.L. per la riscossione, tramite F24 e congiuntamente ai contributi obbligatori, della quota associativa dovuta dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata e il recesso, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti
Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra i principali contenuti della convenzione stipulata tra INPS e Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La disciplina riguarda sia le modalità operative di riscossione sia la gestione delle deleghe, i costi, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.
Modalità di riscossione della quota associativa
L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti è evidenziato:
- l’ammontare della quota associativa;
- l’associazione destinataria.
I dati relativi sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
L’associazione deve inoltre presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato;
- corredata di copia di un valido documento di identità.
Le scadenze indicate sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.
Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile il contenuto dei flussi telematici alle strutture territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS declina ogni responsabilità quando i flussi telematici o le deleghe non trovano corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare precisa che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Anche tale revoca della revoca viene comunicata tempestivamente all’associazione interessata.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- 2,20 euro per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
- 1,99 euro per gestione revoca deleghe sindacali;
- 0,17 euro per gestione singolo modello F24;
- 0,17 euro per riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla convenzione.
Resta altresì salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare scrupolosamente il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento:
- alla sicurezza dei dati;
- agli adempimenti nei confronti degli interessati e dei terzi;
- alle responsabilità verso il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitare con apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione:
- delle generalità di identificazione;
- dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione;
- e a produrre la relativa documentazione di supporto.
È indicata la sede del Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) in via D’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 a favore del S.Na.P.E.L., sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25590 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del S.Na.P.E.L.;
- GPA35590 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del S.Na.P.E.L.;
- GPA11590 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del S.Na.P.E.L.
Il conto GPA25590 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35590 e GPA11590 sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo, per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale secondo la periodicità dell’art. 2 della legge n. 233/1990. L’avviso di pagamento evidenzia quota associativa e Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo, escludendo qualsiasi obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.
Gestione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche intervenute alle date indicate (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio). Inoltre presenta alle strutture territoriali le deleghe sottoscritte dagli associati, corredate di documento d’identità, entro le scadenze previste (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio). Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo; se arrivano più deleghe per Associazioni diverse, l’INPS non ne considera nessuna. L’Istituto non risponde di difformità tra flussi/deleghe e dati d’archivio.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre solo tra associato e Associazione; le comunicazioni sul rapporto devono essere inviate all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente la revoca della delega, la acquisisce e la comunica all’Associazione via PEC; la revoca decorre dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca comunicata prima di tale data. Anche questa ulteriore revoca viene tempestivamente comunicata all’Associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 2,20 euro per gestione nuove deleghe ed emissione code line (una tantum annuale), 1,99 euro per gestione revoca deleghe, 0,17 euro per singolo modello F24 e 0,17 euro per riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e consente all’Associazione di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in giudizi relativi ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza. È indicata come sede del S.Na.P.E.L. via D’Annunzio n. 18, Salice Salentino (LE).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi con F24 sono istituiti il conto GPA25590 per i contributi associativi degli artigiani e commercianti riscossi per conto del S.Na.P.E.L., il conto GPA35590 per l’accreditamento dei contributi e il conto GPA11590 per il debito verso l’Associazione. Il conto GPA25590 è movimentabile solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione.
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