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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27308 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania sostenendo che, ai fini IVA, i movimenti risultanti dai conti correnti bancari dovessero presumersi riferiti a operazioni imponibili, salvo prova contraria specifica da parte della contribuente. Ha inoltre censurato l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva qualificato genericamente le movimentazioni come operazioni finanziarie infragruppo e aveva escluso la rilevanza delle presunzioni relative ad acquisti inesistenti. La Corte ha precisato che il ricorso riguardava soltanto l'IVA, non essendo stata contestata la validità del condono relativo a IRPEG, ILOR e IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate entrambe le censure. In presenza di accertamenti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati risultanti dai conti correnti; spetta quindi al contribuente dimostrare analiticamente, per ciascun movimento, che esso non riguarda operazioni imponibili, perché già contabilizzato oppure estraneo all'attività imponibile. La contribuente si era limitata ad affermare genericamente che si trattava di finanziamenti, senza indicarne natura e documentazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2

    utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari

    Per gli accertamenti IVA, i dati dei conti correnti possono fondare una presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica per ogni singolo movimento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La disposizione, richiamata dalla giurisprudenza in materia di accertamenti bancari sulle imposte dirette, attribuisce rilievo presuntivo ai movimenti bancari e pone sul contribuente l'onere di dimostrare che essi non sono fiscalmente rilevanti o sono già stati dichiarati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 49

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'accertamento e alla valenza probatoria degli elementi utilizzati dall'Ufficio.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova, richiamata dall'Agenzia e coordinata dalla Corte con la presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La CTR aveva ritenuto definita, mediante condono, la contestazione relativa a IRPEG, ILOR e IRAP per gli anni indicati; tale statuizione non è stata impugnata dall'Agenzia ed è rimasta estranea al giudizio di legittimità.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9

    La CTR aveva ritenuto applicabile l'ipotesi di scusabilità dell'errore della contribuente, ma questa valutazione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il ricorso era circoscritto all'IVA.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari IVA, i movimenti risultanti dai conti possono costituire una presunzione legale di operazioni imponibili; l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare separatamente la natura imponibile di ogni singola movimentazione.
  • Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire una prova concreta, documentata e analitica per ciascun movimento, indicando natura, causale, soggetti coinvolti e ragione per cui l'operazione non è imponibile o è già stata contabilizzata.
  • La mera qualificazione generica dei movimenti come finanziamenti, anticipazioni o operazioni infragruppo non è sufficiente: occorre dimostrare specificamente la tipologia dell'operazione e la sua estraneità all'imponibile IVA.
  • In presenza di una presunzione legale, non è sufficiente opporre una diversa ricostruzione astratta o una semplice contestazione dell'accertamento; è necessario superare la presunzione con elementi probatori puntuali.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente l'imposta dovuta: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i singoli movimenti e decidere nuovamente anche sulle spese.

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