Cassazione Penale, Ordinanza n. 11478/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo articolato in tre censure deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del presupposto della presenza di più persone al momento del fatto; 2) omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che la condotta fosse tenuta nei confronti di un operato non legittimo; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante il fatto; aveva escluso l'art. 393-bis c.p. con motivazione logica, valorizzando la legittimità dell'operato degli agenti, consistito in un ordinario controllo; e aveva correttamente negato l'art. 131-bis c.p. ritenendo, in base alle modalità concrete della condotta, che l'offesa non fosse di particolare tenuità. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Reato oggetto della condanna impugnata; la decisione non ne ridefinisce gli elementi costitutivi, ma conferma la correttezza della motivazione di merito sulla sussistenza del fatto.
art. 393-bis c.p.
La causa di giustificazione non opera quando l'operato degli agenti sia legittimo e si inserisca in un ordinario controllo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, avuto riguardo alle modalità concrete della condotta, l'offesa non risulti tenue.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di merito dia conto in modo non illogico e coerente degli elementi fattuali posti a base della decisione, come la presenza di più persone nel luogo e nel momento del fatto.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta se la condotta degli operanti era lecita e riconducibile a un ordinario controllo di polizia.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'entità dell'offesa, incompatibile con fatti connotati da modalità tali da escludere la minima offensività.
- Quando tutte le censure prospettate si risolvono in contestazioni manifestamente infondate sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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