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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11478/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo articolato in tre censure deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del presupposto della presenza di più persone al momento del fatto; 2) omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che la condotta fosse tenuta nei confronti di un operato non legittimo; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante il fatto; aveva escluso l'art. 393-bis c.p. con motivazione logica, valorizzando la legittimità dell'operato degli agenti, consistito in un ordinario controllo; e aveva correttamente negato l'art. 131-bis c.p. ritenendo, in base alle modalità concrete della condotta, che l'offesa non fosse di particolare tenuità. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Reato oggetto della condanna impugnata; la decisione non ne ridefinisce gli elementi costitutivi, ma conferma la correttezza della motivazione di merito sulla sussistenza del fatto.

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di giustificazione non opera quando l'operato degli agenti sia legittimo e si inserisca in un ordinario controllo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, avuto riguardo alle modalità concrete della condotta, l'offesa non risulti tenue.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di merito dia conto in modo non illogico e coerente degli elementi fattuali posti a base della decisione, come la presenza di più persone nel luogo e nel momento del fatto.
  • La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta se la condotta degli operanti era lecita e riconducibile a un ordinario controllo di polizia.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'entità dell'offesa, incompatibile con fatti connotati da modalità tali da escludere la minima offensività.
  • Quando tutte le censure prospettate si risolvono in contestazioni manifestamente infondate sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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