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Circolare

Circolare numero 79 del 16-04-2015

1. Premessa 2. Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato 3. Università non statali legalmente riconosciute 4. Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto 4.1. Imprese di gestione esattoriale 4.2. Imprese esercenti attività di trasporto 4.3. Istruzioni operative 5. Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) 6. Modalità di recupero

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa quali imprese non sono tenute al Fondo di solidarietà residuale perché rientrano in fondi di settore già costituiti o in fase di costituzione, oppure perché escluse per natura giuridica o per specifiche agevolazioni contributive. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per l’attribuzione e la rimozione del codice di autorizzazione "0J", per il versamento del contributo dovuto e per il recupero degli importi indebitamente versati. Sono richiamati i casi dell’artigianato, delle università non statali legalmente riconosciute, delle imprese di gestione esattoriale, delle imprese di trasporto e delle cooperative sociali di tipo b).

Chiarimenti sull’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale e sul relativo obbligo contributivo

Chiarimenti sull’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale

La circolare fornisce precisazioni sull’individuazione delle imprese tenute al Fondo di solidarietà residuale istituito dal D.M. n. 79141 del 7 febbraio 2014 e indica le modalità operative per l’assolvimento o il recupero del relativo contributo. Il documento si colloca in continuità con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con i successivi messaggi INPS richiamati in premessa.

Premessa e finalità

Il testo prende le mosse dal fatto che il decreto istitutivo del Fondo residuale non individua in modo espresso i settori di attività delle imprese destinatarie, ma rinvia all’articolo 3, comma 19, della legge n. 92/2012. In tale quadro, la circolare intende rispondere ai chiarimenti richiesti dalle strutture e dai soggetti interessati, definendo le tipologie di imprese escluse dal Fondo residuale perché già ricomprese in fondi di settore, oppure perché non rientranti nel perimetro soggettivo o oggettivo della contribuzione.

Imprese del settore artigiano

Le imprese operanti nel settore dell’artigianato sono escluse dal Fondo di solidarietà residuale, in quanto per tale settore erano in corso, alla data del 1° gennaio 2014, le procedure per la costituzione di un Fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012. La circolare richiama gli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, con i quali è stata prevista la costituzione del "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato".

Sono quindi escluse dall’obbligo contributivo verso il Fondo residuale tutte le aziende classificate dall’INPS con c.s.c. 4.XX.XX, purché rientrino nel campo di applicazione del Fondo di settore. L’esclusione opera dal 1° gennaio 2014.

La circolare aggiunge che, in base alla nota ministeriale del 9 marzo 2015, rientrano nell’ambito del Fondo dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore, le Società di servizio alle imprese associate, costituite, partecipate o promosse dalle stesse, nonché i relativi enti bilaterali nazionali e territoriali, a prescindere dal settore di inquadramento. Tali soggetti devono trasmettere all’INPS, tramite Cassetto previdenziale aziende, una dichiarazione di responsabilità sul CCNL applicato e sui contratti complementari, così da consentire la rimozione del codice di autorizzazione "0J".

Università non statali legalmente riconosciute

La circolare recepisce anche l’orientamento del Ministero del Lavoro espresso nella nota del 9 marzo 2015 secondo cui le università non statali legalmente riconosciute non sono soggette al Fondo residuale. Esse, infatti, sono considerate enti pubblici non economici e rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Il documento richiama la giurisprudenza amministrativa e di legittimità che qualifica le università libere come enti pubblici non economici. Le aziende che abbiano già ricevuto l’attribuzione del codice di autorizzazione "0J" devono chiedere alla competente Struttura territoriale, tramite Cassetto previdenziale aziende, la sua eliminazione.

Imprese di gestione esattoriale

Per le imprese del settore della riscossione, la circolare prende atto dello schema di decreto interministeriale di adeguamento del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. I destinatari del Fondo di settore sono individuati in:

  • Società Equitalia Spa e altre società per azioni da essa controllate o partecipate che svolgano le attività di riscossione richiamate dal D.L. n. 203/2005;
  • Equitalia Giustizia Spa;
  • Riscossione Sicilia Spa;
  • altre società cui siano stati trasferiti rami d’azienda relativi alla riscossione per conto degli enti locali, a condizione che abbiano mantenuto senza soluzione di continuità l’iscrizione dei dipendenti al Fondo di previdenza del settore riscossione istituito dalla legge n. 377/1958.

Le società del Gruppo Equitalia Spa e le altre società controllate o partecipate da essa sono iscritte al Fondo di settore indipendentemente dall’attività svolta. Restano invece soggette al Fondo residuale le imprese diverse da quelle elencate, classificate con c.s.c. 6.03.01 e c.a. "1L", se non esercitano l’attività di riscossione dei tributi erariali così come individuata dal Ministero.

Imprese esercenti attività di trasporto

Con il D.M. n. 86985 del 5 febbraio 2015 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, destinato ai lavoratori delle aziende pubbliche e private che occupano mediamente più di quindici dipendenti e svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari. Sono escluse dal relativo Fondo le aziende già ricomprese in analoghi fondi di settore e quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

In conseguenza di ciò, sono tenute al Fondo residuale soltanto le imprese non esercenti trasporto pubblico tra quelle classificate con c.s.c. 1.15.01 e c.a. "1D", nonché con c.s.c. 1.15.03 senza c.a. "2B" o "3G". La classificazione rileva quindi ai fini del Fondo residuale solo se riferita a imprese che non svolgano l’attività di trasporto pubblico.

Istruzioni operative e codice di autorizzazione "0J"

Per le imprese rientranti nei punti relativi a gestione esattoriale e trasporto, l’attribuzione del codice di autorizzazione "0J" avviene su richiesta aziendale tramite Cassetto previdenziale aziende. La circolare precisa che, in presenza delle condizioni di legge, l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2014, come già indicato nella circolare n. 100/2014.

Le aziende devono versare il contributo ordinario per le mensilità con termine di versamento già scaduto alla data di pubblicazione della circolare entro il terzo mese successivo alla pubblicazione stessa. Il contributo è pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, e va esposto secondo le istruzioni tecniche richiamate dal documento.

Le Strutture territoriali devono inoltre annullare eventuali note di rettifica attive risultate non dovute.

Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b)

La circolare recepisce il chiarimento ministeriale relativo alle cooperative sociali di tipo b) di cui alla legge n. 381/1991. Per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, le aliquote contributive obbligatorie previdenziali e assistenziali sono ridotte a zero. Di conseguenza, sulle retribuzioni corrisposte a tali lavoratori non è dovuto il contributo ordinario dello 0,50% per il finanziamento del Fondo residuale, pur restando ferma la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo.

Le imprese identificate con c.a. 5V non devono pertanto versare la contribuzione di finanziamento del Fondo in corrispondenza dei codici tipo contribuzione "19" e "29", riferiti rispettivamente ai lavoratori soci svantaggiati e ai lavoratori non soci svantaggiati delle cooperative sociali, entrambi con esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso le Strutture territoriali devono provvedere all’annullamento di eventuali note di rettifica attive non dovute.

Recupero della contribuzione indebitamente versata

La circolare disciplina infine il recupero del contributo ordinario dello 0,50% versato indebitamente dalle imprese per mensilità i cui termini di versamento erano già scaduti alla data di pubblicazione del documento. Il recupero può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993.

Il recupero deve essere esposto con il codice conguaglio "L220", con significato di "Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale".

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare interviene per chiarire l’esatto ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale istituito dal D.M. n. 79141 del 7 febbraio 2014 e per fornire indicazioni operative sull’obbligo contributivo, integrando la circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e i messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del 12 novembre 2014.

Esclusione delle imprese artigiane

Le imprese del settore artigianato non rientrano nel Fondo residuale, poiché già coinvolte nelle procedure di costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato. Le aziende classificate dall’INPS con c.s.c. 4.XX.XX, rientranti nel relativo campo di applicazione, sono escluse dall’obbligo contributivo verso il Fondo residuale dal 1° gennaio 2014. Le Confederazioni di settore, le Società di servizio e i relativi enti bilaterali devono trasmettere una dichiarazione di responsabilità tramite Cassetto previdenziale aziende per la rimozione del codice di autorizzazione "0J".

Università non statali legalmente riconosciute

Le università non statali legalmente riconosciute sono escluse dal Fondo residuale perché qualificate come enti pubblici non economici e, quindi, ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Le strutture territoriali devono eliminare il codice di autorizzazione "0J" su richiesta delle aziende interessate.

Imprese di gestione esattoriale

Per le imprese del settore della riscossione dei tributi erariali, il Ministero ha indicato un Fondo di solidarietà specifico, destinato a Equitalia Spa e alle società da essa controllate o partecipate che svolgono le attività previste dal D.L. n. 203/2005, nonché a Equitalia Giustizia Spa, a Riscossione Sicilia Spa e ad altre società cui siano stati trasferiti rami d’azienda relativi alla riscossione per conto degli enti locali, a condizione che abbiano mantenuto senza soluzione di continuità l’iscrizione dei dipendenti al Fondo di previdenza del settore riscossione. Le imprese diverse da quelle espressamente indicate, classificate c.s.c. 6.03.01 con c.a. "1L", se non esercitano l’attività di riscossione dei tributi erariali, restano iscritte al Fondo residuale.

Imprese esercenti attività di trasporto

Dopo l’istituzione del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico con D.M. n. 86985 del 5 febbraio 2015, sono tenute al Fondo residuale solo le imprese non esercenti trasporto pubblico tra quelle classificate c.s.c. 1.15.01 con c.a. "1D" e c.s.c. 1.15.03 senza c.a. "2B" o "3G". L’iscrizione al Fondo residuale vale unicamente se la classificazione non si riferisce ad attività di trasporto pubblico.

Istruzioni operative su codice "0J" e decorrenza

Per le imprese dei settori di cui ai punti relativi a gestione esattoriale e trasporto, il codice di autorizzazione "0J" viene attribuito dalle Sedi su richiesta tramite Cassetto previdenziale aziende. In presenza dei presupposti, l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2014. Le Sedi devono inoltre annullare eventuali note di rettifica attive non dovute.

Contribuzione ordinaria e recupero degli arretrati

Le aziende tenute al Fondo devono versare il contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Per le mensilità con termini di versamento già scaduti alla data di pubblicazione della circolare, il versamento va effettuato entro il terzo mese successivo alla pubblicazione. Le imprese che abbiano versato indebitamente il contributo possono recuperarlo entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, utilizzando il codice conguaglio "L220".

Cooperative sociali di tipo b) e lavoratori svantaggiati

Per le cooperative sociali di tipo b) ex L. n. 381/1991, il Ministero chiarisce che sui lavoratori svantaggiati, salvo i casi del comma 3-bis, le aliquote contributive sono ridotte a zero. Di conseguenza, non è dovuto il contributo ordinario dello 0,50% al Fondo residuale sulla retribuzione corrisposta a tali lavoratori, pur restando il diritto alle prestazioni del Fondo. Le imprese con c.a. 5V non devono versare il contributo in corrispondenza dei codici tipo contribuzione "19" e "29"; anche in questo caso le Strutture territoriali devono eliminare eventuali note di rettifica attive non dovute.

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